Voucher, Italia e Grecia verso una procedura di infrazione
La Commissione europea avvia un procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia e della Grecia per aver violato le norme dell’Unione europea (Ue) sulla tutela dei diritti dei passeggeri. Sia l’Italia che la Grecia, infatti, hanno adottato misure non conformi alle norme dell’Ue in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo, dei treni, dei bus e del trasporto per vie navigabili.
In particolare, con le norme adottate durante l’emergenza Covid-19, l’Italia e la Grecia consentono alle compagnie aeree di offrire solo voucher in caso di cancellazione dei voli, in violazione delle norme dell’Ue in materia di tutela dei diritti dei passeggeri che, invece, prevedono la possibilità di ricevere un rimborso in denaro e in altre forme, lasciando al passeggero che ha visto il proprio viaggio cancellato dalla compagnia di trasporto la modalità di indennizzo. Inoltre, l’Italia ha adottato misure non conformi a tali norme europee anche in materia di diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus e di diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario.
A causa della pandemia di coronavirus, molte imprese del settore dei trasporti si sono trovate ad affrontare situazioni insostenibili per quanto riguarda flussi di cassa ed entrate in denaro, restando senza liquidità. Da qui la scelta di alcuni Stati membri di concedere la possibilità di erogare anche solo dei voucher da utilizzare per successivi acquisti. Nel corso della crisi la Commissione europea ha più volte ribadito che i diritti dei passeggeri restavano validi in questo contesto e che le misure nazionali a sostegno dell’industria non dovevano avere l’effetto di limitarli. Sebbene la Commissione europea stia valutando la situazione anche in altri Stati membri raccogliendo ulteriori informazioni sull’applicazione delle norme, la Grecia e l’Italia hanno adottato una legislazione che consente ai vettori di offrire voucher come unica forma di rimborso.
L’Ue riconosce molti diritti ai cittadini che viaggiano in treno, bus e areo, ma meno della metà dei viaggiatori ne è a conoscenza. Secondo i regolamenti dell’Ue sui diritti dei passeggeri, i passeggeri hanno il diritto di scegliere tra un rimborso in denaro entro sette giorni o in altra forma, tra cui il voucher. I passeggeri a cui viene offerto solo un voucher sono dunque costretti ad accettare questa unica soluzione di indennizzo. L’Italia e la Grecia dispongono di due mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione europea, trascorsi i quali la Commissione europea potrà decidere di inviare un parere motivato e continuare con la procedura di infrazione.
Secondo Adina Vălean, Commissario europeo per i Trasporti, gli Stati membri e le compagnie aeree più che negare il rimborso in denaro, dovrebbero impegnarsi a rendere l’accettazione dei voucher più attraenti per i consumatori. Per esempio potrebbero «garantire i voucher con un’assicurazione in caso di problemi sopraggiunti alla compagnia aerea che li emette, oppure assegnare un valore economico maggiore rispetto all’importo del voucher o, ancora, garantire maggiori servizi a coloro che accettano ed utilizzano un voucher». Inoltre, L’Ue ha lanciato una nuova piattaforma web, Re-open Eu, per aiutare a pianificare viaggi tra i Paesi europei, per lavoro e per vacanza, nei prossimi mesi, e valutare il rischio di prenotare un viaggio nei vari Stati membri.