Uno sconto di cinque anni per i lavoratori invalidi
Buone notizie: l’art. 80, (comma 3, della legge 388/2000 finanziaria 2001) ha previsto per i lavoratori invalidi un anticipo della pensione fino a 5 anni prima del previsto. In base alle disposizioni legislative possono fruire del “prepensionamento” i dipendenti pubblici e privati sordomuti e portatori di handicap ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento. A tali lavoratori viene riconosciuta una maggiorazione contributiva di due mesi (fino ad un massimo di 5 anni) per ogni anno di servizio prestato. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i soggetti interessati a tale normativa: 1. i lavoratori sordomuti (art. 1 legge n. 381/70), purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio; 2. i lavoratori invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore del 74 per cento, 3. gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni statali o gli enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. L’attribuzione del beneficio è subordinata alla presentazione della domanda da parte degli invalidi interessati, corredata da certificazione sanitaria prevista dalla legge che per i sordomuti e invalidi civili è il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle Asl, mentre per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio è il provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni e le infermità rilevate rientrino nelle prime quattro categorie del Dpr n. 834 del 1981. Il riconoscimento del beneficio può essere attribuito sulle pensioni con decorrenza 1° febbraio 2002. L’anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione deve essere determinata aggiungendo a quella effettivamente posseduta quella derivante dalla maggiorazione. Detta maggiorazione è utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità, ovvero del maggior requisito contributivo richiesto se l’interessato non è in possesso del requisito anagrafico (gli attuali 37 anni di contributi). I benefici derivanti dall’applicazione della legge si riflettono anche sulla misura della pensione calcolata in forma retributiva, ma non assumono rilevanza per le pensioni o le quote di pensioni liquidate con il sistema contributivo. È bene sottolineare che il beneficio non consiste in un aumento del numero di contributi sulla posizione assicurativa degli interessati, ma piuttosto in una maggiorazione dell’anzianità solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione della pensione. La maggiorazione contributiva spetta solo per i periodi di attività, con l’esclusione perciò dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.