Una legge contro la corruzione
La legge anticorruzione, approvata dal Senato e che attende ora l'approvazione da parte della Camera dei deputati – si spera in tempi molto brevi – introduce notevoli novità nell'azione di prevenzione e di contrasto della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. Di tali novità la stampa ha dato ampia notizia, privilegiando però alcuni aspetti: l'introduzione di nuove figure di reato (traffico di influenze illecite e corruzione tra privati); lo sdoppiamento del reato di concussione in concussione per costrizione e concussione per induzione (l'una e l'altra commesse da pubblico ufficiale); per un verso, l'aumento delle pene in genere per tutti i reati, per l'altro verso – criticato da più parti – pene molto basse per i nuovi due tipi di reato e mancato allungamento dei tempi di prescrizione dei reati; infine, la mancata reintroduzione del reato di falso in bilancio, mentre si è rinviata a un successivo provvedimento del governo, che si è però impegnato a emanarlo in tempi molto brevi e prima delle prossime elezioni politiche, la disciplina della incandidabilità a cariche elettive dei condannati per i reati contro la pubblica amministrazione, di cui dirò di più appresso.
Al di là delle anzidette novità, vorrei soffermarmi su due aspetti che non vengono messi nella dovuta evidenza dagli organi di informazione. Il primo aspetto è illustrare, anche ai fini dell'educazione dei cittadini alla legalità, quale sia la radice e quali le modalità della corruzione. La radice della corruzione è precisamente nella tendenza, purtroppo diffusa anche se in modo non pienamente cosciente della sua dannosità, dei cittadini italiani di ottenere da pubblici amministratori e pubblici funzionari favori illeciti, cioè non dovuti, in violazione delle leggi. È questa essenzialmente l'illegalità. È evidente che la buona riuscita della nuova legge dipende in parte anche dalla condotta dei cittadini.
L'altro aspetto della legge, non convenientemente messo in luce, riguarda l'azione di prevenzione della corruzione. Il testo della legge contiene una serie notevole di disposizioni, che vanno dalla istituzione dell'Autorità nazionale anticorruzione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), con il compito di approvare il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di esprimere pareri agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, di esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate. Inoltre, molto significativa e importante è la nomina presso tutte le pubbliche amministrazioni, anche locali, di un responsabile della prevenzione della corruzione all'interno dell'ente pubblico. In sostanza, le numerose disposizioni dedicate alla prevenzione tendono ad assicurare la vigilanza sull'operato dei pubblici dipendenti (dirigenti e impiegati pubblici) per il rispetto della legalità nei loro atti e la tutela dei cittadini.
Si diceva prima della incandidabilità a cariche elettive pubbliche (Parlamento, Consigli regionali e comunali, ecc.) dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. La nuova legge prevede la incandidabilità solo a seguito di condanna definitiva, che può intervenire dopo tempi lunghi. Molti hanno auspicato che la predetta sanzione intervenga già durante il processo, ma viene opposto il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
Forse, in sede di regolamentazione dei partiti, si potrebbe prevedere il dovere degli stessi di non candidare persone sottoposte a processo penale per fatti di corruzione.