I tempi della giustizia e la prescrizione

Una spiegazione nel merito, da parte di un avvocato, sulla riforma che sta animando il dibattito pubblico
Foto Valerio Portelli/LaPresse

In questo periodo si assiste a un vivace, quasi infuocato, dibattito politico e giuridico sul tema della “prescrizione” e la sua recente riforma. Ma che cos’è la prescrizione? L’istituto, disciplinato dal codice penale (art. 157 e ss.), prevede l’estinzione del reato per il decorso del tempo. Più precisamente, opera quando, dal momento in cui è stato commesso il presunto reato, trascorre un numero di anni pari alla pena massima prevista per quel reato. In alcuni casi, contando eventuali sospensioni e interruzioni del processo, questo periodo può essere esteso fino alla durata massima della pena più un quarto. Passato quel periodo senza che sia stata giudicata con sentenza definitiva, la persona accusata di un certo reato non è più processabile o punibile.

Tutti i reati possono finire in prescrizione, tranne quelli che prevedono l’ergastolo, anche per effetto di circostanze aggravanti.

L’istituto della prescrizione, ben definito negli Ordinamenti giuridici moderni, a cominciare da quelli dell’Europa continentale, fonda le sue radici sui principi costituzionali, tra cui la “ragionevole durata del processo”, sancita dall’art. 111 Costituzione e presente nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6); ma si ricollega anche al principio della “funzione rieducativa” della pena (art. 27 Costituzione).

 

Tali principi, universalmente riconosciuti quali cardini del nostro sistema giudiziario, prevedono rispettivamente che il processo venga celebrato in tempi ragionevoli e che la pena sia inflitta non a notevole distanza dalla commessione del fatto-reato, in quanto il decorso del tempo farebbe venire meno la pericolosità del reo, ritenuta il presupposto irrinunciabile dell’irrogazione della pena in un sistema orientato alla rieducazione. Lo ricordava già Cesare Beccaria quando affermava: «quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile». E ciò da un lato perché riduce la sofferenza insita in ogni processo, dall’altro in quanto solo prevedendo un tempo ragionevole tra l’irrogazione della pena e la commissione del reato si potrà creare un legame tra i due che dia una risposta di giustizia a tutela dell’imputato e della vittima.

L’istituto della prescrizione ha subito negli anni numerosi interventi legislativi, già dal 2005 (art. 6 L. 251/2005) e ancora nel 2017 (L. 103/2017), sino ad approdare alla recente e tanto discussa riforma approvata con la Legge 9 gennaio 2019 n. 3, entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Una riforma, si è fatto notare, inserita con un emendamento nella legge Anticorruzione approvata in via definitiva dalla Camera nel dicembre 2018. In essa si prevede che il decorso dei termini di prescrizione dei reati si interrompa dopo la sentenza di primo grado di giudizio, sia essa di condanna o di assoluzione.

Il recente scontro, anche all’interno della maggioranza di Governo, ha condotto a una ulteriore proposta di modifica, con il c.d. lodo Conte-bis, con il quale si è voluta introdurre una distinzione tra assolti e condannati: la prescrizione si bloccherà solo per i condannati, mentre per gli assolti continuerà a decorrere. Se, però, il giudizio di appello riformerà il verdetto del tribunale e trasformerà la condanna in un’assoluzione, un sistema di ricalcolo restituirà all’imputato i tempi di prescrizione perduti.

Il dibattito giornaliero sul tema è tutto incentrato sulla capacità o meno della recente riforma di porre effettivamente un rimedio alla lentezza della giustizia penale italiana, i cui processi, solo per parlare del primo grado, hanno una durata dai 500 ai 700 giorni circa, di gran lunga maggiore dei 138 della media europea.

Un serio dibattito sul punto non può però prescindere da un ulteriore dato fornito dal Ministero della Giustizia per il quale, in totale, il 75% delle prescrizioni matura entro il primo grado di giudizio, in una fase, dunque, non interessata dalla recente riforma.

Proprio alla luce di tali dati è emerso il dubbio in capo ai giuristi (avvocati e magistrati) che la riforma si fondi, in realtà, su un equivoco di fondo, cioè quello di considerare l’intervento sulla prescrizione del reato come l’unica soluzione per curare la lentezza del processo o quale unica risposta concreta alla richiesta di giustizia da parte delle vittime del reato che assistono, inermi, alla estinzione del reato per prescrizione e, se maturata in primo grado, con conseguente preclusione al risarcimento del danno.

Si comprende però fin da subito come l’eccessivo protrarsi del processo penale possa comunque portare a conseguenze del tutto pregiudizievoli anche per le vittime del reato, che intervengono nel processo penale per chiedere tutela.

Ma il nucleo centrale del problema è un altro e cioè stabilire se sia giusto, sotto un profilo culturale, sociale e giuridico, perseguire e punire i ritenuti responsabili di un reato, dopo che sia trascorso un considerevole lasso di tempo dalla sua commissione.

Allora, a ben vedere, i “tempi delle prescrizione” non coincidono con “i tempi della giustizia”.

La risposta non può prescindere dal patrimonio di conquiste giuridiche sino ad oggi conseguite, anche perché sono già previsti numerosi casi di sospensione del processo e di imprescrittibilità di alcuni reati particolarmente gravi e di forte allarme sociale. Se così è, appare evidente che il blocco della decorrenza dei termini prescrizionali rischia di violare proprio quei principi costituzionali di libertà, primo fra tutti quello della ragionevole durata del processo, ma anche quello della prevenzione e della riabilitazione, funzioni cardine del nostro sistema giudiziario.

A ciò si aggiunga che non si può certo tutelare la vittima tenendo “sospeso” per un tempo indefinito il presunto colpevole del reato, assistito a sua volta da una presunzione di innocenza sino alla sentenza definitiva.

Per concludere, allora, occorre prendere atto che la grave disfunzione del sistema della giustizia penale dovrà essere efficacemente affrontata attraverso una migliore organizzazione gestionale degli uffici giudiziari, con il potenziamento delle risorse umane (magistrati e ausiliari), con una incentivazione dei c.d. riti alternativi e soprattutto con uno sguardo complessivo al funzionamento del sistema, così da accordare vera giustizia a ogni soggetto coinvolto. Solo allora potranno concretamente ridursi i tempi della giustizia penale nel pieno rispetto della Costituzione e dei cittadini.

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