Tutto sul bollo auto

Le novità, le scadenze, se non si paga, le esenzioni. La tassa automobilistica è una delle tasse più odiate dai contribuenti italiani ma risulta essere anche quella più pagata

Come si evince dal nome, la tassa automobilistica è legata al possesso di un veicolo. Indipendentemente dal fatto che utilizziamo o meno l’autovettura, per la maggior parte dei veicoli siamo obbligati a corrispondere il bollo nei termini previsti dalla legge. La proprietà del veicolo viene certificata dai registri del Pubblico registro automobilistico o Pra e dalla Motorizzazione, che sono costantemente aggiornati. Tutti i proventi del bollo auto vengono versati nelle casse della Regione, o Provincia autonoma, dove è fissata la residenza del proprietario e – trattandosi di una tassa di competenza regionale – è sempre alla Regione che spetta il controllo sul pagamento e mai agli organi di polizia in eventuali posti di blocco. Fanno eccezione i ciclomotori fino a 50cc e le minicar (quadricicli leggeri) e i veicoli di interesse storico e d’epoca, per i quali è dovuta la tassa di circolazione con conseguente verifica da parte degli organi di polizia. Vediamo meglio tutto quello che c’è da sapere.

Chi deve pagare

É obbligato al pagamento della tassa automobilistica chiunque sia proprietario (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di leasing). In definitiva sono tenuti a versare coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico (Pra). Quando un veicolo viene venduto da un privato cittadino a un altro, responsabile del pagamento della tassa automobilistica è il soggetto che sia proprietario del veicolo in base alla data in cui la firma del precedente proprietario sull’atto di vendita è stata autenticata. Ciò indipendentemente dal fatto che il passaggio di proprietà venga trascritto al Pra o da eventuali ritardi con cui l’acquirente richieda la trascrizione.

Se invece il proprietario dà in permuta la propria auto a un commerciante, la dichiarazione di vendita ha esattamente lo stesso valore che l’autentica della firma ha nella compravendita tra privati, cioè solleva il precedente proprietario da ogni responsabilità relativa ai versamenti per i periodi d’imposta che iniziano successivamente alla firma (tranne in Lombardia, dove la responsabilità del versamento è stabilita sempre in base a chi è titolare dei diritti sul veicolo il primo giorno del primo mese (cioè nel momento iniziale del periodo d’imposta) e non l’ultimo

Quando va pagato

Il primo pagamento della tassa automobilistica è dovuto a partire dal mese in cui è effettuata l’immatricolazione, anche se ciò avviene l’ultimo giorno del mese. Può cambiare, invece, la data entro la quale la tassa va pagata. Se la vettura è immatricolata negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa può essere pagata entro la fine del mese successivo (ma sempre considerando per intero il mese di immatricolazione).

In linea generale le principali scadenze del bollo si riferiscono ai mesi di:

  • Gennaio, Aprile, Agosto e Dicembre, per le auto
  • Gennaio e Luglio, per le moto
  • Gennaio, Maggio e Settembre, per i veicoli commerciali adibiti al trasporto merci

È necessario fare una distinzione tra mese di scadenza e mese di pagamento poiché il primo determina la scadenza effettiva della tassa automobilistica, il secondo definisce il termine ultimo entro il quale va effettuato il pagamento che di solito è il mese successivo a quello di scadenza

Se si paga in ritardo

Se il bollo auto è scaduto e viene pagato successivamente al termine previsto, oltre alla tassa si dovranno corrispondere anche le sanzioni e gli interessi che saranno calcolati in base ai giorni di ritardo nella misura seguente:

  • Entro il 14mo giorno – Prevista una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 14 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri.
  • Tra il 15mo e il 30mo giorno – Versamento effettuato tra il quindicesimo e il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento, si applica una sanzione pari al 1,50% della tassa originaria, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo la cui percentuale annua è pari allo 0,2%.
  • Tra il 31mo  e il 90mo giorno – Versamento effettuato dopo il trentesimo giorno di ritardo ma non oltre i 90 giorni si applica una sanzione pari al 1,67% della tassa originaria, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo la cui percentuale annua è pari allo 0,2%.
  • Tra il 90mo ma entro un anno – Versamento effettuato dopo il novantesimo giorno di ritardo ma entro un anno si applica una sanzione pari al 3,75% della tassa originaria, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo la cui percentuale annua è pari allo 0,2%.
  • Oltre un anno – Versamento effettuato oltre un anno di ritardo, si applica una sanzione pari al 30% della tassa originaria più gli interessi pari all’1% fisso per ogni semestre maturato di ritardo.

Le agevolazioni fiscali

La legge prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. Il beneficio si applica ai veicoli, sia condotti dai disabili sia utilizzati per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel.

L’esenzione spetta per un solo veicolo, scelto dal disabile stesso nel caso in cui possieda più veicoli.

Per ottenere l’esenzione bisogna presentare una domanda. Al momento della presentazione della domanda deve essere indicata la targa del veicolo. È possibile ottenere nuovamente l’agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, per il quale si è già beneficiato dell’agevolazione, viene venduto o cancellato dal Pubblico registro automobilistico (Pra). In assenza di tale cancellazione, si dovrà corrispondere la relativa tassa automobilistica entro il mese successivo alla data in cui si verifica l’evento. Il veicolo deve essere intestato direttamente al disabile o, in alternativa, al familiare che lo ha fiscalmente a carico.

Sono esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificatamente destinati al trasporto dei disabili) intestati ad altri soggetti, pubblici o privati, come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc. L’esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza l’onere di ulteriori adempimenti (non è pertanto necessario presentare nuovamente la domanda e la relativa documentazione). Nel momento in cui vengano meno le condizioni per aver diritto all’agevolazione (per esempio se il veicolo viene venduto o radiato, oppure, ci sia un miglioramento patologico o il titolare del beneficio decede), spetta all’interessato (o agli eredi dello stesso) darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente che l’ha concessa, al fine di evitare il recupero dei tributi e l’irrogazione delle sanzioni.

È opportuno ricordare che la tassa automobilistica ha carattere regionale e possono esserci differenze nella concessione dei benefici fiscali tra una regione e l’altra. In caso di trasferimento di residenza è quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

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