Rottamazione di motoveicoli inquinanti
La legge di bilancio in vigore per il 2019 ha introdotto incentivi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e la contestuale consegna per la rottamazione del veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2. Queste nuove disposizioni sono state messe in campo allo scopo di incentivare l’acquisto di veicoli ecologici e quindi per eliminare gradualmente la circolazione i mezzi di trasporto più inquinanti. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.32 dello scorso 28 febbraio, ha fornito chiarimenti sull’argomento. Vediamo cosa è stato disciplinato.
Come funziona l’incentivo
In linea generale, da quest’anno il venditore riconosce un contributo all’acquirente, fino a 3.000 euro per chi rottama un Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 per passare ad una moto o a uno scooter elettrico. Il contributo sarà erogato mediante una compensazione con il prezzo di acquisto del veicolo nuovo e pertanto sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Tale contributo sarà rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo acquistato ed invece alle imprese costruttrici o importatrici del veicolo sarà riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al contributo rimborsato al venditore e da quest’ultimo riconosciuto all’acquirente.
A quanto ammonta l’incentivo
Questo contributo, che vale sia per gli scooter che per i motorini elettrici o ibridi, può raggiungere al massimo il 30% del valore del mezzo, e verrà erogato per chi rottama una moto o scooter Euro 0, Euro 1 ed Euro 2. I mezzi nuovi potranno essere acquistati solo in Italia, e dovranno rientrare nelle categorie L1e ed L3e, quindi con potenza massima di 11 kW o 15 cv.
La rottamazione
Sono previste particolari condizioni per il riconoscimento del contributo in favore dell’acquirente, con specifico riferimento agli obblighi di demolizione del veicolo usato e della richiesta di cancellazione allo sportello telematico dell’automobilista nonché al divieto di re-immettere in circolazione i veicoli usati. Pertanto, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, rimborseranno al venditore l’importo del contributo e recupereranno detto importo sotto forma di credito d’imposta.
Come sarà utilizzato il credito d’imposta
Il credito d’imposta per le imprese costruttrici potrà essere utilizzato per il versamento delle ritenute dell’Irpef operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’Irpef, dell’Ires e dell’Iva, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi.
La conservazione della documentazione
Per quanto concerne gli obblighi di conservazione dei documenti da parte delle imprese costruttrici o importatrici, queste, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, devono conservare la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
- copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;
- copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell’estratto cronologico;
- originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista.