Rito immediato, Tribunale dei ministri. Perché?
Un giurista spiega i termini che sono entrati nella nostra quotidianità, ma in modo oscuro
I pm (Pubblici Ministeri) hanno chiesto il rito immediato per il presidente del Consiglio Berlusconi. Il suo avvocato ha chiesto che il presidente sia giudicato dal Tribunale dei ministri. Intanto si è avviato il procedimento e il presidente ha detto che denuncerà lo Stato. Questi termini sono ormani parte del nostro linguaggio quotidiano, ma cosa significano esattamente e che implicazioni avranno sulla stabilità politica del nostro Paese. Ci siamo confrontati con Orazio Moscatello, penalista pugliese e membro di Comunione e Diritto, laboratorio giuridico che da anni promuove una nuova cultura giuridica fondata sulla relazionalità tra operatori del diritto e tra mondi giuridici e società civile.
Cosa è il rito immeditato, cosa comporta per il nostro presidente.
«Il rito immediato è un procedimento giudiziario previsto dall’articolo 453 del codice di procedure penale, può essere richiesto dall’indagato o dal pubblico ministero quando la “prova appare evidente”. Va richiesto entro novanta giorni dall’iscrizione della notizia di reato. Nel caso del presidente del Consiglio la Procura di Milano, ritiene che gli atti di indagine siano sufficienti per iniziare il processo, saltando l’udienza preliminare prevista, invece, per i reati contestati al premier. Insomma si vogliono accelerare i tempi. Perché il rito immediato abbia luogo è necessario che la richiesta venga accolta dal Giudice per le indagini preliminari (Gip), un giudice posto a garanzia dei cittadini sottoposti ad indagine dai pm. Nel caso in cui la richiesta dovesse essere realmente accolta il processo dovrebbe iniziare e concludersi nel giro di pochi mesi. La qual cosa mi sembra realmente difficile. Presupposti all’accoglimento del rito immediato sono che i reati imputati al presidente del Consiglio non siano ministeriali, ma comuni e che la prova della responsabilità sia evidente».
Il presidente va giudicato dal Tribunale dei ministri? Potrebbe chiarirci meglio che cos’è e in cosa differisce da un tribunale ordinario?
« Il Tribunale dei ministri è un organo della magistratura ordinaria, competente per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni secondo le norme stabilite da legge costituzionale. Attenzione all’inciso “nell’esercizio delle loro funzioni”, che nella vicenda Berlusconi assume un’importanza di assoluto rilievo. E’ tale inciso, infatti, che costituisce il punto di distinzione fra i reati cosiddetti “ministeriali”, di competenza del Tribunale dei Ministri e quelli “comuni”; di competenza del tribunale ordinario. Ricordo l’articolo 96 della Costituzione: “Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.” La competenza e la composizione del Tribunale dei Ministri è disciplinata dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989 numero 1».
Come si articola il procedimento?
«I rapporti, i referti e le denunzie per i reati, cosiddetti ministeriali, sono trasmessi al Procuratore della Repubblica, presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio, il quale, senza compiere nessun tipo d’indagine, (anche questo inciso è di assoluta rilevanza perché potrebbe determinare la nullità degli atti di indagine della Procura di Milano in caso di riconoscimento della natura “ministeriale” del reato) deve entro quindici giorni, trasmettere gli atti al giudice e dare immediata comunicazione ai soggetti interessati affinché questi possano presentare memorie o chiedere di essere ascoltati. Una volta ricevuti gli atti, il giudice entro novanta giorni compie le indagini preliminari e sente il pubblico ministero; se non procede per l’archiviazione (nel qual caso il decreto non è impugnabile), trasmette tutti gli atti ed una relazione motivata al Procuratore della Repubblica, il quale seguirà la procedura stabilita dall’art. 5 della citata legge, per l’autorizzazione a procedere. Questa può essere negata solo se insindacabilmente viene reputato che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l’autorizzazione della Camera competente ai sensi dell’articolo 5, salvo che siano colti nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura».
Quali sono allora le questioni di fondo?
«Il problema di fondo è stabilire se il reato di concussione commesso da Berlusconi (per quello di prostituzione minorile non si pone il problema perché detto reato non potrebbe rientrare nelle “funzioni” di un membro dell’Esecutivo) sia da considerarsi ministeriale o meno. A favore della prima ipotesi si stanno battendoi legali del premier sostenendo che la telefonata di “interessamento” di Berlusconi al questore, venne fatta nell’esercizio delle sue funzioni di Presidente del Consiglio; sul presupposto che la ragazza avesse riferito di essere la nipote di Mubarack e che Berlusconi telefonò per tutelare le relazioni internazionali con l’Egitto. La Procura sostiene invece che l’interessamento venne messo in atto da Berlusconi con abuso della sua qualità di pubblico ufficiale e non certamente nell’esercizio delle sue funzioni. Indipendentemente dalla natura del reato, poi, i legali del premier hanno eccepito, altresì, l’incompetenza territoriale della Procura di Milano in quanto, si sostiene, che dal momento che la villa di Arcore si trova nel territorio di Monza, così come la residenza del capo gabinetto del questore (che ha ricevuto la telefonata “incriminata”) la competenza spetti al tribunale di Monza».
Cosa può succedere ora?
«Se il Gip di Milano chiamato a decidere sulla richiesta di rito immediato dovesse riconoscere la natura ministeriale del reato di concussione, dovrà rigettare tale richiesta e restituire gli atti alla Procura di Milano che sarà tenuta a seguire l’iter procedurale previsto per i reati ministeriali, come ti ho sopra evidenziato. E’ chiaro che in questo caso il processo subirà, quasi certamente uno stop, in quanto nel momento in cui sarà formulata la richiesta di autorizzazione a procedere da parte della Procura, su invito del Tribunale dei Ministri, difficilmente la Camera dei deputati voterà a favore. Nel caso, invece, in cui il GIP dovesse ritenere valida la competenza del Tribunale di Milano, accogliendo la richiesta di rito immediato, allora certamente i difensori del premier solleveranno il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato che sarà risolto dalla Corte Costituzionale, secondo l’articolo 134 della Costituzione. Sarà quindi, a quel punto, la Corte Costituzionale a stabilire definitivamente quale tribunale è competente».
«Farò causa allo Stato» cosa vuol dire? Il Presidente del consiglio non rappresenta lo Stato?
«La dichiarazione si riferisce alla responsabilità dei magistrati, nel caso di dolo o colpa grave, della quale non rispondono personalmente i magistrati medesimi, ma lo Stato in virtù della legge. n. 117 del 13.04.1988. E’ evidente che l’eventuale richiesta di risarcimento, verrebbe formulata, a titolo personale, quale soggetto danneggiato dal comportamento, doloso o gravemente colposo, dei magistrati».