Regime sperimentale donna

Il nuovo trattamento pensionistico  consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008 in poi.

Il regime sperimentale donna, meglio conosciuta con il nome di “opzione donna”, è un recente beneficio che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008 in poi. Già la legge n. 208/2015 aveva previsto la facoltà  – per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 avessero maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome – di accedere al trattamento pensionistico a prescindere dalla data di decorrenza. La legge 232/2016, cioè la legge di bilancio 2017, ha esteso la predetta facoltà anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 non abbiano maturato il prescritto requisito anagrafico solo per effetto degli incrementi della speranza di vita.

L’Inps, con il messaggio n.1182 dello scorso 15 marzo, ha inoltre precisato che le suddette lavoratrici possono presentare in qualsiasi momento, anche successivo all’apertura della c.d. finestra mobile, la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse gestioni previdenziali, nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

 

Chi può beneficiarne

Il regime spetta alle lavoratrici dipendenti e autonome in possesso di anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano altrimenti maturato il diritto a pensione di anzianità (riforma Maroni, legge 23 agosto 2004, n. 243) o in possesso di anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano optato per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

 

I requisiti

Per avere diritto alla pensione di anzianità con l’opzione donna le lavoratrici devono possedere, entro il 31 dicembre 2015 un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni (34 anni, 11 mesi e 16 giorni per le gestioni esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria) e un’età anagrafica di 57 anni e 3 mesi se dipendenti e di 58 anni e 3 mesi se autonome.

La facoltà è stata estesa retroattivamente anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se dipendenti, e 58 anni, se autonome ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1° marzo 2013 (articolo 1, comma 222, legge di Bilancio 2017).

La lavoratrice deve accettare che la pensione venga liquidata interamente con il calcolo contributivo. Al momento della decorrenza del trattamento, inoltre, la lavoratrice deve cessare l’attività di lavoro dipendente.

 

La decorrenza e la durata

La pensione di anzianità, nel caso di opzione donna, viene corrisposta alla lavoratrice decorsi 12 mesi se lavoratrice dipendente, 18 mesi se autonoma, dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

Le lavoratrici dipendenti nate nell’ultimo trimestre del 1958 (ultimo trimestre del 1957, se autonome) devono attendere ulteriori quattro mesi, relativi agli incrementi della speranza di vita del 2016.

 

Come fare la domanda

La domanda va presentata online all’Inps attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Il vantaggio per chi sceglie il regime

Il vantaggio principale consiste nella possibilità di andare in pensione alcuni anni prima di quanto consentirebbero le regole attuali, sfruttando i requisiti per l’anzianità in vigore prima del 2008. Il diritto si matura nel 2015 con 57 anni e 3 mesi di età (58 e 3 mesi per le autonome) avendone 35 di contributi. I mesi aggiuntivi diventano 7 per le uscite maturate nel 2016. I 3-7 mesi in più sono previsti dalle norme sull’adeguamento all’aspettativa di vita. L’uscita effettiva avviene dopo un anno (un anno e mezzo per le autonome) perché questo regime resta assoggettato al vecchio meccanismo delle finestre. L’accesso alla pensione risulta comunque sensibilmente anticipato: la convenienza è aumentata con la riforma in vigore dal 2012, che ha spostato ulteriormente in avanti la possibilità di lasciare il lavoro, cancellando in particolare l’uscita per anzianità.

 

Lo svantaggio

L’aspetto negativo più importante è quello di percepire una pensione più bassa. L’importo viene determinato per intero con il metodo di calcolo contributivo, invece che il retributivo: a parità di anni lavorati il contributivo è generalmente meno conveniente del retributivo perché tiene conto dell’intera carriera lavorativa e non solo degli ultimi dieci anni; inoltre i coefficienti di trasformazione usati per determinare il trattamento pensionistico nel sistema contributivo vengono periodicamente aggiornati, con conseguente riduzione dell’importo, per tenere conto dell’aumento dell’aspettativa di vita.

 

 

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