Reddito di cittadinanza: domande dal 6 marzo
Dal prossimo 6 marzo sarà possibile presentare le domande per ottenere il famoso reddito di cittadinanza. Si tratta di un sostegno per le famiglie in difficoltà che nel contempo mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale dei componenti del nucleo familiare che ne hanno bisogno. Il beneficio economico, che in realtà consiste in un’integrazione mensile del reddito familiare, è accreditato mensilmente su una nuova carta prepagata realizzata da Poste italiane (appartenente al circuito MasterCard) diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno: la cosiddetta “CartaRdc”. Il sussidio sarà fruibile per 18 mesi, rinnovabili se sussistono tutti i requisiti previsti. Ma vediamo come funziona nel dettaglio.
I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne italiano o dell’Unione europea, oppure, suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
I requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso di:
- un valore Isee inferiore a 9.360 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30 mila euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6 mila euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10 mila euro), alla presenza di più figli (mille euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5 mila euro in più per ogni componente con disabilità).
- un valore del reddito familiare inferiore a 6 mila euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari a uno per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
Altri requisiti
Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:
- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
Gli importi del reddito di cittadinanza
Il beneficio economico si compone di due parti:
- una integra il reddito familiare fino alla soglia di 6 mila euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la Pensione di cittadinanza),
- l’altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino a un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di cittadinanza). È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro.
L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza.
Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza.
Come presentare la domanda
Ci sono tre diverse modalità per presentare la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza e cioè:
- in modalità cartacea: presso gli uffici postali utilizzando il modello di domanda predisposto dall’Inps;
- online: direttamente attraverso il sito istituzionale del reddito di cittadinanza;
- attraverso i Centri di assistenza fiscale (Caf).
Cosa avviene dopo la presentazione della domanda
Le informazioni contenute nella domanda del reddito di cittadinanza sono comunicate all’Inps entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’Inps, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelle delle amministrazioni collegate e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio che sarà erogato attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta reddito di cittadinanza) che, attualmente, viene emessa da Poste italiane.
Come si potrà utilizzare
Oltre all’acquisto di beni e servizi di base, la carta consentirà di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementata in base al numero di componenti il nucleo) ed effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo.
È vietato l’utilizzo del beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Ai beneficiari della Carta sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.
Se l’importo non viene prelevato
Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati. È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei 6 mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità. Le modalità di monitoraggio e verifica della fruizione del beneficio e delle eventuali decurtazioni saranno definite con un decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze.
Quando si perde il diritto
Vi sono determinate circostanze in cui il reddito di cittadinanza può essere perso o ridotto.
Si prevede la decadenza dal reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare:
- non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- non aderisce ai progetti utili alla collettività, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
- non accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue oppure, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta di lavoro congrua;
- non comunica l’eventuale variazione della condizione occupazionale oppure effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Reddito di cittadinanza maggiore;
- non presenta una Dsu aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato.
Le sanzioni per i furbetti
Chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. È prevista, invece, la reclusione da 1 a 3 anni nei casi in cui si ometta la comunicazione all’ente erogatore delle variazioni di reddito o patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. In entrambi i casi, è prevista la decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito. Se l’interruzione della fruizione del reddito di cittadinanza avviene per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a una prima richiesta.