Possedere un amico a quattro zampe: le normative
Già nel 2006 il Ministero della Salute, visti gli episodi di aggressività degli animali verso le persone, ha ritenuto necessario ed urgente emanare un’ordinanza su “la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”. In questo documento vengono vietati l’addestramento che potrebbe sviluppare l’aggressività, l’uso di collari elettrici, il taglio di coda, orecchie e corde vocali, l’acquisto o la detenzione di cani aggressivi (dogo argentino, fila brazileiro; pit bull; pit bull mastiff; rottweiler ecc.) o la selezioe delle razze. Destinatari del provvedimento sono però delinquenti o persone che hanno riportato condanne, minorenni, interdetti o inabilitati per infermità, mentre viene stabilito l’obbligo di applicare guinzaglio e museruola in luoghi e mezzi di trasporto pubblici per tutti, fatta eccezione per gli animali di non vedenti o non udenti, e tutti devono stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio animale. Fanno eccezione a quanto stabilito in tale ordinanza i cani in dotazione alle Forze armate e quelli della Polizia, della Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
Allo scadere di tale ordinanza (gennaio 2008) il Ministero della salute ne pubblica una nuova con valenza annuale, avente ad oggetto la medesima “Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani” e con la quale vengono confermati gli articoli della precedente ordinanza, nonché l’allegato in cui sono riportate le razze considerate particolarmente aggressive.
Nonostante ciò si continua ad assistere ad episodi di aggressione. Per tale motivo e perché, “come confermato dalla letteratura scientifica di medicina veterinaria, non è possibile stabilire un rischio di maggiore aggressività di un cane sulla base dell’appartenenza ad una razza o ai suoi incroci e vista la necessità e l'urgenza di mantenere, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell' incolumità pubblica”, il 3 marzo 2009 è stata pubblicata una nuova ordinanza sul medesimo tema.
Quest’ultima ordinanza integra le precedenti e costituisce, insieme al decreto ministeriale del novembre 2009, relativo al patentino, la base dell’ultima ordinanza, quella del 6 agosto 2013, pubblicata sulla G.U. del 6 settembre 2013 con valenza un anno a partire dal 7 settembre 2013. Nelle premesse di tale documento si legge che “… continua a sussistere la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari; e che viene “…ritenuto necessario […] rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi…”.
Si tratta di norme rivolte sia ai proprietari sia ai detentori temporanei di cani non propri, “che sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale”. Essi infatti risultano responsabili sia civilmente sia penalmente dei danni che tali animali possono provocare a persone, cose o animali.
“Per migliorare la capacità di gestione degli animali e per assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali ”, laddove se ne ravvisa la necessità, l’Ordinanza prevede anche dei percorsi formativi per i proprietari, che saranno istituiti dai comuni in collaborazione con i servizi veterinari delle Asl e con medici veterinari esperti in materia di comportamento animale. Alla fine del percorso sarà rilasciato “un attestato di partecipazione denominato patentino”. Al medico veterinario libero professionista, invece, spetta l’informazione dei proprietari circa la possibilità di tali percorsi e la segnalazione ai servizi veterinari dell’Asl di competenza della presenza, tra i suoi assistiti, di animali bisognosi di valutazione comportamentale. Le spese per sostenere tali percorsi vanno sostenute esclusivamente dai proprietari del cane.
Tra le misure necessarie per “rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani” viene richiesto l’uso di guinzaglio e museruola in tutte le aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fanno eccezione i parchi riservati agli animali ed individuati dai comuni. Nello specifico il guinzaglio dovrà avere una lunghezza massima di 1,5 metri e la museruola, portata sempre con sé, andrà fatta indossare dall’animale se le autorità competenti lo richiedano o in caso di pericolo per persone o animali. Il tipo di museruola è a scelta del proprietario tra i modelli rigidi e quelli morbidi. Inoltre, per chi ancora non lo facesse, seguendo semplicemente il buonsenso o le comuni norme del vivere civile, oggi è obbligatorio raccogliere le feci dei nostri beniamini: necessario, quindi, portare con sé “tutti gli strumenti idonei” al caso.
Infine, per sapere a cosa si va incontro quando si decide di prendere un cane ed essere aiutati nella scelta più idonea anche per le nostre capacità educative ed il nostro ascendente sull’animale, ancora una volta sia il buon senso sia la legge ci suggeriscono che è bene informarsi preventivamente circa “le caratteristiche fisiche ed etologiche” del cane desiderato, nonché sulle norme in vigore.
A cura della dott.ssa Letizia D'Avino, Centro medico veterinario "Zoe", via Aldo Moro 75, Somma Vesuviana, Napoli