Pensioni e pace contributiva

È possibile riscattare fino a cinque anni di periodi contributivi per anticipare il diritto alla pensione e aumentarne l’importo.
Foto Pexels

La nuova legge di bilancio, in vigore dal 1° gennaio, ha reintrodotto per il biennio 2024-2025 la cosiddetta pace contributiva, per coloro che non hanno contributi precedenti al 1° gennaio 1996. Tale misura offre ai lavoratori la possibilità di aggiungere fino a cinque anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Una misura particolarmente utile per chi desidera aumentare il numero di anni di contribuzione, tenendo conto della possibilità di aggiungere ulteriori cinque anni per chi ha già fruito della misura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021.

La misura si rivolge a tutti i contribuenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione Separata. Tuttavia, i periodi da riscattare non devono essere già coperti da contribuzione nella cassa specifica, ma neppure in altri fondi previdenziali.

Il periodo non coperto da contribuzione, tra due periodi di lavoro, può essere riscattato nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, in un lasso di tempo successivo al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024. Non è quindi possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione.

Il vantaggio è che i periodi riscattati, che possono essere anche non continuativi ma comunque non superiori a cinque anni, vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico.

Ai fini della scelta dei periodi, non si possono riscattare periodi durante i quali si svolgeva un’attività lavorativa e non sono stati versati i contributi obbligatori, anche nei casi in cui l’obbligo contributivo sia già prescritto. La facoltà di fruire della pace contributiva può essere esercitata dalla persona interessata o dai suoi superstiti o parenti entro il secondo grado, entro il 31 dicembre 2025, ma anche dal datore di lavoro.

È possibile pagare in un’unica soluzione l’intera cifra o fare una rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi, ma non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione, o nel caso in cui i contributi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione. Il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

È possibile trovare informazioni specifiche sul sito dell’Istituto Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

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