Nuova detrazione fiscale per i trasporti
La legge di bilancio dello scorso anno ha introdotto una detrazione molto importante, al fine di agevolare quelle famiglie che ogni mese sostengono notevoli spese per l’abbonamento ai mezzi pubblici. Si tratta di una misura che permette di far risparmiare quelle famiglie in cui ci sono lavoratori e studenti pendolari e che, allo stesso tempo, serve ad incentivare l’utilizzo dei mezzi e al contempo scoraggiare lo spostamento in città con l’autovettura.
L’agevolazione fiscale consiste nella detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli abbonamenti al trasporto pubblico sia regionale che interregionale. È possibile usufruire della detrazione nella misura fino ad un importo massimo di 250 euro e quindi lo sconto che si potrà richiedere in detrazione sarà di massimo 48 euro circa.
C’è da specificare che, per abbonamento si intende, un titolo di trasporto che consenta al titolare di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.
Inoltre è opportuno evidenziare che tale agevolazione riguarda esclusivamente gli abbonamenti e non i ticket viaggio giornalieri e i titoli di viaggio con durata oraria.
In pratica, la norma consente di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi, sia con il modello 730/ 2019 e sia con il Modello Redditi 2019, le spese fino sostenute nel 2018 per l’abbonamento al trasporto locale, regionale ed interregionale e quindi con autobus, metropolitane, tram e treni. Inoltre ai fini della detrazione vale sempre il principio di cassa, che costituisce il principio tipico in materia di oneri. La detrazione quindi potrà essere calcolata sull’intera spesa sostenuta nel 2018, anche se l’abbonamento scade nel periodo d’imposta successivo (ad esempio abbonamento pagato a dicembre 2018, con validità dicembre 2018 – giugno 2019).
Inoltre la detrazione può essere richiesta anche per le spese sostenute per i familiari a carico, (coniuge e figli) grazie alla modifica introdotta dal comma 2 dell’art. 15 del Tuir ma fermo restando il limite complessivo di spesa di euro 250,00.
Per usufruire in maniera corretta della detrazione, dovrà essere chiaramente definito solo il costo dell’abbonamento, in maniera tale da consentire agevolmente il calcolo dell’ammontare detraibile, insieme all’identità della persona che lo ha sottoscritto. Questo servirà a collegare lo sconto al singolo contribuente. In alternativa, sarà necessaria una ricevuta da consegnare al Caf o al professionista abilitato che predisporrà la dichiarazione e dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate in caso di verifiche fiscali.
Inoltre nella legge di bilancio del 2018 è stata prevista un’altra novità molto importante, ma che interessa particolarmente i datori di lavoro per i quali è prevista la deduzione totale delle spese sostenute per rimborsare i titoli di viaggio dei propri dipendenti. In pratica le spese sostenute dalle aziende per il rimborso dei titoli di viaggio acquistati dai lavoratori e familiari non concorreranno alla formazione del reddito da lavoro dipendente, inserendo la nuova agevolazione al comma 2 dell’art. 51 del Tuir. I datori di lavoro potranno dunque portare l’importo di spesa sostenuto per rimborsare i lavoratori pendolari in deduzione totale, in quanto inclusi nei costi sostenuti per l’esercizio della propria attività d’impresa. In realtà non si tratta di una misura nuova, poiché una agevolazione simile era stata introdotta con una vecchia legge finanziaria (L. 244/2007 art- 1 comma 309) ma poi non fu più riproposta.