Novità fiscali sulle donazioni

Nuovi oneri deducibili per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore
Ansa

È ormai imminente la presentazione della dichiarazione dei redditi e tutti i contribuenti si trovano già alle prese con gli oneri che possono essere detratti dalle tasse.

Gli oneri sono le spese che il contribuente può indicare nella propria dichiarazione al fine di poter usufruire di un risparmio sull’imposta dovuta.

È utile ricordare che tali spese seguono il principio di cassa, ossia per poter usufruire di tali sconti di imposta occorre che tali oneri (deducibili o detraibili) siano stati sostenuti nel corso dell’anno d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, anche se le relative prestazioni, sono state eseguite in anni precedenti.

In particolare gli oneri deducibili concorrono a diminuire il reddito sul quale si calcolano le tasse e le addizionali. Si tratta, quindi, di tutte quelle spese che possono essere tolte dal reddito riducendo non direttamente l’importo delle tasse da pagare (come nel caso degli oneri detraibili), ma riducendo l’importo di reddito imponibile (cioè sottoposto ad imposta), dunque l’importo sul quale viene calcolato l’importo delle tasse da pagare.

Quest’anno tra gli oneri deducibili c’è una grande novità poiché il Codice del Terzo settore estende, con l’anno d’imposta 2018, i benefici fiscali previsti per le donazioni a favore degli enti no profit.

In linea generale il Codice del Terzo settore prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali siano deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

 Nel dettaglio, per le erogazioni liberali le liberalità in denaro o in natura effettuate nel 2018 e dichiarate nel 2019 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, le persone fisiche potranno detrarre il 30% degli importi donati fino a un massimo di 30mila euro.

Tra l’altro per tutelare i cosiddetti “major donors” (donatori di grande capacità reddituale ed evidentemente ad alta propensione di donazione), è stato previsto che, in alternativa alla detrazione, si possa optare per la stessa misura di deduzione riconosciuta anche ad aziende ed enti non profit. In pratica sarà una deduzione senza limiti assoluti e con il solo tetto del 10% del reddito complessivo dichiarato. Inoltre, è previsto che se, in virtù di altre agevolazioni, il reddito non fosse sufficiente a consentire la deduzione di tutta l’erogazione, la parte di cui non si è fruito possa essere portata in avanti per le successive quattro annualità.

Nel modello di dichiarazione dei redditi 730/2019 andranno indicati nel rigo E36 tutte le erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, bisognerà indicare in colonna 1 l’importo esatto delle erogazioni liberali effettuate.

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