Migranti e convenzione di Dublino

Il prossimo 28 giugno, il Consiglio dell’Unione europea sarà chiamato a votare sulla proposta di riforma del Sistema di Dublino. Ma di cosa si tratta esattamente?
ANSA/ IGOR PETYX

Il sistema di Dublino fu inizialmente stabilito dalla Convenzione di Dublino, firmata il 15 giugno 1990, allo scopo di assicurare un accesso rapido alle procedure di asilo nell’Unione europea e di favorire l’esame della domanda di protezione internazionale da parte di un unico Stato membro.

Dublino II

Nel 2003, la Convenzione di Dublino è stata sostituita dal Regolamento di Dublino II, che ha introdotto la cosiddetta one chance rule, ossia la norma in base alla quale ogni individuo può presentare un’unica istanza di riconoscimento di protezione all’interno del territorio europeo e il quale ha definito i criteri per la determinazione dello Stato membro competente della valutazione della domanda di asilo di un cittadino di un Paese terzo. Questi criteri vanno, in ordine gerarchico, dalle considerazioni familiari, al possesso di un visto o di un permesso di soggiorno in uno Stato membro, all’ingresso regolare o irregolare in un Paese dell’Unione europea. Ma in pratica, il criterio quasi sempre utilizzato è quello dell’ingresso irregolare, per cui si considera competente il primo Stato membro attraverso il quale il richiedente asilo è entrato nell’Unione (Paese di primo ingresso).

Già il Regolamento di Dublino II aveva mostrato una serie di problemi, in quanto i suoi criteri per la determinazione dello Stato competente avevano creato una certa pressione sugli Stati prossimi alle frontiere esterne dell’Unione europea, e aveva creato condizioni di ritardo nella valutazione della domanda di asilo, nonché favorito l’irregolarità di quelle persone che non avevano interesse a richiedere la protezione nello Stato di primo ingresso.

Dublino III

Nel 2013, il Regolamento di Dublino III, entrato in vigore l’1 gennaio 2014, ha sostituito il Regolamento di Dublino II. Questo Regolamento ha introdotto delle nuove procedure per la protezione dei richiedenti asilo, tra cui interviste personali obbligatorie, maggiori garanzie per i minori e la possibilità di essere riunificati con i parenti, un’assistenza legale gratuita, il diritto al ricorso avverso una decisione di trasferimento, la possibilità per i ricorrenti di sospendere il provvedimento di trasferimento durante tutto il periodo del ricorso, e una serie di procedure per migliorare l’efficienza dell’intero sistema, tra cui una maggiore chiarezza giuridica tra gli Stati membri, come ad esempio delle scadenze chiare ed esaurienti (l’intera procedura di Dublino non può superare 11 mesi per la presa in carico di un richiedente).

Proposte di modifica

Nel giugno del 2015, la Commissione europea ha finanziato degli studi sulla valutazione del Regolamento di Dublino III, sulla base dei quali ha presentato il 4 maggio 2016 una proposta di modifica di tale Regolamento, il cosiddetto Regolamento di Dublino IV, come parte della più ampia riforma del Sistema Europeo Comune di Asilo.

Le proposte della Commissione europea hanno lasciato sostanzialmente invariati il principio della responsabilità di un singolo Stato membro nella valutazione della domanda di asilo e il criterio del Paese di primo ingresso per la determinazione della responsabilità, ma introducono un meccanismo correttivo di allocazione, in base al quale uno Stato membro può richiedere l’apertura di un meccanismo di ricollocamento qualora le richieste di asilo nel suo territorio superino il 150% della quota di riferimento fissata. Se uno Stato membro decidesse di non prendere parte temporaneamente al ricollocamento, dovrebbe pagare allo Stato membro in cui il richiedente asilo è stato ricollocato, un contributo di 250 mila euro per ogni domanda di protezione che avrebbe dovuto prendere in carico. La riforma inoltre aveva ampliato la definizione dei familiari. Finora erano da considerarsi familiari il coniuge del richiedente asilo, i figli minorenni non sposati o i genitori nel caso in cui il richiedente asilo fosse egli stesso minorenne non sposato, con l’inserimento di clausole discrezionali a favore delle persone che dipendono dall’assistenza di familiari per particolari condizioni di salute estendendola anche ai fratelli e sorelle e considerando validi anche i legami creatisi dopo l’uscita dal Paese di origine.

Proposte del  Parlamento europeo

Tuttavia, questo nuovo Regolamento, oltre a non superare il punto critico dell’intero sistema, ossia la responsabilità del Paese di primo ingresso, condurrebbe ad una iniquità distributiva nei diversi Paesi dell’Unione e non sospendendo lo stesso Regolamento Dublino, comporterebbe che gli Stati potrebbero vedersi rinviare indietro più richiedenti asilo di quanti effettivamente ricollocati.

Il 16 novembre 2017, il Parlamento europeo ha approvato un testo della riforma di asilo proposto dalla Commissione europea avanzato dalla Commissione LIBE (Commissione per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari interni). Il testo ha eliminato per la prima volta il criterio del Paese di primo ingresso e ha proposto una nuova gerarchia di criteri per cui la valutazione della domanda di asilo spetterà a quello Stato membro in cui il richiedente asilo ha dei familiari o con cui ha dei legami effettivi, come precedenti permessi di soggiorno o esperienze passate di studio o formazione e sponsorizzazione del richiedente da parte di un ente accreditato. Per tutti coloro a cui mancano tali legami effettivi, verrebbe introdotto un meccanismo correttivo di assegnazione permanente e automatico di ricollocamento, che terrà conto del PIL e della popolazione degli Stati membri nell’assegnazione delle quote. Inoltre, viene eliminata la possibilità proposta dalla Commissione di non partecipare al meccanismo attraverso il pagamento di un contributo. Al contrario, per quegli Stati membri che si ritraggono dai loro obblighi di ricollocamento dei richiedenti asilo, ci sarà una limitazione nell’accesso ai fondi europei. L’intero sistema si basa comunque sulla condizione che il richiedente si sia registrato nel Paese di primo ingresso, il quale dovrà procedere ad una verifica di sicurezza sulla pericolosità del richiedente attraverso le banche date nazionali dell’Unione.

Punti critici e proposte

Restano comunque alcune criticità collegate a questa proposta, tra cui le misure di detenzione del richiedente asilo ai fini dell’esecuzione del trasferimento verso lo Stato membro competente e l’introduzione di un filtro iniziale agli arrivi per i richiedenti che hanno scarse possibilità di ricevere protezione (nel caso in cui, dopo un colloquio iniziale nel Paese di primo ingresso, la domanda di protezione non risulti convincente, il richiedente asilo non verrebbe trasferito verso nessun altro Stato membro ma la sua domanda di protezione verrebbe esaminata dallo stesso Paese di primo ingresso).

 

Un più equo sistema Dublino non solo è desiderabile ed opportuno, ma anche tecnicamente fattibile. A tal fine, l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e l’Osservatorio sul Diritto europeo dell’Immigrazione, insieme al “Tavolo Nazionale Asilo”, hanno inviato una serie di emendamenti alla relatrice Cecilia Wikström del Trattato di Dublino e ai parlamentari, ritenendo necessario un cambiamento normativo più rispettoso dei diritti dei richiedenti asilo e più conforme al principio di solidarietà e di equa distribuzione delle responsabilità tra gli Stati membri dell’Unione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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