Mafia Capitale e il “Mondo di mezzo”

I giudici hanno negato l’esistenza di un’associazione di stampo mafioso, riconoscendo invece due distinte associazioni a delinquere riconducibili a Buzzi e Carminati. Gli interrogativi e le sfide ancora aperte.
ANSA/GIUSEPPE LAMI

Dopo undici ore di camera di consiglio, la sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha pronunciato la sentenza più attesa nel processo scaturito dall’inchiesta “Mondo di mezzo”, dai media ribattezzata “Mafia capitale”.

Una definizione, quest’ultima, non più utilizzabile dal momento che la Suprema Corte ha negato, una volta per tutte, il carattere mafioso del sodalizio criminale siglato fra il ‘re delle cooperative’, Salvatore Buzzi, e l’ex militante dei Nar Massimo Carminati.

La Cassazione ha infatti annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui riconosceva come capo di imputazione l’art. 416 bis del codice penale, ovvero il reato di associazione di tipo mafioso, pertanto ha rinviato ai giudici di secondo grado la rideterminazione delle pene per il reato di associazione a delinquere semplice. In tal modo viene meno l’ipotesi accusatoria della Procura di Roma volta a dimostrare l’esistenza di una “nuova mafia”, in grado di esercitare un potere intimidatorio in virtù dell’infiltrazione capillare nei gangli della pubblica amministrazione.

La Corte sembra essere giunta alle stesse conclusioni dei giudici di primo grado che avevano individuato due associazioni a delinquere semplici riconducibili rispettivamente a Buzzi e Carminati.

Dal dispositivo della sentenza emergono alcune considerazioni e interrogativi: è possibile configurare come associazioni di tipo mafioso anche le cosiddette ‘nuove mafie’ e non soltanto le organizzazioni tradizionali?

La prima ipotesi è che i giudici abbiano negato un principio giuridico già affermato in diverse pronunce, ovvero l’ammissibilità delle cosiddette ‘mafie autoctone’, organizzazioni criminali diverse dalle mafie storiche quali Cosa Nostra, Camorra e ‘Ndrangheta. In tal caso la Cassazione dovrebbe percorrere la difficile strada di ricondurre la nozione di mafia alle associazioni criminali caratterizzate da un profilo ‘etnico’.

La seconda ipotesi è che i giudici non abbiano ritenuto sussistenti i presupposti del metodo mafioso nel particolare sodalizio criminale di Buzzi e Carminati. Per la Procura di Roma la corruzione era lo strumento che consentiva agli imputati di accumulare il metodo mafioso cioè la capacità di intimidazione da cui discende assoggettamento ed omertà. Si tratterà di capire dalle motivazioni se la Cassazione ha ritenuto che la capacità di intimidazione sia stata concretamente esercitata dall’associazione, oppure sia rimasta ad uno stadio solamente potenziale.

Un’ ulteriore questione interpretativa riguarda la possibilità che la capacità di intimidazione non produca esclusivamente l’assoggettamento di un territorio come avviene per le mafie tradizionali, ma anche di un contesto socio-economico come alcuni settori del mercato e della pubblica amministrazione.

Al di là della controversa questione giuridica, l’inchiesta dalla Procura di Roma ha accertato un’elevata permeabilità della politica e dell’amministrazione capitolina ai tentativi di corruzione e infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali. Il terremoto che ne è scaturito ha messo in luce la necessità di ricostruire quegli spazi di partecipazione e impegno da parte della società civile, indispensabili per porre un argine al ripetersi di tali fenomeni e creare le condizioni per un cambiamento culturale ancora prima che politico.

Vedi anche approfondimento di Orazio Moscatello

 

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