L’incomprensibile Finanziaria 2003

Si sperava in una legge snella e chiara ed invece… legge finanziaria 2003 è una raccolta di norme eterogenee, non coordinate e non molto chiare. La legge compone di ben 95 articoli, 674 commi e con riferimenti nel testo a varie centinaia di altre norme. La Gazzetta ufficiale, il supplemento ordinario al n. 305 del 31/12/2002, riporta ben 127 pagine di solo testo, senza contare gli allegati, e spazia su centinaia di argomenti diversissimi. Vediamo di illustrarne solo alcuni, e in particolare quelli che riteniamo interessino i nostri lettori. Innanzi tutto l’Irpef: sono variate le aliquote, gli scaglioni di reddito, cioè gli importi sui cui si calcolano le aliquote (che sono le percentuali di imposta), e le modalità di calcolo che sono diventate particolarmente complicate. È introdotto un nuovo concetto: la cosiddetta “no tax area” o area di esenzione fiscale che varia a seconda del soggetto contribuente. Funziona così: dal reddito complessivo si deducono M 7.500 se si è dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi; M 7.000 se si è pensionati (che vengono quindi un po’ penalizzati), e M 4.500 se si è autonomi professionisti, artigiani, imprenditori. Queste deduzioni, che non sono cumulabili cioè se ne può scegliere solo una, ovviamente la più alta possibile secondo la posizione in cui ci si trova, sono ragguagliate in parte (oltre M 3.000) al periodo di lavoro o pensione e prevedono un meccanismo di calcolo in funzione del proprio reddito complessivo. Eccone uno schema: a M 26.000 (cifra fissa stabilita dalla legge) si aggiungono gli oneri deducibili e la deduzione sopra indicata spettante, si toglie il reddito complessivo e il credito di imposta sugli utili e il tutto si divide per 26.000. Se il risultato della divisione è maggiore o uguale a uno, la deduzione spetta per intero; se è zero onegativo non spetta alcuna deduzione; se è compreso tra zero e uno la deduzione spetta in base a detto rapporto che deve essere espresso con 4 decimali. Facciamo un esempio nel fuoritesto. Vi è anche per il 2003 la clausola di salvaguardia che prevede che in sede di dichiarazione dei redditi si può applicare la precedente normativa se più favorevole, caso piuttosto raro. Poi vi sono altre detrazioni di imposta per i dipendenti con redditi lordi superiori a M 27.000 e fino a M 52.000 con importi diversi secondo scaglioni. Le detrazioni per i pensionati spettano per importi superiori a M 24.500 e fino M 52.000. Le altre detrazioni del 19 per cento (spese mediche, ecc.) sono rimaste invariate. Questa è la novità principale.Tra le altre cose sono diminuiti i vincoli per il cumulo tra pensioni di anzianità e altri redditi di lavoro o autonomo: sono richiesti come minimo 58 anni di età e 37 anni di contributi, oppure se non si rientra in detti parametri si può pagare un importo una tantum in funzione dell’età e dei contributi e si può rientrare nel cumulo. I collaboratori coordinati e continuativi se pensionati, si vedono aumentato il contributo Inps dal 10 per cento al 12,50 per cento dal 1°/1/2003. Ci si chiede il perché di questa penalizzazione ai pensionati. Poi è stato istituito il condono nel campo delle imposte dirette e indirette che premia quelli che non hanno pagato o hanno pagato di meno negli anni passati. È stato annunciato (art. 46 comma 2) il sostegno alle nuove famiglie in particolare per l’acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno della natalità, ma non è operativo finché non uscirà il regolamento di attuazione con le modalità. Dopo le dichiarazioni passate di buona volontà di fare delle norme semplici e comprensibili anche ai non addetti ai lavori, ci sembra ci sia molta strada ancora da fare. COME SI CALCOLA Reddito lordo da lavoro dipendente M15.000; oneri deducibili (es. contributo alla chiesa cattolica) M 100. Ecco il calcolo: 26.000+100+7.500-15.000=18.600; 18.600:26.000=0,7153: La deduzione che mi spetta è pertanto 7.500×0,7153=M 5364,75. Quindi sull’imponibile di M 9.535,25 15.000 reddito M 100 oneri deducibili M 5364,75 deduzione spettante) calcolo l’imposta che è a scaglioni: fino a M 15.000 il 23 per cento; oltre 15.000 e fino a M 29.000 il 29 per cento; fino a M 32.000 il 31 per cento; fino a M 70.000 il 39 per cento; oltre M 70.000 il 45 per cento. Nell’esempio indicato si applicherà pertanto il 23 per cento sull’imponibile.

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