L’ICI di dicembre
L’Ici, cioè l’Imposta comunale sugli immobili colpisce coloro che possiedono terreni o fabbricati a titolo di proprietà o usufrutto ecc. i quali pertanto se li hanno posseduti nel corso del 2002 sono tenuti, entro il 20 dicembre 2002, a versare la seconda rata dell’Ici se già non hanno versato l’intero importo a giugno. Per le modalità di calcolo e di determinazione dell’imposta, le aliquote, le detrazioni per l’abitazione principale, ecc. poiché molti comuni hanno deliberato in ritardo rispetto al versamento di acconto del giugno 2002, si consiglia di verificare tutti i dati suddetti nel sito www.ancicnc.it nel quale sono indicate tutte le informazioni aggiornate per tutti i comuni d’Italia. Se non vi sono state variazioni nel possesso degli immobili per tutto il 2002 l’importo da pagare a saldo è il 50 per cento dell’imposta. Se invece durante il 2002 si è verificato una modifica come un acquisto, una vendita, una eredità di una casa o di un terreno, l’accensione o la cessazione di un diritto reale, dovremo calcolare la quota di competenza dell’anno dell’imposta da pagare, tenendo presente che il periodo si calcola a mesi, anziché a giorni come per l’Irpef, e che il mese è considerato per intero quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. La dichiarazione Ici relativa a tali modifiche andrà presentata sugli appositi moduli al comune di competenza nel quale esiste l’immobile nello stesso termine della dichiarazione dei redditi del 2002 e cioè nel giugno 2003. Il versamento va fatto distintamente per ogni comune con appositi moduli di c/c postale o presso il concessionario per la riscossione o con Mod. F 24 per alcuni comuni con codice di versamento 3901 per l’abitazione principale e 3904 per gli altri fabbricati. Si rammenta che l’importo da indicare come detrazione per l’abitazione principale è di M 51,65 (che è il 50 per cento di M 103,29 annue) salvo maggiori detrazioni deliberate dal comune. L’arrotondamento è all’euro e non si versa nulla fino a M 2,07. Antonio Ognibeni