Legittimo impedimento e assenti ingiustificati

Per la Consulta, il premier ed i ministri possono avere inderogabili impegni legati alle loro cariche, ma è il giudice a stabilire se l’assenza all’udienza è giustificata o meno.
Corte costituzionale

L’espressione “legittimo impedimento” può essere tradotta con due parole ben più comprensibili: “assenza giustificata”. Infatti con “legittimo impedimento” si intendono le ragioni che consentono ad una persona imputata in un processo penale di non presentarsi davanti al giudice nel giorno stabilito. È ovvio ed è normale che si possano verificare situazioni in cui una persona non può recarsi al processo (per lo più si tratta di ragioni di salute certificate) ed è per questo che la procedura penale disciplina espressamente questa ipotesi rimettendo al giudice la valutazione sulla fondatezza delle ragioni addotte.

 

Tuttavia da aprile 2010 una brevissima legge, la numero 51 – poco più di trenta righe, due articoli in tutto –, ha stabilito che il presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri possono avvalersi della “assenza giustificata” per il solo fatto di essere investiti di queste specifiche cariche istituzionali. Il loro ruolo, in altri termini, prevarrebbe sulle esigenze di giustizia legate alla persona.

 

La legge 51 è entrata immediatamente in vigore e i giudici alle prese con i processi che vedono imputate persone che rivestono le cariche indicate hanno sospeso il loro lavoro. Si è così verificato un congelamento di alcuni procedimenti che avrebbero comunque ripreso il loro corso nel momento in cui l’imputato (presidente del Consiglio o ministro) fosse tornato ad essere un cittadino qualunque.

 

Tuttavia proprio quei magistrati che si sono visti bloccare il lavoro hanno repentinamente chiesto alla Corte Costituzionale di verificare la conformità della legge 51 ai principi espressi dalla Costituzione. Contemporaneamente altri cittadini hanno chiesto di offrire direttamente agli italiani la possibilità di abrogare integralmente questa legge mediante un referendum. A che punto siamo? In meno di 24 ore abbiamo saputo dalla Corte Costituzionale sia che il quesito referendario è stato accolto (e quindi potremo esprimere il nostro parere sulla legge 51), sia che alcune parti della legge 51 sono incostituzionali. In particolare la Consulta ha “limato” la legge 51 lasciando fondamentalmente invariato – in buona parte – il sistema di base previsto dalla procedura penale. Infatti ha riconosciuto che il presidente del Consiglio ed i ministri possono avere numerosi ed inderogabili impegni legati alle loro rispettive cariche ed al ruolo istituzionale; tuttavia è pur sempre il giudice a stabilire se la ragione dell’assenza all’udienza possa essere giustificata o meno. E ciò ha ovviamente delle conseguenze nel processo stesso.

 

Senza entrare nella valenza politica di questa interpretazione, appare abbastanza evidente che la Consulta ha comunque tentato di dare nuovo vigore al basilare principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge. Di conseguenza possono immediatamente rimettersi in moto i diversi processi a carico del presidente del Consiglio.

 

In ogni caso, anche per chi non frequenta le aule di giustizia, può essere utile sapere che il giudice – di prassi – non fissa le date di udienza in maniera autoritativa, ma cerca un contemperamento delle esigenze di tutte le parti, imputati e avvocati compresi, prima di stabilire una data per l’udienza successiva.

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