Le novità della dichiarazione dei redditi 2018
Con la consegna dei modelli CU2018 ex modello Cud prende il via il periodo in cui i contribuenti italiani saranno alle prese con la dichiarazione dei redditi. Il modello Unico 2018 è quello che permette di presentare la dichiarazione dei redditi ordinaria per tutti i contribuenti persone fisiche che hanno conseguito dei redditi nell’anno 2017. A differenza del modello 730, nel modello Unico i versamenti delle imposte sono effettuati direttamente dal contribuente attraverso il modello F24, che deve essere presentato in banca o in posta.
Il contribuente può effettuare direttamente la compilazione del modello ed i calcoli dei versamenti o può richiedere assistenza alla compilazione ai Caf, ai professionisti e agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate appositamente abilitati a svolgere questa attività. È una dichiarazione dei redditi, quella di quest’anno, ricca di novità e quindi vediamo meglio come funziona.
Chi è obbligato a presentarlo
In generale sono obbligati alla presentazione del modello Unico i contribuenti che:
- hanno conseguito redditi nell’anno 2017 derivante da lavoro dipendente o da pensione e non rientrano in particolari casi di esonero.
Inoltre, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2018);
- i lavoratori dipendenti che, direttamente dall’Inps o da altri Enti, hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono condizioni di esonero;
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa).
Quando si presenta la dichiarazione
il Modello Redditi Persone Fisiche 2018 deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 2 maggio 2018 al 2 luglio 2018 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 31 ottobre 2018 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Modalità di presentazione
Il modello Unico può essere presentato:
- per via telematica, direttamente dal dichiarante;
- per via telematica, tramite un professionista intermediario;
- consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.
In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Dichiarazione presentata dall’estero
I cittadini italiani residenti all’estero e i soggetti temporaneamente non residenti nel territorio dello Stato impossibilitati ad effettuare la trasmissione telematica, possono trasmettere la dichiarazione dall’estero anche in modalità cartacea. In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, via Giuseppe De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) – Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:
- cognome, nome e codice fiscale del contribuente;
- la dicitura “Contiene dichiarazione Modello Redditi 2018 Persone Fisiche”.
Termini di versamento
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 2 luglio 2018 ovvero entro il 20 agosto 2018.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2017 e prima rata di acconto per il 2018) nel periodo dal 3 luglio al 20 agosto 2018 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Come si effettuano i versamenti
Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24 reperibile on line, ma anche in banca o alla posta. Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo, reperibili sul sito Internet dell’Agenzia, necessari per imputare correttamente le somme versate. Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:
- con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
- con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali.