Le Costituzioni dell’Ordine dei Predicatori

Un esempio di legislatura flessibile e mutabile, tutta orientata allo studio, alla predicazione della Parola, alla salvezza delle anime.
Domenicani

Il diritto dei Domenicani si inserisce nel diritto della Chiesa del XIII secolo, al tempo di san Domenico e dei primi Frati Predicatori. Esso corrisponde all’inserzione giuridica di un nuovo carisma, (“Contemplata aliis tradere”, secondo san Tommaso d’Aquino, con il motto “Verità”), che arricchisce la gamma già molto ricca del “diritto canonico”, come si chiama il diritto ecclesiastico, fondato sui “canoni” o leggi della Chiesa.

Il contesto storico

Le Costituzioni dell’Ordine dei Predicatori è stato redatto nell’Occidente cristiano in un’epoca nella quale la società urbana si affrancava dal regime feudale per organizzarsi democraticamente con i magistrati eletti. L’idea di una “rappresentanza” del popolo attraverso dei delegati riuniti in un parlamento che faccia le leggi, moderando così il potere assoluto dell’imperatore, dei re e dei principi, si affermò nell’opinione pubblica tra il XII e il XIII sec.

Così nascono i “comuni”, liberi dal regime feudale, e amministrati da magistrati eletti dalla “borghesia” (mercanti e artigiani) delle città in piena prosperità come Venezia, Genova, Pisa, Firenze, Marsiglia, Barcellona e le città delle Fiandre; papa Innocenzo III (1198-1216) utilizzò anche la “rappresentanza” per ottenere le consulenze sulle questioni canoniche.

Nel XIII sec., il diritto di rappresentanza conquista gli Stati e le Città, grazie alla moltiplicazione delle associazioni locali, …, opere di carità, confraternite, università. Tutte queste istituzioni sono come dei corpi, fondati sull’elezione e la rappresentanza. Così pure l’Ordine dei Predicatori si divise in province, governate dai capitoli pro vicinali e, nei capitoli, dal priore provinciale eletto fino al tempo della sua scadenza.

Come ha scritto P. Toxé op “i domenicani, canonisti o no, redigono, leggono e applicano la legislazione con una spiritualità che unisce tre convinzioni: il diritto è utile, flessibile e relativo”1. Il diritto, cioè la struttura giuridica dell’Ordine dei Predicatori, è “utile”, perché essa è al servizio dell’istituzione del suo fondatore, san Domenico, che voleva dalla legge un servizio necessario alla libertà dei frati, chiamati a vivere insieme per pregare, studiare e predicare la Parola di Dio.

Questo diritto è flessibile e mutabile, in una certa misura, perché si fonda sulla stabilità del progetto di san Domenico, mentre si adatta alla realtà mutevole delle situazioni umane: san Domenico stesso ha voluto questa flessibilità.

Infine, il diritto domenicano è relativo, nel senso che esso non è mai un assoluto, ma un mezzo per raggiungere la finalità dell’Ordine: in effetti, questo diritto è “sottomesso alla legge suprema della salvezza delle anime”, al servizio di ciò sul quale san Domenico ha fondato il suo Ordine: “È per questa ragione che san Domenico, distinguendo il foro interno da quello esterno, ha voluto che le leggi non obbligassero sotto pena di peccato”2. Esiste, in effetti, la dispensa dalla legge nel caso che il frate annuncia il Vangelo.

Una tecnica originale

Vorrei semplicemente sviluppare il secondo aspetto della nostra legislazione: la sua flessibilità. L’equilibrio tra la stabilità delle nostre Costituzioni3 e i cambiamenti utili o necessario spiega il ricorso a una tecnica giuridica originale. Una nuova costituzioni non abroga la precedente fin quando non è approvata da tre capitoli generali consecutivi, il primo della provincia (una specie di “camera alta”) e due dei definitori (una specie di “camera bassa”) o delegati di provincia, a meno di ricorrere più solennemente, e raramente utilizzato, ad un capitolo generalissimo che ha il potere costituente di modificare o d’abrogare in una sola volta le Costituzioni (potrebbe corrispondere alla “assemblea” delle due camere nel diritto pubblico francese.

Il capitolo generalissimo non può essere convocato che “su richiesta della maggior parte delle provincie e deve essere indetto due anni prima, a meno di una necessità urgente” (L.C.O. n. 423). Dunque, “serve alla salvaguardia delle costituzioni che il testo debba essere accettato da tre capitoli generali consecutivi: il primo a titolo di proposta, il secondo a titolo di approvazione, il terzo a titolo di conferma… Tuttavia, un solo capitolo generalissimo equivale a tre capitoli generali” (L.C.O. n. 276, I e II).

La tecnica della messa in pratica della nostra legislazione risale ai primi tempi dell’Ordine. Nel periodo di fondazione (1216-1228), nel capitolo generale del 1220, seguendo il desiderio di san Domenico che morirà l’anno seguente, fu stabilito che l’autorità suprema dell’Ordine appartenesse al capitolo generale, al quale il Maestro dell’Ordine sarebbe stato sottomesso (autorità legislativa, esecutiva e giudiziaria), disposizione tuttora in vigore (L.C.O. n. 405). Anche se presiede il capitolo generale, il Maestro dell’Ordine non è che il “primus inter pares”.

Il capitolo del 1220 accordò ai superiori “il potere di dispensare i (frati) qualche volta che fosse stimato opportuno, principalmente in tutto quanto possa ostacolare lo studio, la predicazione e il bene delle anime” (L.C.O., 1C, §VI), “perché l’Ordine dei Frati Predicatori, fondato da san Domenico, fu, come si sa, dall’origine, specificatamente istituito per la predicazione e la salvezza delle anime” (L.C.O., 1C, §II). La dispensa garantisce la flessibilità della legge, la mobilità e la libertà dei frati al servizio della predicazione.

Per accordare questa libertà san Domenico fece menzionare, nel capitolo generale del 1221, che le leggi dell’Ordine non obbligassero sotto pena di peccato, “volendo che i frati le rispettassero attraverso un giudizio di saggezza, non come schiavi sotto la legge, ma come liberi sotto la grazia” (L.C.O., 1C, §VI, questa conclusione riprende la regola di sant’Agostino ad finem).

Qualche tempo dopo, i frati che non avevano conosciuto san Domenico misero in dubbio questo punto delle Costituzioni. Il capitolo generale del 1225 scrisse questo precetto, in modo tale che i frati agissero per responsabilità e ispirazione dello Spirito Santo e non per paura di peccare: la confidenza doveva regnare.

Nuove modifiche alle Costituzioni furono apportate dal capitolo generalissimo del 1236, durante il governo del beato Jourdain de Saxe, successore di san Domenico, dal 1222 al 1237. Dal 1238 al 1240, il canonista Saint-Raymond de Penyafort, nuovo Maestro dell’Ordine, apportò alcune correzioni: soprattutto, armonizzò la ripartizione delle leggi all’interno del libro delle Costituzioni, lavoro che fu approvato dai tre capitoli generali consecutivi, dal 1239 al 1241. questo modo di procedere è continuato fino ai nostri giorni, come orientamento dei lavori legislativi dei capitoli generali.

Per concludere, può essere interessante confrontare questa fluidità della nostra legge all’esigenza necessaria di pilotare una nave: affinché un Ordine, una provincia, un convento funzionino bene, è necessario un pilota. Tuttavia, è altrettanto necessario che tutti i membri dell’equipaggio siano d’accordo per dirigersi verso la stessa destinazione. Se qualcuno volesse andare verso una meta differente, mai il battello arriverà al porto!

La condizione di un buon funzionamento dell’Ordine, come di ogni provincia e convento, si trova nell’unione dei cuori. Questa è la chiamata degli Atti degli Apostoli (2, 42-44; 4, 32-35) ripresa dalla Regola di sant’Agostino, che si trova all’inizio delle nostre Costituzioni: “perché voi siete riuniti, per abitare insieme nell’unanimità, per essere un cuore e un’anima sola in Dio” (Regola, I).

Senza parlare dei cambiamenti delle generazioni nel mondo, i cambiamenti delle generazioni di frati, con i loro propri carismi all’interno del carisma domenicano. Il dialogo dei giovani domenicani con il mondo contemporaneo è di una tale novità che certi aspetti delle leggi dovranno evolvere, per il bene della missione, e saranno affrontati dai nostri capitoli generali.

Anche se i giovani portassero la fragilità e le ferite della loro generazione, offriranno sangue nuovo all’Ordine dei Predicatori. La “dispensa” non è sufficiente, occorre “aggiornare”, come il diritto canonico della Chiesa, all’inizio del Concilio Vaticano II.

La carità di Cristo su questo punto ci rende creativi. Abbiamo tutti bisogno di conversione e di nuove attitudini per servire i nostri contemporanei, di nuovi metodi per la predicazione: “La cultura emergente esige da noi che noi non rimaniamo fermi nel passato per paura di perdere le nostre sicurezze”4.

 

NOTE

1 P. Toxé, L’esprit et la lettre du droit de la Famille dominicaine, in Mémoire dominicaine, n° 13, Les dominicains et leur droit, ed. du Cerf, Paris 1999, p. 14.

2 Ibid., p. 15.

3 Livre des Constitutions et Orientations des Frères de l’Ordre des Prècheurs (L.C.O.), 1998, Secrétariat de la Province dominicaine de France, 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 2000.

4 Actes du chapitre général des prieurs provinciaux de l’Ordre des Prècheurs, Bogota, 17.7-8.8.2007, Langres-Saints-Geosmes, 10.9.2007, pp. 91-92.

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