L’abbandono degli animali e il randagismo

Cosa fare se si trova un cane? A chi chiedere aiuto? Chi deve intervenire? Attenzione poi ad abbandonare un animale, si rischiano multe anche molto salate
Cane abbandonato

Secondo la “Dichiarazione universale dei diritti dell’animale” l’abbandono di un animale è “un atto crudele e degradante”. Ebbene, nonostante ciò e, benché secondo le varie leggi a tutela degli animali, tale atto sia un reato punibile anche con l’arresto fino ad un anno di carcere e multe fino a 10mila euro, nonostante il proprietario sia responsabile degli eventuali incidenti provocati e possa essere chiamato a rispondere anche di omicidio colposo, l’abbandono, nel nostro Paese non accenna a diminuire, e costituisce una causa importante del randagismo.

A chi di noi non è capitato di incontrare animali feriti e lasciati inermi per strada oppure branchi di cani che si aggirano per le vie o più spesso per le campagne abbandonate ove possono costituire un pericolo e per i lupi (con i quali entrano in competizione per la ricerca di cibo o con cui si accoppiano accrescendo la popolazione degli ibridi) e per l’uomo (perché, inselvatichiti, non riconoscono in quest’ultimo una minaccia e quindi non ne sono spaventati)?

Cosa fare in questi casi? Come comportarsi? La prima cosa da fare è chiamare le forze dell’ordine: vigili, carabinieri e polizia (quella ferroviaria se il ritrovamento avviene in prossimità di binari ferroviari, quella stradale in caso di rinvenimento su autostrada). Le forze dell’ordine contattate hanno l’obbligo di intervenire richiedendo il servizio di accalappiamento. Quest’ultimo deve recarsi sul posto e recuperare l’animale entro 20 minuti dalla chiamata. Il cane accalappiato viene portato al canile sanitario competente per territorio, dove con maggiori probabilità andrà a cercarlo il proprietario. In questo caso e se l’animale è dotato di microchip ed è regolarmente iscritto all’anagrafe canina può essere restituito al legittimo proprietario immediatamente. Al contrario, se dopo 60 giorni nessuno reclama l’animale è possibile adottarlo definitivamente.

Se l’animale, invece, non ha microchip e, quindi secondo legge, non ha padrone, viene sottoposto a sterilizzazione presso i servizi veterinari delle asl competenti per territorio e quindi affidato “a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste” (legge 281/91). Purtroppo, nella realtà, difficilmente il canile risulta una struttura di transito, più spesso un animale che vi arriva vi rimane anche. E questo perché, pur esistendo le leggi per la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo (legge 281/91 e altro), poco si fa a tal riguardo, anche perché i comuni che dovrebbero essere i primi responsabili degli animali randagi e a loro, per legge, spetterebbe trovare alternative al ricovero in canile (ai comuni spetta “il risanamento dei canili comunali esistenti e la costruzione di rifugi nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale, avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione”), spesso non sono nemmeno a conoscenza delle stesse leggi e quindi dei loro doveri e delle loro responsabilità. Alle regioni, poi, compete, oltre quanto già detto, legiferare circa l’istituzione dell’anagrafe canina e l’adozione di un programma di prevenzione al randagismo.

Se, dunque, vogliamo evitare all’animale l’esperienza del canile (strutture spesso carenti sia dal punto di vista strutturale sia igienico-sanitario) in attesa di rintracciare il proprietario, possiamo ospitarlo presso la nostra casa, avendo cura di ottemperare ad alcuni obblighi. Infatti, per evitare d’incorrere in un’ipotesi di reato di appropriazione indebita, il ritrovamento (indicando data e luogo) ed una descrizione accurata del cane vanno comunicate al comando di polizia municipale del comune ove è stato ritrovato l’animale con regolare denuncia scritta e al canile competente per territorio. In entrambe le sedi vanno lasciati il proprio indirizzo ed i recapiti telefonici. Infine, con l’aiuto di un veterinario, è possibile verificare la presenza del microchip, che ci permette, attraverso il servizio veterinario dell’Asl competente, di rintracciare il proprietario. Quest’ultimo, in caso di smarrimento, per evitare una sanzione per mancata denuncia di smarrimento e per “abbandono”, entro tre giorni, deve presentare regolare denuncia, scritta,  alle autorità competenti (polizia municipale del comune competente per territorio, carabinieri, servizio veterinario dell’asl competente per territorio, anagrafe canina a seconda della regione di appartenenza). Gli organi di competenza prima citati devono rilasciare una copia della denuncia di smarrimento o di ritrovamento.

Se, quindi, decidiamo di ospitare il cane nella nostra abitazione, prima di farlo entrare in contatto con gli altri animali della casa (a cui può trasmettere eventuali malattie), o se l’animale è ferito e vogliamo prestargli il primo soccorso, sarebbe opportuno portarlo dal veterinario, facendo attenzione, quando ci avviciniamo, poiché sia il dolore, se è  ferito, sia la paura potrebbero indurre nell’animale delle reazioni pericolose.

Tutt’altra storia è il discorso randagismo per i gatti. Se per i cani, infatti, ci sono più possibilità di rintracciare il proprietario visto l’obbligo della iscrizione all’anagrafe, per il gatto, essendo quest’ultima facoltativa, non esiste un collegamento diretto tra animale e padrone e poiché spesso gli enti locali sono dotati di canili, ma non di gattili, la cura del gatto randagio o abbandonato è sovente opera esclusiva di volontari o delle numerose associazioni per la tutela degli animali, ai quali è addossato anche tutto quanto è possibile fare per la ricerca dell’eventuale proprietario.

E dire che le leggi ci sono e sono anche tra le più avanzate se le confrontiamo con quelle dei Paesi vicini. Norme che avrebbero potuto dare gli strumenti giusti per ben gestire tale problematica, contenere costi e, volendo, usare le stesse parole della legge 281/91, “contribuire ad educare al rispetto e alla corretta convivenza tra uomo ed animali e a tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.

A cura della dott.ssa Letizia D'Avino, Centro medico veterinario "Zoe", via Aldo Moro 75, Somma Vesuviana, Napoli

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