La trasformazione dell’assegno o pensione di invalidità

Fino ad oggi l’assegno di invalidità, riconosciuto in caso di infermità fisica o mentale tale da provocare una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo, poteva essere trasformato soltanto in pensione di vecchiaia quando il titolare raggiungeva i requisiti di età e contribuzione previsti dalla legge (20 anni di contributi e 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini). La pensione di invalidità, in vigore prima della riforma che ha introdotto l’assegno di invalidità, invece non poteva essere trasformata, e rimaneva tale per tutta la vita. Oggi l’Inps adeguandosi ai principi affermati dalla Corte di Cassazione con le sue sentenze in materia riconosce la possibilità di trasformare la pensione e l’assegno di invalidità in pensione di anzianità, previa richiesta degli interessati In conseguenza di ciò: ? la pensione di invalidità potrà essere convertita in pensione di vecchiaia ovvero in pensione di anzianità, secondo i casi, a domanda degli interessati. La nuova pensione, se più favorevole, sarà liquidata dal primo giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda e in presenza dei requisiti previsti dalla legge per quanto riguarda assicurazione, contribuzione, età, cessazione del rapporto di lavoro dipendente e di accesso (le “finestre” per la pensione di anzianità); ? l’assegno di invalidità, per il quale era già prevista la possibilità di trasformazione in pensione di vecchiaia, potrà diventare pensione di anzianità, sempre dietro domanda e sempre che esistano i requisiti di legge. Dalla data di trasformazione i richiedenti sono considerati a tutti gli effetti titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità. La nuova pensione è liquidata con i criteri di legge attualmente in vigore, calcolando anche la contribuzione già utilizzata nella prestazione di invalidità, che sarà quindi eliminata. Esclusioni. Le domande presentate dagli eredi di titolari di pensione di invalidità o di assegno di invalidità non possono essere accolte in quanto il diritto a pensione rientra tra i diritti della personalità che, come tali, non sono trasmissibili. Domande pendenti o respinte. Per quanto riguarda il pregresso, le domande già presentate saranno definite sulla base delle nuove disposizioni; per le controversie giudiziarie ancora in corso sarà richiesta la cessazione; i ricorsi amministrativi presentati prima del termine di decadenza possono essere esaminati e definiti sempre in relazione ai criteri fin qui esposti, mentre quelli presentati dopo il termine di decadenza saranno considerati come una nuova domanda di pensione e definiti come tale.

Edicola Digitale Città Nuova - Reader Scarica l'app
Simple Share Buttons