La riforma costituzionale: cosa prevede, cosa cambia/2
Elezione del presidente della Repubblica
I senatori continueranno a partecipare all’elezione del capo dello Stato. All’elezione non parteciperanno più i delegati regionali, ma solo le Camere in seduta comune (art. 85). Cambia il quorum per l’elezione del Capo dello Stato. Attualmente è necessario ottenere i due terzi dei voti fino al terzo scrutinio; mentre dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Con la nuova legge sarà necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti l’assemblea fino al terzo scrutinio; dal quarto al sesto occorreranno i tre quinti dell’assemblea; dal settimo scrutinio basterà la maggioranza dei tre quinti dei votanti (art.83). Sarà il presidente della Camera (e non più del Senato) a sostituire il presidente della Repubblica “ad interim” (art.86).
Elezione dei Giudici costituzionali
Parimenti, i nuovi senatori parteciperanno all’elezione dei giudici della Corte costituzionale. I cinque giudici della Consulta di nomina parlamentare verranno eletti separatamente dalle due Camere. Al Senato ne spetteranno due, ai deputati tre. Per l'elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, dagli scrutini successivi è sufficiente la maggioranza dei tre quinti (art. 135).
Riforma Titolo V
Con la riforma una ventina di materie tornano alla competenza esclusiva dello Stato. Tra queste: l’ambiente, la gestione di porti e aeroporti, trasporti e navigazione, produzione e distribuzione dell’energia, politiche per l’occupazione, sicurezza sul lavoro, ordinamento delle professioni. Viene soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.
Viene introdotta una clausola di supremazia, che consente alla legge dello Stato, su proposta del governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale (art. 117).
Nasce alla Camera lo Statuto delle opposizioni
Viene introdotta una nuova disposizione che attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze in Parlamento. Si attribuisce, al solo regolamento della Camera, anche la definizione di una disciplina dello Statuto delle opposizioni (2° comma art. 64).
Leggi d’iniziativa popolare
Novità riguardano anche le proposte di legge di iniziativa popolare, per le quali sarà richiesta la raccolta di 150 mila firme invece di 50 mila, ma si stabilisce anche che la deliberazione della Camera sulla proposta deve avvenire entro termini certi e passaggi definiti dai regolamenti parlamentari (2° comma art. 71).
Referendum propositivi
Si introducono in Costituzione i referendum popolari propositivi e di indirizzo. Spetterà alle Camere varare una legge che ne stabilisca le modalità di attuazione (2° comma art. 71).
Referendum abrogativi
Il quorum che rende valido il risultato di un referendum abrogativo resta sempre del 50 per cento degli aventi diritto, ma se i cittadini che propongono la consultazione sono 800 mila, invece che 500 mila, il quorum sarà ridotto: basterà che vadano a votare il 50 per cento dei votanti all’ultima tornata elettorale per la Camera dei deputati (art. 75).
Stato di guerra
Viene modificata la maggioranza parlamentare necessaria a deliberare lo stato di guerra. La competenza, con la riforma, spetterà alla sola Camera dei deputati, che conferisce al governo i poteri necessari. Servirà la maggioranza assoluta dei voti e non più solo quella semplice (art. 78)
Abolizione del Consiglio nazionale per l’economia e il lavoro
Il CNEL, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, è un organo ausiliario previsto dalla Costituzione, composto da 64 consiglieri, che ha una funzione consultiva per quanto riguarda le leggi sull’economia e il lavoro. La Costituzione conferisce al CNEL anche l’iniziativa legislativa: il Consiglio può cioè proporre alle Camere delle leggi in materia economica. Con la riforma viene integralmente abrogato l'articolo della Costituzione che prevede il CNEL quale organo di rilevanza costituzionale (art. 99). La riforma prevede anche la nomina di un commissario straordinario, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, a cui affidare la gestione per la liquidazione e la riallocazione del personale presso la Corte dei Conti (n.1 Disposizioni finali).
Abolizione delle Province
Dal testo della Costituzione viene eliminato ogni riferimento alle Province, che vengono meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie (artt. 114 – 118 – 119 – 120 – 132).
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