La persona viene prima della legge

Il recente provvedimento sul contrasto all'omofobia e alla transfobia, dopo la lettura della Camera passa al Senato. Nel testo si palesano rischi legati alla libertà d'opinione e al concetto di eguaglianza. Non può essere solo la norma a decidere la tutela dell'altro
Camera dei deputati

I giorni scorsi il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia”, con precedenza su altri provvedimenti particolarmente attesi dai cittadini, ha riscosso il sì della Camera dei deputati; ora passa al Senato per una nuova discussione.

Il testo, peraltro rivisto rispetto a quello precedentemente approvato in Commissione, introduce alcune modifiche alla Legge Mancino che detta disposizioni in materia di discriminazione razziale. Tali norme vengono estese e rese applicabili anche ad atti discriminatori, condotte di istigazione, violenza, dettati da motivi fondati sull’omofobia o sulla transfobia.

Si dà vita dunque a un reato che diventa punibile con la reclusione, stabilendo che le condotte di omofobia siano equiparate a quelle poste in essere per motivi di discriminazione razziale o religiosa.

Si prevede inoltre più in generale, per qualsivoglia reato comunque fondato su omofobia o transfobia, l’applicazione della circostanza aggravante che ne comporta l’aumento della pena fino alla metà.

Da più parti si è guardato alla strada intrapresa con il timore che il contrasto a tali forme di discriminazione si traduca nella previsione di un “reato d’opinione”. Il rischio emerge in considerazione dell’art. 21 della Costituzione, che garantisce la libertà di espressione e manifestazione del pensiero. Ricorre un esempio per tutti: le opinioni o le iniziative volte a difendere la famiglia basata sul matrimonio tra un uomo e una donna rischiano di essere considerate discriminatorie e come tali punibili?

In sede di approvazione si è introdotta nel testo un’ulteriore previsione ad escludere le condotte di omofobia rispetto a “convincimenti ed opinioni riconducibili al pluralismo delle idee” o “conformi al diritto vigente”. Ma il confine fra libertà di espressione e istigazione alla discriminazione può non essere così chiaro e tracciabile; ed è qui che occorre, mi sembra, creare il necessario spazio per la riflessione.

Oggi è diffuso il convincimento che basti una nuova legge per decidere anche del rispetto e della tutela degli altri, ma non è così.

La persona va sempre riconosciuta e accolta come tale e innanzitutto; in questo senso il nostro Paese offre già oggi segnali positivi. È noto che l’Italia, nell’indagine svolta a livello mondiale dal Pew Research Center, si colloca per tolleranza e accettazione nei confronti degli omosessuali ai livelli più alti della classifica realizzata per 39 Paesi dei diversi continenti.

Perché dunque dipingere ancora una volta il nostro Paese con le tinte cupe dell’aggressività e della violenza, tanto da pensare alla necessità di un reato per omofobia assimilabile a quello dettato dall’odio razziale?

Una riflessione pacata, che non può mai essere ideologica quando si tratta della persona umana, induce a considerare che un bene primario e inestimabile, come la libertà, non può essere limitato dalle norme penali, se non di fronte a fenomeni gravi e diffusi nel tessuto sociale. La sanzione penale è infatti da considerare l’extrema ratio, ovvero l’ultima delle soluzioni praticabili. Non solo.

I limiti della punibilità, proprio perché sacrificano la libertà dell’uomo, vanno sempre tracciati in maniera certa e proporzionata, come del resto la Costituzione esige.

Altro principio su cui riflettere: l’eguaglianza. Se, per dettato costituzionale, siamo tutti uguali di fronte alla legge, quale la ragione per far emergere a livello normativo una diversità della persona legata alla condizione omosessuale? Non si finirebbe con l’introdurre per legge una differenza che nella realtà della dignità di ogni persona umana non esiste o non dovrebbe esistere? Altra è infatti l’intrinseca diversità di cui ciascuno è portatore, in quanto soggetto unico e irripetibile.

La persona – va detto a voce alta – ha valore in quanto tale, e non per legge.

Introdurre una tutela giuridica rafforzata, fino alla previsione di una sanzione penale o di un aggravamento della stessa, a favore di talune categorie di persone, non rischia forse di impoverire una cultura chiamata piuttosto a considerare le persone nella pari dignità sociale che la nostra Costituzione prevede?

Nel testo approvato l’orientamento sessuale, componente intima e personalissima del soggetto, diventerebbe elemento determinante per una tutela penale rafforzata anche dalla presenza dell’aggravante; altre categorie di persone, pur nella loro debolezza e fragilità, penso agli anziani (così spesso oggetto di aggressioni e morte), disabili, malati e bambini, non godrebbero di analoga tutela.

Forse, il contrasto a una forma di discriminazione, quale omofobia e transfobia, perseguita attraverso il ricorso a un provvedimento come quello finora approvato, può generare il rischio di altre discriminazioni, mentre il diritto avrebbe proprio la funzione di escluderle, salvaguardando al contempo il rispetto delle diversità.

È la ragione per cui già oggi ogni offesa alla persona, senza particolari attributi e qualità, trova nell’ordinamento la necessaria tutela, a ricordarci che ognuno nella sua esistenza è degno e meritevole della più alta considerazione e protezione.

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