La legge sul caporalato in dettaglio

Prima parte dell'analisi delle novità introdotte dalla legge approvata in Parlamento per sconfiggere una piaga sociale fortemente diffusa nella filiera della produzione agricola italiana

Il provvedimento, approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 18 ottobre 2016,  con l’obbiettivo di garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del cosiddetto  caporalato, ha introdotto significative modifiche al quadro normativo penale, introducendo misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura. Il provvedimento è in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le principali novità introdotte dal provvedimento, che si compone di 12 articoli, riguardano diversi argomenti.

Innanzitutto c’è la riformulazione del delitto di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, già inserito all'art. 603-bis del codice penale.  La nuova formulazione della fattispecie penale, punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato;

Con la nuova legge si arriva anche alla riscrittura della condotta illecita del caporale, ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno (è soppresso il riferimento allo stato di "necessità"); rispetto alla fattispecie vigente, è introdotta unafattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori (non compare più il richiamo allo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione nè il riferimento all'organizzazione dell'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento); nell’ipotesi in cui sia invece utilizzata violenza o minaccia (è soppresso il vigente riferimento all'intimidazione), le sanzioni rimangono invariate rispetto a quanto ora previsto dalla citata fattispecie-base (reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato);

Viene introdotta con la normativa, la sanzione  in capo al datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione(ovvero anche – ma non necessariamente – con l'utilizzo di caporalato)con le modalità sopraindicate (ovvero sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno).  Vi è nella norma una elencazione degli indici di sfruttamento dei lavoratori; tali indici – rispetto a quanto già previsto dal secondo comma dell'art. 603-bis – sono integrati anche dal pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali. Viene poi precisato: che tali contratti, come quelli nazionali, sono quelli stipulati dai sindacati nazionali maggiormente rappresentativi; che le violazioni in materia di retribuzioni e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie devono essere reiterate (il testo attuale fa riferimento a  violazioni "sistematiche"); che le violazioni riguardino anche i periodi di riposo, oltre al riposo settimanale. In relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, viene soppresso il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale. In relazione alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, rispetto alla disposizione vigente è soppresso l'avverbio "particolarmente", da cui deriva un ampliamento dei casi in cui si può realizzare tale condizione-indice.

 

Il complesso testo normativo prevede anche l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità, per quanti si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

 

È previsto, inoltre, l'inserimento del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minacce tra il catalogo dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

 

Un elemento distintivo della legge riguarda il rafforzamento dell'istituto della confisca. Èprevista,cioè, la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato – ovvero, in caso di impossibilità, alla confisca obbligatoria di beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto (cd. confisca per equivalente). La norma, inoltre, aggiunge il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito (dichiarato ai fini delle imposte sul reddito) o alla propria attività economica.

 

prima parte 

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