La legge Cirinnà in vigore da giugno

Forme semplificate nella nuova legge per costituire o "accertare" (così come per sciogliere) le unioni civili e le convivenze "di fatto". Ma è prevista anche l'emanazione di successivi decreti legislativi per dare compiuta attuazione alle novità recate dalla legge. Il parere del giurista
La legge Cirinnà in vigore da giugno

La legge Cirinnà sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulla disciplina delle convivenze (n.76 del 20 maggio 2016) è ormai ai nastri di partenza: entrerà in vigore il 5 giugno 2016, anche se poi sotto molti profili dovranno susseguire nei prossimi mesi altri provvedimenti per la sua concreta attuazione. Ma intanto è da prendere atto che ormai nel nostro ordinamento tante delle molte situazioni ivi disciplinate hanno ricevuto – bene o male – una sorta di legittimazione e consacrazione giuridica.

 

È anche importante rilevare che la legge disciplina situazioni affatto diverse, da non confondere e sovrapporre tra loro: quella delle "parti della unione civile" da un lato e quella dei "conviventi di fatto" dall’altro. La prima è possibile solo tra persone del medesimo sesso e l’altra, anche tra persone di sesso diverso. Il che ha fatto già arricciare il naso ai primi commentatori e studiosi costituzionalisti, preoccupati del fatto che in siffatto modo sembrerebbe posta in essere una eclatante disparità di trattamento tra cittadini, in barba a uno dei più sacri e inviolabili princìpi della nostra Carta costituzionale.

 

La legge sembra inoltre optare per un "alleggerimento" delle forme e delle procedure per dare dignità legale a queste due diverse forme di vincoli. Per "costituire" una unione civile sarà sufficiente rendere relativa dichiarazione congiunta innanzi all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni: ma non sono previste "pubblicazioni" preliminari (per evidenziare eventuali impedimenti od opposizioni), come invece previsto per il matrimonio. Se poi si tratta di convivenza (che, recita legge, deve riguardare due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile), tale condizione sarà fatta oggetto di apposita dichiarazione anagrafica di "accertamento" che potrà essere inviata sia direttamente che attraverso fax, posta o telematicamente all’ufficio Anagrafe del Comune di residenza. Il partner che compila la dichiarazione di convivenza (riempendo lo spazio indicato come «iscrizione per altro motivo» e citando «convivenza per vincoli affettivi») sarà il «soggetto che dirige la convivenza».

 

Altrettanto "semplificate" saranno le vicende che possono comportare la cessazione/scioglimento di tali legami. Per l’unione civile è ammessa la dichiarazione di scioglimento anche disgiunta di ciascuna "parte" della unione civile, cui segue dopo tre mesi una formale domanda formulata all’indirizzo dell’ufficiale di stato civile. Successivamente è possibile addivenire allo scioglimento secondo un ordinario procedimento divorzile, oppure mediante una "negoziazione" assistita da avvocato o mediante un accordo sottoscritto davanti all’ufficiale di stato civile.

 

Per i conviventi "di fatto" che abbiano stipulato un contratto di convivenza, questo si può risolvere per accordo delle parti, ma anche per recesso unilaterale (oltre che per sopravvenuto matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un’altra persona o per morte di uno dei conviventi).

 

Questi sono solo alcuni dei profili della nuova disciplina che dovrà essere "testata" sul campo, con gradualità, anche tenendo conto delle novità (alcune dirompenti) da essa introdotte nel sistema giuridico, ma prima ancora nella cultura dei cittadini. Per questo è prevista – specie con riguardo alle unioni civili – l’emanazione di decreti legislativi, secondo una procedura non proprio agevole e snella, in grado di attuare il necessario coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni  già vigenti contenute in altre  leggi, in altri atti aventi forza di legge, in regolamenti e  in decreti. Forse sarà anche l’occasione per apportare quegli aggiustamenti, anche a livello interpretativo, che non è stato possibile predisporre in sede di prima stesura della legge per i forti condizionamenti ideologici che ne hanno accompagnato la fase preparatoria e quella della definitiva approvazione.

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