L’ “Italicum” è costituzionale?

Riportiamo, come contributo al dibattito sulla riforma della legge elettorale l’intervento del giurista Giovanni Caso a un recente convegno di costituzionalisti svoltosi alla facoltà di Scienze Politiche dell’università La Sapienza di Roma. Ci si interroga sulla legittimità del premio di maggioranza
Matteo Renzi

Il progetto di legge (elaborato dall’accordo tra Forza Italia e Partito democratico, ndr) prevede che, nell’eventualità del ballottaggio tra le due liste (o coalizioni di liste) che hanno ottenuto più voti nel primo turno, ma non hanno raggiunto la soglia minima richiesta del 37 per cento, onde ottenere il “premio di maggioranza”, al vincitore siano attribuiti 327 seggi e a tutti gli altri, compreso quello cha ha perso nel ballottaggio, 290 seggi, senza richiedere il raggiungimento di una soglia minima di voti.

Un primo vistoso motivo di incostituzionalità si fonda sul fatto che i due partiti ammessi al ballottaggio, che nel primo turno non hanno raggiunto la soglia minima richiesta per l’attribuzione del “premio di maggioranza”, e sono quindi decaduti dal diritto a tale premio nei confronti degli altri partiti, si vedono restituire questo diritto nel ballottaggio ristretto solo a loro due e senza la previsione di alcuna soglia minima di voti.

L’incostituzionalità si profila sotto due aspetti: a) l’attribuzione del premio avviene sulla base dei voti espressi nel ballottaggio dagli elettori dei due partiti, senza la partecipazione degli altri partiti e senza tener conto dei voti e dei seggi conseguiti da questi nel primo turno, e ciò configura la lesione del principio di uguaglianza del voto; b) la mancanza di una soglia minima di suffragi da raggiungere dal partito che vince il ballottaggio configura la lesione del principio di proporzionalità tra voti e seggi attribuiti (princìpi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale).

Esiste un secondo motivo di illegittimità: l’attribuzione della maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento al partito che vince il ballottaggio, il quale non aveva raggiunto nel primo turno nel confronto con tutti i partiti la soglia minima richiesta per avere il premio, non facendosi alcun conto dei voti e dei seggi democraticamente conseguiti dagli altri partiti nel primo turno, realizza «un’alterazione profonda della rappresentanza democratica» e «la compromissione della funzione rappresentativa dell’Assemblea» (princìpi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale).

Il motivo pregnante dell’incostituzionalità del meccanismo di assegnazione del premio di maggioranza nel ballottaggio si fonda esaustivamente sui princìpi affermati dalla Corte costituzionale con riferimento alla legge precedente, secondo cui il premio di maggioranza veniva assegnato «a quella lista (o coalizione di liste) che abbia ottenuto anche un solo voto in più delle altre, e ciò pure nel caso che il numero di voti sia in assoluto molto esiguo, in difetto della previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi».

Infatti – osserva la Corte –, non essendo prevista una soglia minima di voti alla lista (o coalizione di liste) di maggioranza relativa, alla stessa viene «assegnato  automaticamente un numero anche molto elevato di seggi, tale da trasformare, in ipotesi, una formazione che ha conseguito una percentuale pur molto ridotta di suffragi in quella che raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea». E pertanto – prosegue la sentenza – «risulta palese un’illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare».

Mi sembra che il predetto profilo di incostituzionalità ricorra nella norma dell’attuale progetto di legge, in virtù della quale, nell’eventualità del ballottaggio tra le due liste (o coalizioni di liste) che hanno ottenuto più voti nel primo turno ma non hanno raggiunto la soglia minima richiesta del 37 per cento si dispone che al vincitore sono attribuiti 327 seggi e a tutti gli altri, compreso quello cha ha perso nel ballottaggio, 290 seggi, senza la previsione di una soglia minima di voti, sia con riferimento al numero dei voti espressi dall’elettorato nel primo turno, sia in rapporto alla percentuale di voti che era richiesta al primo turno per ottenere il premio.

È evidente che si verificherebbe la lesione dei princìpi di proporzionalità e di rappresentatività affermati dalla Corte costituzionale, in quanto il partito che vince il ballottaggio, prevedibilmente con uno scarto minimo sull’altro partito e con un numero di voti non adeguato rispetto a tutto il corpo elettorale, conseguirebbe la maggioranza assoluta della rappresentanza parlamentare.

In conclusione, personalmente, potrei anche accettare il primo turno, dovendosi però prevedere una soglia di voti minima ragionevole onde ottenere il premio di maggioranza – (e, a mio avviso, andrebbero fissate due soglie, a seconda si tratti di una sola lista oppure di una colazione di liste) –, ma nel caso che nessuna lista o coalizione raggiunga la percentuale dei voti richiesta, si applichi per l’attribuzione dei seggi in Parlamento il sistema proporzionale. Lo esige il rispetto del metodo democratico nella formazione della rappresentanza politica.

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