Italia- Agevolazione fiscale prima casa

Un'ordinanza della Cassazione la estende ai coniugi che coabitano anche senza residenza.
Una ordinanza della Suprema Corte del primo luglio 2009 sottolinea il principio per cui è la "coabitazione" dei coniugi nella casa acquistata da uno solo di essi (in comunione legale dei beni con l’altro) elemento determinante per ottenere le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa.

Non importa – sostengono i giudici della Cassazione – che, ai fini dell’ottenimento di quelle agevolazioni, il trasferimento della residenza anagrafica nella casa acquistata, entro 18 mesi dall’acquisto, sia effettuato  solo dal coniuge "acquirente" e non anche dall’altro: la legge infatti obbliga i coniugi solo alla coabitazione e non ad avere necessariamente la stessa residenza anagrafica.

Un principio, quello affermato dai giudici, molto importante perché predilige l’aspetto "sostanziale" a quello puramente formale, anche se il Fisco finora si è espresso sempre in senso esattamente contrario.


(AP_Cittanuova_Italia_2009.07.22)
 
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