Interessi sui conti correnti, varate nuove norme
Sempre più numerose le persone che si indebitano con finanziarie e istituti di credito a causa degli interessi elevatissimi. A tal proposito, molto importante è il disegno di legge di conversione del DL 14 febbraio 2016 n°18, che è stato approvato e che reca misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. È stato introdotto un principio generale per il quale gli interessi debitori non possono produrre interessi ulteriori. L’anatocismo resta però valido per gli interessi moratori e per quelli da apertura di credito e sconfinamento, che sono conteggiati ogni 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo. Il cliente può autorizzare l’addebito di questi interessi sul conto e solo da quel momento, l’importo addebitato va a produrre nuovi interessi.
Per quanto riguarda il conteggio degli interessi deve esserci pari periodicità negli interessi creditori e in quelli debitori. Il calcolo può avvenire massimo una volta all’anno. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, al termine del rapporto in base al quale essi sono dovuti. Ma procediamo con ordine per capire meglio di cosa si tratta e cosa è cambiato.
Cosa è l’anatocismo bancario
Si tratta di un sistema per conteggiare gli interessi che consiste nell’applicare la percentuale non solo sul capitale scaduto e non pagato, ma anche sugli interessi non versati. In pratica, l’anatocismo altro non è che gli interessi che producono altri interessi e tanto più il calcolo viene ripetuto nel corso dell’anno, tanto più il correntista vede aumentare il proprio debito. Le banche hanno sempre effettuato il conteggio degli interessi passivi anatocistici con cadenza trimestrale. Per tale motivo tanti clienti si sono sentiti perseguitati.
Il nuovo conteggio degli interessi
Da oggi, gli interessi bancari dovranno essere conteggiati solo una volta all’anno, e ciò vale sia per gli interessi attivi che per quelli passivi (cosiddetto principio di “pari periodicità degli interessi debitori e creditori). Invece prima le banche conteggiavano gli interessi anche per frazioni di anno e di norma trimestralmente. Adesso gli interessi saranno quindi conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, al termine del rapporto di conto corrente cioè nel caso in cui il correntista volesse chiudere il conto in banca.
Divieto di anatocismo
La nuova regola sugli interessi è quella pertanto del divieto dell’anatocismo. Con le nuove disposizioni gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti su carte di credito, meglio conosciute come carte revolving, non potranno produrre interessi ulteriori e saranno calcolati esclusivamente sul capitale. Il principio, quindi, è molto chiaro e bandisce l’anatocismo dai normali rapporti con le banche.
Cosa non cambia
L’applicazione dell’anatocismo è ancora legittima in caso di interessi moratori, ovvero quelli che vengono calcolati quando il cliente è in ritardo sui pagamenti. L’anatocismo può sembrare una sorta di sanzione che va ad aggiungersi ai normali interessi moratori che già di per sé sono superiori rispetto ai normali interessi corrispettivi. In ogni caso anche il conteggio degli interessi moratori avviene una sola volta all’anno. L’applicazione dell’anatocismo purtroppo è ancora legittima anche sugli interessi legati alle aperture di credito in conto corrente e allo sconfinamento.