Interessi più bassi nelle cartelle Equitalia
Finalmente buone notizie per chi è alle prese con Equitalia ed è costretto ad affrontare oltre al tributo ed alle sanzioni, l’interesse di mora la cui entità è stabilita dal ministero delle Finanze tramite apposito provvedimento. Infatti a partire dal 15 maggio 2015 gli interessi di mora sulle cartelle di pagamento diventeranno più leggeri.
Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato infatti rideterminato il tasso da applicare su base annua, che passa dal 5,14% al 4,88%.
In questo difficile momento che attraversa l’economia italiana, anche Equitalia vuole fornire un ulteriore contributo per far diminuire la preoccupazione e lo stato di vera e propria esasperazione in cui si trovano le famiglie.
E’ utile evidenziare che gli interessi di mora sulle cartelle di pagamento:
- decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data della notifica della cartella fino a quella in cui avviene il pagamento;
- non sono calcolati sull’intero importo iscritto a ruolo, in quanto restano esclusi gli interessi e le sanzioni pecuniarie.
La banca d’Italia Questa nuova misura degli interessi, fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi, è stata individuata ed approvata anche dalla Banca d’Italia e pertanto tale abbassamento è stato registrato in coerenza con la leggera flessione dei tassi che si è avuta nel 2014.
Come sopra detto gli interessi che sono oggetto di tale rideterminazione in diminuzione sono quelli previsti sulle cartelle di pagamento, i quali decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data della notifica della cartella fino a quella in cui avviene il pagamento e quindi ai fini della determinazione degli interessi in oggetto è utile ricordare che questi ultimi non devono essere calcolati sull’intero importo iscritto a ruolo, in quanto restano esclusi gli interessi e le sanzioni pecuniarie.
Gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo È necessario a tal proposito ricordare che Equitalia non provvede soltanto ad irrogare gli interessi di mora, in quanto, nelle cartelle di pagamento, troviamo anche gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo.
Questa tipologia di interessi è calcolata dal giorno successivo a quello in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento, fino alla data di consegna del ruolo all’agente della riscossione.
Interessi per la dilazione di pagamento
Altra fattispecie che non deve essere confusa con gli interessi di mora è rappresentata dagli interessi di dilazione, previsti allorquando sia richiesto e concesso un piano di rateazione.
In questo caso la misura è pari:
- al 4,5% per i debiti erariali;
- al 6,05% per quelli previdenziali;
- negli altri casi è necessario far riferimento al tasso stabilito da ogni singolo ente.