Infortuni domestici, assicurazione Inail obbligatoria

“Casalinghe” e "casalinghi" dai 18 ai 67 anni di età sono obbligati ad assicurarsi. Pagamento del premio all’Inail entro il 31 gennaio 2020

Con lo slogan “Non sfidare gli imprevisti del lavoro domestico assicurati con Inail” l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) ha aperto la campagna di informazione 2020 sulla tutela assicurativa delle casalinghe e dei casalinghi.

In Italia la legge n. 493/1999 riconosce sotto il profilo professionale l’impegno di coloro che svolgono attività di grande utilità per la cura della casa e del nucleo familiare in modo abituale esclusivo e gratuito tra le mura domestiche, equiparandolo, dal punto di vista della tutela dei rischi da infortunio, a quello svolto fuori casa.

Pertanto, dal 1° marzo 2001 è entrata in vigore l’assicurazione contro gli infortuni domestici la cui gestione è affidata all’Inail.

La platea degli obbligati alla assicurazione contro gli infortuni domestici è costituita da coloro (uomini o donne) con un’età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti che svolgono il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa non legati da vincoli di subordinazione cioè a titolo gratuito e in modo abituale ed esclusivo.

Devono pertanto assicurarsi, fermo restando lo svolgimento del lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo:

  • gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
  • tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
  • i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
  • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
  • i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione;
  • i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

Sono esclusi dall’obbligo assicurativo: chi ha meno di 18 anni di età o, a decorrere dal 1° gennaio 2019, più di 67 anni di età; il lavoratore socialmente utile (Lsu); il titolare di una borsa lavoro; l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio; il lavoratore part time; il religioso.

Quanto, quando e dove pagare il premio

Il premio è annuale e non è frazionabile. Dal 2019 l’importo è fissato in € 24,00 annui.
Il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno per avere la copertura assicurativa con decorrenza dal 1° gennaio e senza soluzione di continuità con l’anno precedente. Se, invece, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

Gli assicurati già iscritti, entro la fine dell’anno, ricevono una lettera dall’Inail con l’avviso di pagamento pagoPA prestampato contenente i dati personali e l’indicazione dell’importo da versare.
L’interessato può effettuare il pagamento tramite pagoPA  sul sito dell’Inail, di Poste Italiane s.p.a., delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it) oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.
Sono a disposizione degli assicurati Contact center (06.6001 sia da rete fissa sia da rete mobile), associazioni delle casalinghe e sedi Inail che forniscono tutte le informazioni necessarie a risolvere dubbi su aspetti normativi e procedurali.
E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui o fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui. In tal caso il premio è a carico dello Stato.

Sanzioni

Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione contro gli infortuni domestici Inail è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (24,00 euro).

Perché assicurarsi

Casalinghe e casalinghi rappresentano una categoria di lavoratori particolarmente esposti a condizioni di rischio, tipiche dell’ambiente in cui operano, come conferma il numero di infortuni registrati in ambito domestico. Le cause sono per lo più riconducibili alla disinformazione e a comportamenti imprudenti, all’uso di elettrodomestici, detergenti o prodotti chimici per l’igiene della casa. Inoltre, la ripetitività delle azioni quotidiane per la cura delle case e delle persone può abbassare la soglia di attenzione e di conseguenza aumentare l’esposizione al rischio.

Per questi motivi è importante (oltre che obbligatorio) assicurarsi contro i rischi derivanti da lavoro svolto in ambito domestico per la tutela contro gli incidenti anche di minore gravità.

 

 

 

 

 

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