In pizzeria con il cane
Qualche anno fa, passeggiando per le strade di Aosta con il mio cane Zoe, vengo attratta da un negozietto di oggettistica. Mi fermo davanti all’ingresso e aspetto mio marito al quale penso di lasciare Zoe per entrare. La proprietaria probabilmente intuisce i miei pensieri e mi dice: «Signora, può entrare liberamente con il suo cane». Quest’esperienza e tante altre ancora nei pub o in pizzerie con gestori amanti o quanto meno tolleranti nei confronti degli amici a quattro zampe mi hanno sempre fatto pensare che buonsenso e educazione possono meglio predisporre a una serena convivenza tra esercenti e consumatori, che siano bipedi o quadrupedi.
Da ottobre 2013, sono in vigore nuove direttive del ministero della Salute che, in collaborazione con la Fipe (la federazione che raggruppa i pubblici esercizi), ha redatto un nuovo manuale di corretta prassi operativa per ristorazione, gastronomia e pasticceria, con il quale si stabilisce che non ci sono motivi igienico-sanitari per impedire l’ingresso ai cani in ristoranti, bar, negozi, pasticcerie e gelaterie, adeguando così le norme in vigore a quelle comunitarie. Difatti in ambito europeo già dal 2004 è possibile farsi accompagnare da cani nei pubblici esercizi purché dotati di museruola e guinzaglio.
È chiaro, ovviamente, che anche nei locali suddetti non è possibile lasciare il cane libero di gironzolare (sono obbligatori anche in Italia guinzaglio e museruola) ed è comunque negato l’accesso ai locali in cui si preparano alimenti e bevande. Se gli animali sono di piccola taglia possono stare in braccio, in borsa o nel trasportino, obbligatorio per gli altri animali d’affezione, purché sia tenuto in buone condizioni igieniche, non sia dotato di spigoli e non intralci le vie di fuga.
In effetti, sfogliando il regolamento di polizia veterinaria (Decreto del presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320, art. 83, lettera d), nel paragrafo dedicato alle norme sanitarie speciali circa le malattie infettive e diffusive degli animali, è possibile leggere che sono obbligatori la museruola e il guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto pubblici. Sembra, quindi, che tale regolamento dia per scontato che i cani possano accedere ai locali pubblici. Infatti a livello statale non esistono divieti a riguardo, ma solo ordinanze comunali o regionali. E le nuove direttive hanno il potere, appunto, di superare gli eventuali divieti stabiliti dalle ordinanze comunali, anche se l’ultima parola spetta sempre al gestore dell’esercizio. Se, infatti, quest’ultimo è contrario all’accesso degli animali nel suo locale deve apporre l’apposito cartello di divieto d’accesso all’entrata, ben visibile, pena il pagamento di un’ammenda, cui deve corrispondere il certificato amministrativo rilasciato all'esercente dal comune.
Sono esclusi dalla normativa i negozi di alimentari o in generale i luoghi in cui vengono preparati o conservati alimenti, nonché il cinema e i teatri, gli ospedali, gli asili, le scuole e le case di riposo (Reg. Ce 852/2004) che non rientrano nella categoria dei pubblici esercizi. L’unica eccezione riguarda i cani dei non vedenti, per i quali l’ingresso è libero dappertutto.
A cura della dott.ssa Letizia D'Avino, Centro medico veterinario "Zoe", via Aldo Moro 75, Somma Vesuviana, Napoli