Il sì al contratto non può escludere i no

Il commento di Giovanni Caso, giurista della Corte di Cassazione alla vicenda Mirafiori
marchionne

Premetto che non sono un economista, ma un giurista; e, ricordo che il primo esame che feci alla Facoltà di giurisprudenza dell’università di Napoli nel 1949, fu il Diritto del Lavoro. Era da poco stata promulgata la Costituzione e il prof. Navarra ci fece studiare, tra le altre, la norma sul contratto collettivo di lavoro (art. 39 Cost.). Lo studio di quella disposizione mi affascinò. Il Professore spiegava che il contratto collettivo "avente efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce", era un tertium genus tra il contratto e la legge, e lo definì "norma collettiva" per la sua efficacia obbligatoria.

 

Non so se i Costituenti ebbero un miraggio; tuttavia il contratto collettivo mi apparve uno scudo di protezione dei lavoratori ed uno strumento che assicurava una normativa eguale per tutti i lavoratori della stessa categoria. E’ chiaro che col contratto collettivo si possono stabilire negozialmente tutte le condizioni ritenute giuste e necessarie per assicurare l’attività economica. Mi sembra che nel caso FIAT-Mirafiori si faccia un contratto aziendale; cioè orario di lavoro, turni, pause, ecc.

sarebbero negoziati tra i sindacati e l’imprenditore relativamente solo alla fabbrica di Mirafiori. Inoltre, l’accordo (contratto) sarebbe intercorso solo con alcuni sindacati e non con tutti, tuttavia ciò che è stato convenuto varrebbe anche per gli appartenenti ai sindacati rimasti fuori della contrattazione. E questo non va dimenticato. Come non va dimenticata la norma costituzionale

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