Il Modello Unico – Dichiarazione dei redditi

Oramai il Mod. 730 sembra abbia sorpassato il Mod. Unico come numero di persone che lo utilizzano. Però chi non lo ha fatto, se ha redditi da dichiarare deve fare il Mod. Unico Persone fisiche. Non sono obbligati alla presentazione coloro che hanno avuto solo redditi di lavoro dipendente o da pensione e redditi dell’abitazione principale o solo redditi della abitazione principale o borse di studio. Inoltre sono esonerati dalla dichiarazione coloro che hanno l’Irpef che dopo le detrazioni per lavoro dipendente, per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera M 10,33.Anche se non vi è l’obbligo si può sempre presentarla se si hanno oneri deducibili o detraibili (es.: spese mediche superiori a M 129,11). Per quanto riguarda le novità si ricordano le principali: sono variate le detrazioni per figli e altri familiari a carico, le detrazioni per lavoro dipendente e pensione, mentre è rimasto invariato il limite di reddito di M 2840,51 per le persone a carico; è stata introdotta una nuova deduzione per i figli con handicap; sono cambiate le regole per la detrazione del 36 per cento per le ristrutturazioni edilizie. I collaboratori coordinati e continuativi dichiarano i loro compensi nel Quadro C Redditi di lavoro dipendente e assimilati e hanno diritto alle stesse detrazioni dei lavoratori dipendenti. Tutti gli importi devono essere indicati all’unità di euro; gli arrotondamenti si fanno per difetto fino a 49 centesimi, per eccesso oltre. Il Quadro RB redditi dei fabbricati va sempre compilato in dettaglio e la deduzione per l’abitazione principale pari al reddito, va indicata al Quadro RN al rigo RN4. Se si hanno solo redditi di pensione non superiori a M 9.813 annui e con almeno 75 anni di età o M 9.296 e con meno di 75 anni, più l’eventuale abitazione principale, vi è una ulteriore detrazione variabile in funzione dell’età e dell’importo della pensione stessa (rigo RN11). Per i redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all’anno sono previste altre detrazioni se non vi sono altri redditi (Rigo N10). Fra gli oneri deducibili dal reddito al rigo RP 19 Contributi previdenziali ricordarsi di indicare la Tassa sulla salute (SSN) che grava sul premio di assicurazione RC Auto o motorino e il contributo casalinghe. Fra gli oneri detraibili tra le spese mediche si ricorda che per gli acquisti di medicinali senza prescrizione medica è necessaria l’autocertificazione e gli scontrini fiscali della farmacia. I contributi versati per addetti ai servizi domestici e familiari sono deducibili (Rigo RP 20) fino a M 1.549,37. L’acconto Irpef è del 98 per cento (le addizionali non sono soggette ad acconto) ed è dovuto se il rigo RN28 è superiore a M 52. Esso si versa in un’unica soluzione entro il 1/12/2003 se l’importo da versare è inferiore a M 257,52; se è pari o superiore a detto importo si versa in due rate, la prima entro il 20/6 del 40 per cento, la seconda il 1/12 del 60 per cento. Il pagamento del saldo dell’ Irpef va arrotondato all’unità di euro, mentre gli acconti devono avere 2 decimali. È da notare che se gli importi a debito sono inferiori a M 10,33 non devo versare nulla; se invece sono a credito per importi inferiori a M 10,33 posso compensare tali crediti con altre imposte a debito, ma non posso chiederne il rimborso. Se compenso una imposta a debito con una a credito di importo superiore, devo presentare il Mod. F 24 con il saldo a zero. L’addizionale regionale normalmente è dello 0,9 per cento ma alcune regioni l’hanno variata (Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Veneto) ed è nel quadro RV Sez. I; essa va calcolata sull’imponibile RN5 (meno l’eventuale RN2); nella Sez. II vi è l’eventuale addizionale comunale Si inviata a consultare le istruzioni che riportano sia le addizionale regionali variate, sia le varie addizionali comunali. Ed ora veniamo alle scadenze: per il pagamento (tramite modulo F24 in euro con i Codici 4001 Irpef saldo; 4033 Irpef Acconto; 3801 Addizionale regionale; 3817 Addizionale comunale) dei saldi e dall’acconto Irpef vi è tempo fino al 20 giugno 2003, oppure con lo 0,40 per cento in più fino al 21 luglio. Per la consegna a uffici postali, a banche, all’Agenzia delle Entrate o intermediari autorizzati (commercialisti, ecc.), c’è tempo fino al 31/7/2003; per la presentazione in via telematica la scadenza è il 31/10/2003. Non va allegato nulla, ma i documenti vanno conservati fino al 31/12/2007.

Edicola Digitale Città Nuova - Reader Scarica l'app
Simple Share Buttons