Il modello 730

La “Dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale” o Mod. 730/2002 ha quasi soppiantato per i dipendenti, i pensionati e i collaboratori coordinati e continuativi, il Mod. Unico: poiché più semplice, delega ad altri l’incombenza dei calcoli e permette l’eventuale rimborso di imposta velocemente. Anche quest’anno vi sono varie novità; ecco le principali: – le due versioni del Mod. 730 in euro (di colore azzurro) e in lire (verde). – Gli arrotondamenti in Lire si fanno per difetto fino a L. 500, mentre per gli euro si fanno per difetto fino a 49 centesimi. – Sono variate le aliquote Irpef, le detrazioni per figli e altri familiari a carico, mentre è rimasto invariato il limite di reddito di L. 5.500.000 per le persone a carico – Se le spese sanitarie sono state superiori a L. 30 milioni vi è la possibilità di ripartire le detrazioni in 4 quote uguali annuali (voci E1, E2, E3) – I contributi versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto di laurea, per la prosecuzione volontaria, non hanno più limite di importo (voce E18) – I collaboratori coordinati e continuativi dichiarano i loro compensi nel Quadro C Redditi di lavoro dipendente e assimilati e hanno diritto alle stesse detrazioni dei lavoratori dipendenti – I contratti di assicurazione stipulati dal 1/1/2001 per essere detraibili devono avere per oggetto solo il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (voce E12). Si ricorda che il quadro B Redditi dei fabbricati va compilato sempre in dettaglio (con gli affitti all’85 per cento) con gli importi senza le rivalutazioni previste (+ 80 per cento reddito dominicale; + 70 per cento reddito agrario; + 5 per cento reddito fabbricati) e che la detrazione per l’abitazione principale, pari al reddito stesso, sarà indicata da chi presta l’assistenza fiscale. I figli rimangono a carico al di là dell’età e dell’occupazione e la loro detrazione può essere divisa tra i genitori nella misura che vogliono. Le spese sanitarie (rigo E1 e E2) e le spese veterinarie vanno indicate per intero, sarà poi chi presta assistenza fiscale a dedurre la franchigia di L. 250.000. Al rigo E18 si può indicare la tassa salute sulla assicurazione responsabilità civile veicoli e i premi del fondo casalinghe, mentre il contributo Inps 10 per cento o 13 per cento trattenuto ai collaboratori coordinati e continuativi non va più indicato perché lo stesso è già stato dedotto nel Cud (Certificato Unico Dipendenti) Si ricorda che i compensi per diritti d’autore si dichiarano alla voce D4 tipo di reddito 1; le prestazionioccasionali alla voce D5 tipo di reddito 8. Per gli importi detraibili le erogazioni liberali alle Onlus si indicano alla voce E15 codice 16 Il Mod. 730 può essere presentato congiuntamente dai coniugi che rientrano nella tipologia dei redditi del 730 e anche da chi ha solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa purché il rapporto continui nei mesi di giugno e luglio 2002. Le scadenze sono il 30 aprile 2002 per chi lo presenta al datore di lavoro o ente pensionistico; il 31 maggio 2002 per chi lo presenta ad un Caf (Centro di assistenza fiscale). Bisogna indicare sempre i dati del datore di lavoro o ente pensionistico o del committente dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa Inoltre bisogna dare al Caf tutti i documenti (il Cud, le ricevute dei costi, ecc.) mentre chi consegna il 730 al datore di lavoro o ente pensionistico non deve allagare nulla: I documenti giustificativi devono essere conservati dal contribuente fino al 31/12/2006. Al Mod. 730 deve essere allegata la busta chiusa contenente la scelta dell’otto per mille. Entro il 15 giugno il sostituto di imposta deve consegnare al contribuente il Mod 730/3 con la liquidazione delle imposte; il Caf deve consegnarlo entro il 20 giugno 2002. Nel mese di luglio 2002 il sostituto di imposta dovrà effettuare il rimborso o trattenere la prima rata; nel mese di novembre dovrà trattenere la seconda o unica rata di acconto. In caso di errori od omissioni si può presentare un nuovo Mod. 730 integrativo ad un Caf entro il 31/10/2002 quando l’integrazione comporta un rimborso oppure il Mod. Unico se l’integrazione comporta un debito.

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