Il futuro del fisco

Si fa un gran parlare in questi giorni della promessa riforma tributaria. In effetti sono allo studio varie novità che, nel momento presente, è previsto entrino in vigore nel 2003. Innanzi tutto si prevede l’abolizione dell’Irpef e l’istituzione di un imposta sul reddito con due sole aliquote in sostituzione delle 5 attuali, e cioè il 23 per cento fino a euro 100.000 all’anno, il 33 per cento per importi superiori. Inoltre è prevista la non tassabilità in assoluto degli imponibili fino ad una certa cifra, ipotizzata per ora tra i 6.000 e i 9.000 euro (fra 12 e 17,4 milioni di lire). ciò sull’imponibile, cioè sul reddito meno le deduzioni per lavoro dipendente, per carichi di famiglia, ecc… Anche le detrazioni dall’imposta del 19 per cento (spese mediche, interessi sui mutui, assicurazioni sulla vita, ecc.) dovrebbero diventare deduzioni dall’imponibile e quindi portare a un risparmio del 23 per cento; resterebbero esclusi da tali deduzioni i redditi alti. Non c’è dubbio che i redditi minori avranno dei notevoli vantaggi in termini di diminuzione di imposta, ma è altrettanto vero che anche i ricchi saranno avvantaggiati non poco. Viene da chiedersi a questo punto come faranno a quadrare i conti dello stato. Forse con la riforma delle pensioni e con l’eliminazione e la lotta agli sprechi. Una cosa di cui si sente un grande bisogno da parte di tutti i cittadini è comunque quella di una drastica semplificazione delle denunce e di una comprensibilità del sistema fiscale: poche imposte e molto chiare, che diano la possibilità al contribuente di accedere a un “fai da te” fiscale, anziché dover ricorrere sempre a un commercialista o a un Caf con i costi relativi e tanta trepidazione. Qualcuno, all’atto della compilazione, arriva addirittura a raccomandarsi: “Mi faccia pagare poche tasse, per favore”, come se questo dipendesse dal consulente. Da parte nostra, malgrado tutto, continuiamo a sperare. E NEL PRESENTE… Dichiarazione dei redditi con il Modello Unico. Chi non ha fatto il Mod. 730 se ha redditi da dichiarare deve fare il Mod. Unico Persone fisiche. Non sono obbligati alla presentazione coloro che hanno avuto solo redditi di lavoro dipendente o da pensione e redditi dell’abitazione principale o solo redditi della abitazione principale o borse di studio. Inoltre sono esonerati dalla dichiarazione coloro che hanno l’Irpef che dopo le detrazioni per lavoro dipendente, per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera le L. 20.000. Anche se non vi è l’obbligo si può sempre presentarla se si hanno oneri deducibili o detraibili (es.: spese mediche superiori a L. 250.000). Per quanto riguarda le novità si ricordano le principali: vi sono due versioni del Mod. Unico in euro (di colore azzurro) e in Lire (verde). Gli arrotondamenti in lire si fanno per difetto fino a L. 500, mentre per gli euro si fanno per difetto fino a 49 centesimi. Il quadro RX Compensazioni e Rimborsi va compilato esclusivamente in euro. Sono variate le aliquote Irpef, le detrazioni per figli e altri familiari a carico, le detrazioni per lavoro dipendente e pensione, mentre è rimasto invariato il limite di reddito di L. 5.500.000 per le persone a carico. Se le spese sanitarie sono state superiori a L. 30 milioni vi è la possibilità di ripartire le detrazioni in 4 quote uguali annuali. I contributi versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto di laurea, per la prosecuzione volontaria, non hanno più limite di importo. I collaboratori coordinati e continuativi dichiarano i loro compensi nel Quadro C Redditi di lavoro dipendente e assimilati e hanno diritto alle stesse detrazioni dei lavoratori dipendenti Inoltre i contratti di assicurazione stipulati dal 1/1/2001 per essere detraibili devono avere per oggetto solo il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento. L’acconto Irpef è del 98 per cento (le addizionali non sono soggette ad acconto) e la prima rata è del 40 per cento se il rigo RN28 è superiore a L. 511.000. Il Quadro RB redditi dei fabbricati va sempre compilato in dettaglio e la deduzione per l’abitazione principale pari al reddito, va indicata al Quadro RN al rigo RN4. Se si hanno solo redditi di pensione non superiori a L. 19.000.000 annui (con almeno 75 anni) o L. 18.000.000 (con meno di 75 anni) più l’eventuale abitazione principale, vi è una ulteriore detrazione variabile in funzione dell’età e dell’importo della pensione stessa (rigo RN11). Per i redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all’anno sono previste altre detrazioni (Rigo N10). Fra gli oneri deducibili dal reddito al rigo RP 19 Contributi previdenziali ricordarsi di indicare la Tassa sulla salute (SSN) che grava sul premio di assicurazione RC Auto o motorino e il contributo casalinghe. Fra gli oneri detraibili tra le spese mediche si ricorda che per gli acquisti di medicinali senza prescrizione medica è necessaria la autocertificazione e gli scontrini fiscali della farmacia. I contributi versati per addetti ai servizi domestici e familiari sono deducibili (Rigo RP 20) fino a L. 3.000.000. L’addizionale regionale dello 0,9 per cento di cui al quadro RV Sez. I va calcolata sull’imponibile RN5 (meno l’eventuale RN2); nella Sez. II vi è l’eventuale addizionale comunale Ed ora veniamo alle scadenze: per il pagamento (tramite modulo F24 in euro con i Codici 4001 Irpef saldo; 4033 Irpef Acconto; 3801 Addizionale regionale; 3817 Addizionale comunale) dei saldi e dall’acconto Irpef vi è tempo fino al 20 giugno 2002, oppure con lo 0,40 per cento in più fino al 20 luglio. Per la consegna a uffici postali, a banche, all’Agenzia delle Entrate o intermediari autorizzati (commercialisti, ecc.), c’è tempo fino al 31/7/2002; per la presentazione in via telematica la scadenza è il 31/10/2002. Non va allegato nulla, ma i documenti vanno conservati fino al 31/12/2006.

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