Il decreto competitività

Tutela del consumatore contro le clausole vessatorie
Chiara D'Alfonso

Ieri[1], 24 gennaio 2012, è entrato il vigore il cosiddetto “Decreto Crescitalia o Decreto Liberalizzazioni e Concorrenza” che reca disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. , Il Parlamento ha 60 giorni per convertirlo in legge e, eventualmente, modificarne alcune parti.

Affrontare il delicato tema del decreto competitività, come nel gergo viene chiamato, significa anche gettare uno sguardo alle tante voci che stanno accompagnando la scelta delle liberalizzazioni da parte del Governo Monti, le proteste degli autotrasportatori che lamentano il rincaro del carburante e l’impossibilità di continuare a lavorare con pagamenti che intervengono a 120 giorni dall’emissione della fattura, sempre che intervengano. E intanto aumentano le file ai distributori per fare “rifornimento” in vista del prossimo sciopero che si preannuncia particolarmente lungo, così come nei supermercati dove, per il blocco dei trasporti, anche i generi alimentari iniziano a scarseggiare.

Se, da una parte, il problema del blocco deve farci riflettere sulla necessità che l’Italia adotti soluzioni alternative al trasporto su gomma (meno dispendiose in termini di spese e di vite), dall’altra, liberalizzare, con il dovuto rispetto dei tempi di reazione e delle condizioni storico-ambientali, significa tutelare la scelta del consumatore che, se è nelle condizioni di farlo secondo le sue capacità, potrà forse più agevolmente permettersi di corrispondere quanto dovuto, senza permettere che si innestino truffe e raggiri in danno dei fornitori e dei produttori.

Il clima è teso ma bisogna guardare al positivo di questa sterzata e il consumatore è nel mirino della tutela.

Qualche tempo fa, provando a tutelare le ragioni di una persona a me vicina, mi imbattevo in un contratto di manutenzione e assistenza alle caldaie. Niente di più comune in tutte le famiglie italiane. Si tratta di moduli prestampati alle volte sottoposti alla firma senza neppure che se ne possa conoscere il contenuto, dai quali però scaturiscono, ad esempio, obblighi di pagamento annuali a prescindere dalla manutenzione effettuata, rinnovi automatici del contratto senza una espressa volontà da parte del consumatore (le cosiddette clausole vessatorie).

La trappola che questi contratti costituivano per l’utente è stata stanata con il cosiddetto codice del Consumo[2]. Il legislatore, agli articoli 33 e 34, ha reso obbligatorio raggiungere con il consumatore un accordo su tutte le clausole inserite. Accordo del quale il professionista deve dare prova. Ecco che diviene di comune esperienza la necessità di apporre una doppia firma nei contratti/moduli/formulari, una alla fine del testo, l’altra a seguito di una dicitura specifica con la quale il professionista vuole provare di aver messo a conoscenza del consumatore ogni clausola, anche se a lui dannosa, e che questi ha accettato comunque di sottoscrivere l’accordo.

Il meccanismo della doppia firma rischiava di bypassare la tutela del consumatore che, ancora una volta senza essere stato informato del contenuto delle clausole, sottoscriveva inconsciamente attestando che una vera e propria trattativa era intervenuta anche sui punti a lui meno favorevoli che, ciononostante, aveva accettato.

L’attività dei giudici ha cercato da subito di porre un freno alla deroga che tale prassi aveva creato, riportando la tutela in capo al soggetto più debole del rapporto.

La tutela che il Codice del Consumo offriva al consumatore per consentirgli di essere risarcito del danno provocato dalla clausola vessatoria (dannosa per il consumatore, ad esclusivo vantaggio del professionista) e dal comportamento scorretto del professionista era unicamente quella davanti al Giudice (inibitoria – al fine di bloccare il comportamento in via preventiva – o risarcitoria – class-action o azione individuale).

Ieri il Governo Monti, intervenendo in materia, ha voluto integrare le garanzie del consumatore introducendo, all’articolo 5 del d.l. 24 gennaio 2012[3], la possibilità di una tutela amministrativa preventiva per il privato (anche singolo) e per i professionisti.

Si tratta della possibilità, anche per il singolo consumatore, di sottoporre all’attenzione dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato la clausola che si ritiene vessatoria al fine di far definitivamente decretare la sua dannosità. Il medesimo strumento è riconosciuto anche ai professionisti i quali, prima di inserire una clausola all’interno di un contratto/formulario/modulo possono preventivamente chiedere il parere dell’autorità.

Una scelta, quella adottata dal Governo tecnico, che oltre a garantire al privato una tutela ulteriore, arretra il suo momento, nel tentativo, quanto mai opportuno oggi, di evitare lo scontro dinanzi all’autorità giurisdizionale.

Si stringono, pertanto, le maglie della tutela anche se, come spesso accade, solo l’applicazione pratica saprà dirci la capacità della disposizione di raggiungere il fine sperato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Testo scritto il 25 gennaio 2011.

[2] D.lgs 6 settembre 2005, n. 206;

[3]Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie:

 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo l’articolo 37 e’ aggiunto il seguente:

 "Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)

 1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, previo accordo con le associazioni di categoria, d’ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a

condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli,

modelli o formulari.

 2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola e’ diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori.

 3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l’Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate

dall’Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.

 4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell’Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, e’ competente il giudice amministrativo. E’ fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.".

 5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente."

 

Il cosiddetto decreto “Liberalizzazioni e concorrenza”, approvato il 24 gennaio 2012, è al centro di un acceso dibattito. Analizziamo l’articolo 5 che inserisce uno strumento di tutela preventiva – per il  consumatore e per il professionista ­– dalle clausole vessatorie nei contratti.

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