Il bonus degli 80 euro

Approvato il decreto-legge 66/2014 e pubblicata la circolare dell’Agenzia delle entrate che ne definisce le modalità operative. Vediamo nel dettaglio cosa prevede
Una famiglia alle prese con le bollette a fine mese

Dopo tanta attesa, è finalmente entrato in vigore il decreto legge 66/2014 – che introduce il “bonus”, o meglio il credito, per i lavoratori dipendenti e assimilati – ed è stata anche pubblicata la circolare dell’Agenzia delle entrate che ne definisce le modalità operative. L’importo del credito è di 640 euro annui (80 euro mensili) per i possessori di reddito complessivo annuo non superiore a 24.000 euro. Il credito, per il momento, è riconosciuto solo per l’anno 2014, e si aspetta  la legge di stabilità per una conferma per l’anno 2015.

Il provvedimento emanato dall’attuale governo risponde alla necessità di ridare una spinta all’economia generale del Paese, cercando di incrementare i consumi e di ridare fiducia alle famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Ma ha anche la finalità di ridurre, nell’immediato, la pressione fiscale e contributiva sul lavoro a beneficio delle imprese.

Vediamo meglio nel dettaglio cosa è previsto dal decreto e dalla circolare.

Chi ne ha diritto

Principalmente sarà beneficiario del bonus chi possiede un reddito da lavoro dipendente e chi ha redditi assimilati, e cioè:

  • i lavoratori soci delle cooperative;
  • chi percepisce una borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
  • chi ha un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • i sacerdoti;
  • chi percepisce compensi per lavori socialmente utili.

Chi ne è escluso

Il decreto lascia scontenti moltissimi italiani che al bonus non avranno accesso. Sono esclusi gli incapienti, cioè coloro che guadagnano meno di 8.000 euro annui, in quanto non pagano l’Irpef grazie alle detrazioni già in vigore. Chi percepisce oltre 26 mila euro non ne avrà diritto. Niente bonus anche per i titolari di partita Iva, cioè liberi professionisti e lavoratori autonomi.
Altri grandi esclusi sono i pensionati. Chi ha smesso di lavorare ha gli stessi problemi di chi lavora nel far quadrare i conti familiari, ma, almeno per il momento, non sarà toccato da alcun tipo di beneficio.

I lavoratori domestici

Un discorso a parte meritano i collaboratori domestici. Questi ultimi, infatti, nonostante percepiscano un reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 del Tuir – e quindi rientrino nell’articolo 1 del decreto in commento – sono caratterizzati dalla mancata applicazione della ritenuta fiscale da parte del datore di lavoro. Pertanto, i lavoratori domestici potranno chiedere il bonus in prima persona solo in sede di dichiarazione dei redditi del 2014.

Come si calcola il bonus

Quanto all’importo del bonus, come ben noto, esso sarà di importo “fisso” (80 euro), senza distinzioni, nella fascia tra gli 8.000 e i 24.000 euro di reddito annuo. Per chi percepisce invece, un reddito superiore ai 24.000 euro ma fino a 26.000 euro, è previsto un “meccanismo di décalage”.

 

 Reddito annuo lordo

Bonus annuo

da 0 a 8.000 euro

 0

da 8.000 a 24.000 euro

 640

24.500 euro

 480

25.000 euro

 320

25.500 euro

 160

da 26.000 euro in poi

 0

Cosa fare per ottenerlo

L’erogazione del bonus è automatico e viene concesso direttamente dal datore di lavoro, sostituto di imposta, il quale compenserà l’importo corrisposto al lavoratore con i versamenti all’Erario. Non è quindi necessaria alcuna comunicazione preventiva da parte dei dipendenti al sostituto di imposta in ordine al possesso dei requisiti e alla spettanza del bonus.

Quando entra in vigore

Considerata la data di entrata in vigore del decreto, i sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile – per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni – i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.

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