I mercati e la libertà di licenziare
Nella manovra spunta la deroga prevista dall’articolo 8 che prende di mira anche l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Tesi contrapposte e sciopero generale della Cgil
«Un Paese sull’orlo del fallimento» non può aspettare i tempi di un dibattito politico sindacale sulla revisione dello Statuto dei lavoratori che dura da più di vent’anni. Diventa così necessario produrre revisioni e riforme del diritto del lavoro all’interno della manovra finanziaria, non diversamente da quanto ha fatto il governo Zapatero in Spagna. È questa l’opinione del professor Michele Tiraboschi, il maggior collaboratore del ministro del Lavoro, che considera infondate le accuse di incostituzionalità rivolte contro l’articolo 8 della manovra bis di agosto, nuovamente emendata dalla maggioranza di centrodestra durante i lavori della commissione bilancio del Senato nella seduta di domenica 4 settembre. Sotto esame l’articolo 18 della legge 300 del 1970 che prevede, nelle aziende con più di 15 dipendenti, la possibilità di reintegrare nel posto di lavoro con sentenza del giudice il lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo. Una garanzia che continua ad essere applicata quindi solo ad una parte sempre più ridotta dei lavoratori. Oltre alle piccole aziende, si pensi alla larga fetta di collaborazioni e partite Iva che svolgono sostanzialmente attività di lavoro dipendente. Il referendum che nel 2003 si proponeva di allargare la sfera di applicazione di un tale garanzia oltre i limiti previsti dallo Statuto trovò l’opposizione di forti settori della politica e delle parti sociali, e il quorum non fu raggiunto. D’altra parte molti giuslavoristi, come lo stesso Tiraboschi o Pietro Ichino, la considerano una disposizione isolata a livello europeo, una delle tante norme che imprenditori e investitori stranieri non riescono a comprendere finendo per allontanare l’occasione di nuova occupazione in Italia. Per altri studiosi come Pietro Garibaldi, forme di garanzia sostanziale simili all’articolo 18 si trovano nei Paesi del Centro e Sud Europa. Ogni tentativo di abrogazione diretta ha suscitato forti reazioni sindacali, come la manifestazione di tre milioni di persone al Circo Massimo di Roma nel 2002.
Dieci anni dopo, l’articolo della manovra del 2011 non cita l’articolo 18, ma prevede la possibilità di accordi aziendali o territoriali tra imprese e sindacati più rappresentativi che possono derogare dalla normativa nazionale e dagli accordi collettivi su varie materie significative, tra cui le modalità di assunzione, disciplina e «recesso del rapporto di lavoro». In pratica tali accordi possono concordare di non applicare l’obbligo di riassunzione in caso di licenziamento intimato senza una giustificazione prevista dalla legge, ma di regolare il tutto tramite risarcimento monetario. I motivi che permettono questa soluzione sono i più diversi, dall’esistenza di una crisi aziendale, all’avvio di una nuova attività e investimenti, all’ emersione di lavoro irregolare. Restano indenni i casi di licenziamento di tipo discriminatorio, al pari di quelli collegati alla maternità e ai congedi per accudire i familiari. Secondo Tiraboschi l’articolo 18 dello Statuto non rientra tra i diritti di rango costituzionale, contrariamente alla tesi della Cgil che ha proclamato da tempo lo sciopero generale per il 6 settembre, contestando l’impostazione generale della manovra finanziaria giudicata iniqua e inutilmente vessatoria per i ceti popolari. Il sindacato della Camusso, che si troverà in piazza assieme alle sole sigle autonome di base, promette di ricorrere alla Corte Costituzionale, ma si tratta di una procedura destinata ad andare per le lunghe perché, diversamente da quando accade in altri ordinamenti, non può chiedere un interpello diretto dell’organo di garanzia, ma deve attendere il ricorso in un processo in cui verranno applicate le nuove norme ancora in fase di discussione.
Anche alcuni commentatori che considerano necessario ridurre l’impatto dell’articolo 18 nell’ordinamento italiano, per uniformare le tutele di tutte le categorie di lavoratori – sembra, in esecuzione della famosa lettera di inizio agosto della Banca centrale europea destinata al nostro governo – ritengono inopportuno, come osserva Ichino, attuare la riforma del diritto del lavoro delegandola agli accordi aziendali, con la conseguenza di una disparità crescente tra lavoratori delle grandi aziende – dove è ancora presente la rappresentanza di un sindacato confederale – e tutti gli altri, realtà più frammentate e senza rappresentanza. Senza ignorare la necessità di arrivare ad una riforma coerente capace di accompagnare la mancata protezione nella riassunzione del lavoratore ingiustamente licenziato, alla garanzia di effettiva assistenza nei periodi di disoccupazione. In via generale Tiraboschi invita ad osservare come la delega legislativa alla contrattazione delle parti non sia affatto una novità, portando come esempio l’adozione del “pacchetto Treu” che, nel 1997, fece passare il ricorso al lavoro interinale tramite accordi collettivi proprio per superare il divieto di legge sulla interposizione di mano d’opera: cioè quel fenomeno, sempre più diffuso, per cui si lavora presso un’azienda ma si è retribuiti da un altro datore di lavoro.
Il testo dell’articolo 8 sarà oggetto di esame dell’aula del Senato a partire da martedì 6 settembre, giorno della mobilitazione della Cgil senza Cisl e Uil. Intanto un gruppo di sindacati di base e precari ha deciso di occupare la Borsa valori di Milano per indicare uno dei luoghi effettivi, diversi dalle sedi legislative, dove vengono prese decisioni vincolanti per tutti.