Giugno è tempo di Ici

Dopo aver soddisfatto gli adempimenti fiscali riguardanti l’Irpef, eccoci di nuovo – se proprietari di immobili – a por mano al portafoglio per adempiere ai nostri obblighi nei confronti dei comuni. L’Ici è l’imposta comunale che colpisce gli immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altri diritti reali. La prima rata del 50 per cento si paga sulla base di quella dell’anno scorso, mentre per il saldo bisognerà fare il calcolo secondo le aliquote, le deduzioni, e le eventuali agevolazioni stabilite dai comuni nel 2002, ma che ad oggi non sono ancora state diramate dal Consorzio Anci-Cnc. Per chi volesse versare subito l’intero importo deve rivolgersi ai singoli comuni e farsi dire le aliquote adottate nel 2002 assieme alle eventuali agevolazioni e casi particolari. Alcuni comuni, per esempio, considerano abitazione principale quella data in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. Nella Guida all’acconto Ici 2002 edita dal Sole 24 Ore e che si trova nelle edicole, sono indicati i numeri telefonici di tutti i comuni italiani. La prima rata va versata entro il 1/7/2002 (il 30/6 è domenica) a mezzo bollettino postale o banca convenzionata convertendo in euro gli importi in lire del 2001 e con l’indicazione di due decimali di euro arrotondando il secondo decimale (se il terzo decimale è inferiore a 5, per difetto; se è pari o superiore a 5 per eccesso: Es. 10,154=10,15; 10,155=10,16). Nella casella “Detrazioni per abitazione principale”, in presenza di detrazione ordinaria, si indicherà M 51,65 (L. 100.000) se il possesso è al 100 per cento e per tutto l’anno. Il saldo si versa entro il 20/12/2002, e si dovrà calcolare sull’imposta dovuta per il 2002 dedotta la prima rata. In caso di variazioni di proprietà, di costituzione o estinzione di diritti reali (usufrutto, ecc.), di variazione di abitazione principale avvenute nel 2001, bisogna presentare la dichiarazione al comune (apposito modulo in 3 copie) entro la stessa data di scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi e cioè, per l’anno in corso, entro il 31/7/2002. I modelli sono in lire (di colore viola) o in euro (azzurri). Gli eredi che hanno presentato la dichiarazione di successione (aperte dal 25/10/2001) contenente beni immobili non sono tenuti a presentare la dichiarazione Ici. L’Ici è dovuta proporzionalmente ai mesi di possesso; e si considera il mese intero se il possesso è stato di almeno 15 giorni. Se vi sono più possessori dell’abitazione principale, la detrazione spetta non in relazione alla quota di proprietà come per l’Irpef, ma in relazione al numero degli utilizzatori (Es:: 3 proprietari conviventi, 1 al 50 per cento, 2 al 25 per cento, deducono ciascuno un terzo). Se i fabbricati sono inagibili o inabitabili, con dichiarazione del comune, o con autocertificazione, l’Ici è ridotta del 50 per cento. La cosiddetta devolution, cioè il decentramento agli enti locali di alcune imposte, ha generato, a nostro avviso, una ulteriore complicazione per il povero contribuente che deve chiedere ai singoli comuni tutti dettagli per poter pagare correttamente. Sarebbe meglio che l’autonomia fosse limitata a pochissime norme e tutto il resto fosse unificato.

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