Gestione del servizio idrico: pubblica, privata o mista?
Che cosa ci chiede la scheda n. 1, di colore rosso
Un decreto-legge del 2008, il n. 112, ha stabilito un principio valido per tutti i servizi pubblici a rilevanza economica (sottoposti cioè alle regole sulla concorrenza): essi non possono essere gestiti direttamente, se non in casi eccezionali, dall’ente locale cui fanno capo; dovranno invece essere affidati a soggetti (in tutto o in parte) privati, individuati mediante le procedure (gare) che la legge impone per rendere trasparente la scelta. Tradotto nella pratica: devono essere gli imprenditori e le società private, o anche le società miste ma con socio privato che abbia almeno il 40 per cento di capitale, a erogarci i servizi pubblici.
La norma quindi si inserisce tra le riforme ispirate alla liberalizzazione e alla privatizzazione dei servizi pubblici, in una logica di maggiore collaborazione pubblico-privato, nella speranza di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi stessi. Da qualche anno, questo vale anche per il servizio idrico, espressamente menzionato nell’articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008; si è quindi avviata la progressiva privatizzazione della gestione del servizio idrico.
Sia chiaro, non è in discussione la proprietà dell’acqua, ma il servizio di erogazione: quello che l’acqua ce la porta dentro casa. A parere dei promotori del referendum, però, l’immissione della logica di impresa anche solo nella fase di gestione del servizio idrico, intacca la natura e la vocazione di un bene vitale come l’acqua, che è bene pubblico, universale e non riducibile a merce.
Ecco quindi il quesito referendario: propone l’abrogazione dell’intero articolo 23-bis. Da parte di alcuni, specie economisti, sono state avanzate critiche al quesito, perché l’articolo disciplina l’affidamento e la gestione di tutti (e non solo per l’acqua) i servizi pubblici a rilevanza economica e la sua abrogazione potrebbe comportare una retrocessione nel processo di liberalizzazione/privatizzazione.
Come è possibile che sia stato ammesso un quesito che, per far fuori un birillo, li abbatte tutti? La risposta si trova nella sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato ammissibile il quesito perché l’eventuale abrogazione dell’art. 23-bis non creerebbe un vuoto, ma lascerebbe il campo alla normativa comunitaria, direttamente applicabile in Italia, che prevede comunque la possibilità di affidamento a privati della gestione dei servizi (incluso quello idrico), senza però imporla. Per i proponenti, quindi, questo quesito non è sufficiente a cogliere l’obiettivo di mantenere completamente pubblico il bene-acqua. Ecco perché sul tema avremo un’altra scheda.