L'esperto risponde / Salute e benessere

Marta De Angelis

Dirigente medico Cure Palliative Usl Umbria2. Membro consiglio direttivo Società Italiana di Cure Palliative

Vedi tutti gli esperti
Fine vita

Sedazione profonda o suicidio medicalmente assistito?

Ho letto che Fabio Ridolfi ha scelto di morire con la sedazione profonda. In cosa differisce dal suicidio medicalmente assistito?

Il contesto

Fabio Ridolfi è stata una persona colpita da emorragia cerebrale 18 anni fa, quando aveva poco più di 27 anni. L’esito di questo evento acuto è stato una condizione di tetraparesi irreversibile, ovvero un corpo impossibilitato a muoversi, dipendente dagli altri per diverse funzioni come: mangiare, bere, ingoiare, succhiare, assaggiare, gustare, parlare, scrivere, camminare, disegnare, muoversi, andare in bagno, nuotare, lavarsi, grattarsi, accarezzare, baciare, indicare, accompagnare, tenere per mano e molte altre.

Una condizione clinica tale determina infatti una perdita completa dell’autonomia e la necessita di assistenza continua e competente rispetto a molto di ciò che compone ogni giorno l’esistenza umana, compreso il nutrimento e l’idratazione che nel caso di Ridolfi venivano garantiti attraverso farmaci.

Fabio Ridolfi è stato per 18 anni una persona dal corpo completamente inerme, ma con una testa capace di costruire pensieri; capace di intendere e di volere per la legge, cognitivamente integro nel comune linguaggio medico sanitario. Fabio Ridolfi ha vissuto per tutti i 18 anni di malattia nella casa materna e paterna fino al giorno della sua morte.

Morte volontaria con aiuto medico

Risale a qualche tempo fa la sua richiesta di morte volontaria medicalmente assistita (MVMA) posta sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n.242 del 2019 il cui perimetro applicativo è ben chiaro: non è punibile l’aiuto medico al morire quando è rivolto a persona che esprima in se tutti e quattro i criteri stabiliti dalla Corte: (a) patologia irreversibile, ovvero che non può migliorare, (b) fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che la persona trova assolutamente intollerabili, la quale sia tenuta in vita (c) a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma (d) resti capace di prendere decisioni libere e consapevoli, ovvero Fabio Ridolfi.

La richiesta ha seguito, con le attese difficoltà, l’iter stabilito dalla Corte: la verifica da parte di una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, delle suddette condizioni di non punibilità all’aiuto a morire e delle modalità di esecuzione.

Morte conseguente a sospensione dei trattamenti vitali

Nonostante i pareri favorevoli, la procedura ha visto numerosi intoppi che hanno portato Fabio Ridolfi a scegliere un’alternativa possibile, perché la giurisprudenza nel suo caso, permetteva entrambe.

La legge 219 del 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” prevede da parte di tutte le persone, compreso Fabio Ridolfi, la possibilità di revocare il consenso rispetto al trattamento in atto. Se il trattamento è di supporto vitale, la sua sospensione determina la morte della persona.

Differenze tra le due modalità

Per Luca Ridolfi si è trattato in definitiva di due possibilità diverse di morire, entrambe ammesse dal diritto; le differenze riguardano diversi aspetti, alcuni di prevalente carattere pratico.

Chi: la MVMA è consentita alle persone rispondenti ai criteri definiti dalla Corte; nel caso invece della revoca del consenso, questa riguarda tutte le persone malate con trattamenti in atto.

Il tempo: nel caso della MVMA la morte sopraggiunge immediatamente. Nel caso della sospensione di trattamenti vitali la morte sopraggiunge in diverso tempo, ore o giorni.

Come: nel caso della MVMA la morte è provocata dalla somministrazione o assunzione di un farmaco a dosaggio letale; nel caso della sospensione di trattamenti, la morte si verifica perché si interrompe il trattamento che mantiene in vita la persona.

La sedazione palliativa continua

Quindi Ridolfi, vista la difficoltà di procedere con la MVMA (non c’è ancora una legge che specifichi esattamente il protocollo da seguire per applicare la sentenza della Consulta), seppur per lui consentita e preferita, ha fatto valere il suo diritto di interrompere i trattamenti che lo tenevano in vita (legge 219/17).

A quel punto è stata messa in atto la sedazione palliativa profonda continua; non per ucciderlo, ma per garantirgli di non soffrire durante il tempo necessario per morire. La sedazione palliativa profonda continua non va posta in contrapposizione rispetto alla morte medicalmente assistita. È infatti un’opzione terapeutica che riguarda la possibilità, in caso di morte imminente, di ridurre lo stato di coscienza della persona, in modo da controllare la sofferenza che spesso è percepita dalle persone che si avvicinano alla fine della loro vita.

La revoca del consenso ai trattamenti, così come la sedazione palliativa profonda continua, sono processi clinici complessi, che impegnano quasi esclusivamente i sanitari che operano in Cure Palliative.

1Risposte
Visualizzazioni
Pagina 1 di 0
Edicola Digitale Città Nuova - Reader Scarica l'app
Simple Share Buttons