L'esperto risponde / Attualità

Adriano Pischetola

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli, sua città natìa, risiede a Perugia, ove svolge l’attività di notaio. È componente della Commissione Studi (Tributari) del Consiglio nazionale del notariato (Roma),  è stato ed è tuttora relatore in molti convegni professionali e ha al suo attivo numerose pubblicazioni professionali. Altre informazioni al riguardo sul suo sito www.adrianopischetola.it

 

 

 

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Fisco

Riforma del catasto: tanto rumore per nulla?

Nel pieno della situazione drammatica in corso con riferimento alla guerra in Ucraina, abbiamo letto che la vasta maggioranza dei partiti che sostiene il governo Draghi si divide sulla questione della riforma del catasto. Di cosa si tratta? E perché esiste un così forte contrasto politico? Una famiglia preoccupata

Fonte: Pixabay

In effetti l’approvazione da parte della VI Commissione Finanze della manovra di riforma del catasto contenuta nel disegno di legge di delega fiscale conferita al Governo necessita un momento di riflessione critica per individuare la sua effettiva incidenza sul piano economico-finanziario.

Un solo voto di differenza, espresso a favore (23 a 22), ha consentito nella riunione della VI Commissione Permanente (Finanze) della Camera dei deputati in sede referente, tenutasi il 3 marzo u.s, l’approvazione della manovra di riforma del catasto contenuta in un articolo del disegno di legge di delega fiscale al Governo (disegno n. C.3343). La notizia ha avuto una notevole eco, soprattutto per il segnale di non facile coesione e convergenza politica su di una questione che tocca evidentemente un nervo scoperto.

Soprattutto si è disegnato, da parte di chi dissente vuoi per il merito vuoi per la collocazione temporale di una siffatta opzione, uno scenario di aggravio fiscale a tutto campo, con particolare riferimento alla titolarità del patrimonio immobiliare, quello che interessa qualcosa come circa 39 milioni di persone fisiche e 1.500 persone giuridiche.

Ebbene, scorrendo la previsione di cui al disegno di legge relativa alla manovra di riforma del catasto, si legge, con sufficiente chiarezza, che tale manovra è destinata in primo luogo a modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, in secondo luogo ad apportare la modifica al sistema di rilevazione catastale prevedendo strumenti da porre a disposizione dei Comuni e dell’Agenzia delle entrate per facilitare e accelerare l’individuazione degli immobili o dei terreni non correttamente censiti, e infine ad integrare le informazioni presenti nel catasto dei fabbricati, da rendere disponibili a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Insomma si vuole fare emergere quel ‘sommerso’ immobiliare che si identifica con i cd. immobili ‘fantasma’ (ovverossia mai censiti) o censiti i in maniera difforme rispetto allo stato di fatto ovvero che non rispettano la destinazione d’uso o la categoria catastale attribuita, nonché gli immobili abusivi e infine correttamente censire come ‘edificabili’ terreni accatastati come agricoli.

Ma soprattutto, si legge che le informazioni destinate ad integrare la banca dati catastali attualmente vigente “non saranno utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali” , in quanto si continueranno a tal fine a prendere in considerazione i dati di cui alla banca dati catastali ora in vigore. Tant’è che non si prevede nemmeno, per effetto dell’applicazione della riforma, una varianza di gettito fiscale.

Se ne trova conferma anche nella relazione esplicativa che accompagna il disegno di legge.

Tradotto in soldoni, ciò ‘dovrebbe’ significare che quei tributi (come l’IMU, l’imposta di registro, ipotecaria, catastale in caso di trasferimenti immobiliari, ecc…) la cui base imponibile (e cioè il ‘quantum’ su cui si applica l’imposta dovuta) è computata con riferimento ai dati catastali, continueranno ad essere assolti avendo a riferimento i dati catastali attuali.

E, quindi, se anche in affianco alle rendite catastali attuali potranno figurare rendite attualizzate con riferimento ai valori effettivi di mercato, ciò non dovrebbe comportare un aggravio del carico fiscale. Altro sarebbe il discorso se, una volta adeguati i valori della redditività catastale a quelli di mercato, si disponesse, con apposito provvedimento di legge, che al contrario la tassazione si debba applicare ai valori ‘adeguati’: ma ciò, come precisato, dovrebbe essere oggetto di una precisa volontà legislativa che, a quanto consta dalla lettura del disegno di legge in questione, difetta, sicché qualsiasi provvedimento di legge che disponesse in tal senso non sarebbe sicuramente in linea con i limiti della delega conferita al governo.

E allora? Tanto rumore per nulla? Beh, proprio no, se si pensa che talora i dati catastali aggiornati vengono presi in considerazione per altre valutazioni (anche di capacità reddituale dei soggetti, da parte del Fisco): come ad esempio per il noto Isee, l’indicatore che consente di ottenere agevolazioni e sconti (dalle bollette alle rette per i servizi quali asili, mense, RSA ecc.), con la conseguenza di un aumento delle rette o di un’uscita dalla protezione sociale. Ed infatti restando indifferente la prevista manovra di riforma sul piano ‘fiscale’, ogni altro aspetto, non strettamente legato all’assolvimento di un tributo, ne verrebbe coinvolto.

Probabilmente, anche nel processo di approvazione definitiva del disegno di legge verso quelli che possono essere i reali intendimenti del legislatore (e cioè l’emersione di immobili sforniti di rendita e non censiti, o censiti con destinazioni del tutto diverse da quelle reali), si potrebbe mettere nero su bianco su tale precisa finalità ed escludere che tale sottolineatura comporti aggravio alcuno ulteriore per i contribuenti titolari di immobili correttamente censiti sia in termini di redditività (anche se soggetta ad adeguamento attuale) che di destinazione .

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I nostri soldi

Sono anziano e ho bisogno di un prestito…

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Ho 68 anni, e sono in pensione da un paio di anni. Insieme con mia moglie, 64enne, che è stata sempre casalinga e percepisce la relativa pensione, avremmo pensato di eseguire dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della nostra modesta abitazione, che con il tempo si sono resi veramente urgenti. Ma avremmo bisogno di un finanziamento bancario e, allo stato, con le nostre pensioni non saremmo in grado di rimborsarlo. Abbiamo saputo, però, che esiste una formula che ci permette di ottenerlo senza rimborsarlo da subito: il rimborso cioè sarebbe effettuato dai nostri figli (che, interpellati, si sono dichiarati disposti a farlo per aiutarci) dopo la nostra morte. È vero? Alberto C. - Padova   anziani


La risposta è affermativa, gentile Alberto. La possibilità esiste ed è stata introdotta di recente (con legge n.44/2015). Le banche possono concedere infatti a persone fisiche, almeno sessantenni, finanziamenti a medio e lungo termine (e cioè che abbiano una durata di almeno 18 mesi e un giorno), garantiti da ipoteca su immobili residenziali, il cui rimborso integrale in unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato. Ovviamente se il finanziamento è cointestato ad entrambi i coniugi, l'obbligo di rimborso (che graverà a carico degli eredi) scatta al momento della morte del soggetto finanziato che è sopravvissuto all'altro. Attenzione, perché la Banca finanziatrice potrebbe richiedere l'immediato rimborso (senza attendere l'evento morte dei soggetti finanziati) qualora gli immobili offerti in ipoteca (e quindi in garanzia) siano trasferiti, anche solo in parte, a terzi acquirenti o magari tali immobili vengano gravati da diritti costituti a favore di altri soggetti o risulti che si sia verificata una significativa riduzione del loro valore. Inoltre se non si provvede al rimborso integrale della somma finanziata entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi sopra detti (decesso dei soggetti finanziati, trasferimento a terzi degli immobili garantiti, loro significativa riduzione di valore ecc.), la Banca potrebbe vendere gli immobili dati in garanzia (ad un valore stabilito da un perito) e utilizzare le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. In alternativa, in caso di mancata vendita nei successivi dodici mesi, la vendita può essere effettuata dall'erede stesso. Resta inteso che le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riversate al soggetto finanziato o ai suoi eredi. In ogni caso quanto ricavato dalla vendita estingue tutto il debito residuo anche se, per ipotesi, questo risulti di importo superiore al prezzo ricavato dalla vendita. Da notare però che qualche Banca, nel pubblicizzare questa forma di finanziamento, ha precisato che lo concederà solo se vengano versate da subito dai soggetti finanziati almeno delle rate di interessi e spese (consentendo che solo il capitale finanziato venga rimborsato al verificarsi degli eventi sopra detti), e ha stabilito un'età minima e massima tra 65 e 85 anni. Il che (si intuisce bene) finisce con il rendere effettivamente l'operazione meno appetibile per i possibili soggetti finanziati.    
Fisco

Con 1200 euro al mese ho diritto al bonus asilo?

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Ho sentito alla radio che c'è un bonus per le famiglie che hanno bimbi al di sotto di due anni e poi per spese detraibili sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e del primo ciclo della scuola primaria. Quindi ad esempio per scuole materne private si riceve questo bonus o dipende dal reddito delle famiglie ed occorre avere un reddito annuo molto basso? Anna   bimbo


Con riferimento ai nati a decorrere dal primo gennaio 2016, la legge di Bilancio per il 2017 (n. 232 /2016) prevede un aiuto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Questo aiuto consiste, a partire dal corrente anno 2017, in un buono di 1.000 euro su base annua (parametrato a undici mensilità). Il buono è corrisposto dall’Inps al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. È prevista al riguardo l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il primo gennaio 2017) per stabilire le disposizioni necessarie per l'attuazione di questo beneficio, ma già dalla lettura del testo di legge si capisce che non esiste un limite di reddito (né del richiedente né della famiglia di cui fa parte) al di sopra del quale il beneficio non spetti. Da notare che detto beneficio non è cumulabile con altri. Quindi devo scegliere: o prendo il bonus bebé, oppure chiedo nel 730 la detrazione (nella misura del 19%) delle spese sostenute per la frequenza di scuole (dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado), oppure uso il beneficio della corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro (ai sensi della legge n.92/2012 art. 24).
Buone notizie per le famiglie

Quali sgravi per le famiglie nel 2017?

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Una famiglia Salve, vorrei sapere se ci sono norme a favore delle famiglie nel bilancio dello Stato 2017. Grazie. Silvia B.


L'anno 2017 si apre all'insegna di alcune disposizioni recanti possibilità (o proroga) di detrazioni fiscali per opere di ristrutturazione edilizia, energetiche ed antisismiche, esenzioni ed agevolazioni per famiglie con disabili gravi, 'premi' per la nascita e l'adozione di minori e altri sussidi per la famiglia. Qualche tempo fa avevamo tentato di tracciare un profilo, ancora approssimativo, solo di alcune novità e disposizioni contenute in quello che al momento era ancora un 'disegno di legge sul Bilancio 2017', per coglierne speranze ed aspettative. Adesso quel disegno è diventato  legge approvata dal Parlamento (n.232/2016 su G.U. n.297 del 22.12.2016). Dal primo gennaio del corrente anno sono poi entrate in vigore altre norme di indubbio interesse per i nuclei familiari con soggetti disabili. La famiglia come ne esce? Ci sono novità apprezzabili? Magari anche con riferimento alla 'casa', bene prezioso per ogni nucleo familiare? Cerchiamo di spulciare nei provvedimenti ormai in vigore quelle disposizioni che, ad una prima lettura, possano sembrare di maggiore interesse in questa prospettiva. - Innanzitutto viene prorogato per l'ennesima volta il termine (fino al 31 dicembre 2017) per fruire del beneficio della detrazione dall'Irpef del 50%  delle spese sostenute per il recupero edilizio degli immobili residenziali. Ricordiamo che la detrazione si applica su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare, anche per lavori di manutenzione almeno straordinaria e che quella ordinaria è agevolata solo per le parti comuni condominiali; così come fino allo stesso termine resta confermata la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici almeno in classe A+ (A per i forni), destinati ad arredare una casa oggetto di ristrutturazione. In tal caso la detrazione si calcola su una spesa massima di 10mila euro, e non è legata ai costi per gli interventi di ristrutturazione. È ammessa anche la detrazione (fino al 70% o anche 75% in casi particolari) per opere di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali realizzate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021; anzi in tal caso, in luogo della detrazione, è possibile 'cedere' il credito d'imposta agli stessi fornitori degli interventi o anche a terzi, con modalità da definirsi con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Altre detrazioni poi sono previste per lavori antisismici su prime e seconde case e su edifici per le attività produttive situati in zone di rischio sismico. -  Sono poi entrate in vigore dal 1° gennaio 2017 le agevolazioni fiscali previste dalla legge sul «Dopo di noi» a favore dei disabili gravi. Tra le altre, è prevista l’esenzione dall’imposta su successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in trust o con vincolo di destinazione o destinati a fondi speciali istituiti a favore delle persone con disabilità grave. L’esenzione dall’imposta sulle successioni (insieme con l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro e ipocatastali) è prevista anche per il trasferimento di questi beni se il beneficiario muore prima di coloro che avevano costituito il trust o gli altri strumenti di attribuzione dei beni e diritti  (legge n.112/2016 art. 6) - Viene disposto un innalzamento delle spese detraibili (nella misura del 19% delle spese stesse) sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 per alunno o studente  (il 'vecchio' limite era di euro 400). - E' stabilito che possa attribuirsi  un assegno di 800 euro (su cui non si scontano tasse e considerato un 'premio alla nascita o all'adozione di un minore' verificatisi nel 2017)  erogato dall’Inps  in unica soluzione su richiesta della futura madre (al compimento del settimo mese di gravidanza) o dell'adottante al momento dell'adozione. - Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio  2016,  per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è prevista l'attribuzione, a partire dall'anno 2017, di un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità. Il buono è corrisposto dall'Inps al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. - Infine viene prevista una proroga dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati (600 euro mensili), in alternativa al congedo parentale: previsione che era già in scadenza al 31 dicembre 2016.
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