L'esperto risponde / Società, Salute e benessere

Adriano Pischetola

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli, sua città natìa, risiede a Perugia, ove svolge l’attività di notaio. È componente della Commissione Studi (Tributari) del Consiglio nazionale del notariato (Roma),  è stato ed è tuttora relatore in molti convegni professionali e ha al suo attivo numerose pubblicazioni professionali. Altre informazioni al riguardo sul suo sito www.adrianopischetola.it

 

 

 

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Salute

Quali diritti in emergenza?

In questo momento di sforzo del Paese per reagire al Corona virus, può riassumere i decreti sicurezza dal punto di vista del cittadino?

Dalla griglia di previsioni restrittive di cui ai recenti provvedimenti ‘emergenziali’ si desumono anche facoltà e aspettative, non solo divieti.

Nella ‘bagarre’ di provvedimenti annunciati, postati sui social network, e solo dopo pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (sì da darne efficacia legale), ognuno si sente un po’ frastornato, non sapendo poi alla fine – oltre le restrizioni e i limiti posti alla gestione di condotte di vita fino a qualche giorno ritenute normali e incoercibili – quali siano le sue legittime aspettative e facoltà, se non proprio i diritti che scaturiscano da questo tempo (definito, a questo punto, un po’ eufemisticamente) ‘emergenziale’.

Sono stati davvero numerosi i decreti legge, le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile, del Ministro della Salute (magari d’intesa con i Presidenti di talune Regioni), i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti e quasi accavallati più o meno dall’ultima settimana di febbraio sino ad oggi: troppi per potere definire con esattezza a cosa abbiamo diritto e non solo a cosa siamo tenuti. Ciò, ripetesi, al di là degli echi talora roboanti provenienti dai mass-media e dalla comunicazione digitale, troppo dinamica e talora sintetica, per non dire caotica.

E così val la pena richiamare qualcuna delle aspettative di ogni cittadino, che :

  • recandoci presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni (quali che siano), oltre a dover trovare le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie ormai a tutti note, dovremmo legittimamente intercettare la presenza di soluzioni disinfettanti, messe lì a nostra disposizione per l’igiene delle mani (art. 3 DPCM dell’8.3.2020), e ciò in qualsiasi locale aperto al pubblico;
  • in qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, anche a lunga percorrenza, dovrebbero essere apprezzabili gli interventi straordinari di sanificazione dei mezzi cui le aziende sono tenute;
  • è possibile svolgere attività di ristorazione e bar, sia pure dovendo rispettare da parte del gestore la condizione per cui tra gli avventori intercorra la distanza di almeno un metro; nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,

Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,  Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, la detta attività può essere svolta dalle 6.00 alle 18.00 ;

  • non può essere negata la facoltà di ottenere la sospensione delle rate dei mutui, fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, se relativi ad edifici ubicati nel territorio dei Comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23  febbraio 2020 [e quindi i seguenti Comuni della Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini; e della Regione Veneto: a) Vo’];

ovvero mutui strettamente connessi alla gestione di attività di  natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi Comuni; allo scopo dovrà essere presentata un’ autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e  successive modificazioni ed integrazioni, con l’indicazione del danno subito.

È previsto che le banche e gli intermediari finanziari informino i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito Internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto da un Accordo del 2009 intercorso tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 novembre 2020, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data (così dispone l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 febbraio 2020, in G.U. n.53 del 2.3.2020);

  • può essere applicata (per tutta la durata dell’emergenza) ogni buona forma di smart working (lavoro agile), e cioè ogni modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • laddove la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica sia avvenuta solo con modalità a distanza, dette Università e Istituzioni debbono assicurare, a beneficio degli studenti, se ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; inoltre le assenze maturate dagli studenti non devono essere computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
  • dalla sospensione dettata fino al 15 marzo 2020 delle attività didattiche sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e dell’economia e delle finanze (fatta salva sempre la condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di un metro tra i partecipanti ai corsi e alle attività);
  • viene raccomandato a Comuni ed altri Enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.

Talune delle previsioni sopra dette peraltro sono contenute nel DPCM dell’8 marzo 2020 dichiarato efficace sino al 3 aprile 2020, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure.

Ma è evidente che in prossimità della detta scadenza sarà presumibile l’emanazione di altro o altri decreti sostitutivi dei precedenti sino a tutta la durata della fase di ‘emergenza’.

Adriano Pischetola

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I nostri soldi

Sono anziano e ho bisogno di un prestito…

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Ho 68 anni, e sono in pensione da un paio di anni. Insieme con mia moglie, 64enne, che è stata sempre casalinga e percepisce la relativa pensione, avremmo pensato di eseguire dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della nostra modesta abitazione, che con il tempo si sono resi veramente urgenti. Ma avremmo bisogno di un finanziamento bancario e, allo stato, con le nostre pensioni non saremmo in grado di rimborsarlo. Abbiamo saputo, però, che esiste una formula che ci permette di ottenerlo senza rimborsarlo da subito: il rimborso cioè sarebbe effettuato dai nostri figli (che, interpellati, si sono dichiarati disposti a farlo per aiutarci) dopo la nostra morte. È vero? Alberto C. - Padova   anziani


La risposta è affermativa, gentile Alberto. La possibilità esiste ed è stata introdotta di recente (con legge n.44/2015). Le banche possono concedere infatti a persone fisiche, almeno sessantenni, finanziamenti a medio e lungo termine (e cioè che abbiano una durata di almeno 18 mesi e un giorno), garantiti da ipoteca su immobili residenziali, il cui rimborso integrale in unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato. Ovviamente se il finanziamento è cointestato ad entrambi i coniugi, l'obbligo di rimborso (che graverà a carico degli eredi) scatta al momento della morte del soggetto finanziato che è sopravvissuto all'altro. Attenzione, perché la Banca finanziatrice potrebbe richiedere l'immediato rimborso (senza attendere l'evento morte dei soggetti finanziati) qualora gli immobili offerti in ipoteca (e quindi in garanzia) siano trasferiti, anche solo in parte, a terzi acquirenti o magari tali immobili vengano gravati da diritti costituti a favore di altri soggetti o risulti che si sia verificata una significativa riduzione del loro valore. Inoltre se non si provvede al rimborso integrale della somma finanziata entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi sopra detti (decesso dei soggetti finanziati, trasferimento a terzi degli immobili garantiti, loro significativa riduzione di valore ecc.), la Banca potrebbe vendere gli immobili dati in garanzia (ad un valore stabilito da un perito) e utilizzare le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. In alternativa, in caso di mancata vendita nei successivi dodici mesi, la vendita può essere effettuata dall'erede stesso. Resta inteso che le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riversate al soggetto finanziato o ai suoi eredi. In ogni caso quanto ricavato dalla vendita estingue tutto il debito residuo anche se, per ipotesi, questo risulti di importo superiore al prezzo ricavato dalla vendita. Da notare però che qualche Banca, nel pubblicizzare questa forma di finanziamento, ha precisato che lo concederà solo se vengano versate da subito dai soggetti finanziati almeno delle rate di interessi e spese (consentendo che solo il capitale finanziato venga rimborsato al verificarsi degli eventi sopra detti), e ha stabilito un'età minima e massima tra 65 e 85 anni. Il che (si intuisce bene) finisce con il rendere effettivamente l'operazione meno appetibile per i possibili soggetti finanziati.    
Fisco

Con 1200 euro al mese ho diritto al bonus asilo?

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Ho sentito alla radio che c'è un bonus per le famiglie che hanno bimbi al di sotto di due anni e poi per spese detraibili sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e del primo ciclo della scuola primaria. Quindi ad esempio per scuole materne private si riceve questo bonus o dipende dal reddito delle famiglie ed occorre avere un reddito annuo molto basso? Anna   bimbo


Con riferimento ai nati a decorrere dal primo gennaio 2016, la legge di Bilancio per il 2017 (n. 232 /2016) prevede un aiuto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Questo aiuto consiste, a partire dal corrente anno 2017, in un buono di 1.000 euro su base annua (parametrato a undici mensilità). Il buono è corrisposto dall’Inps al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. È prevista al riguardo l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il primo gennaio 2017) per stabilire le disposizioni necessarie per l'attuazione di questo beneficio, ma già dalla lettura del testo di legge si capisce che non esiste un limite di reddito (né del richiedente né della famiglia di cui fa parte) al di sopra del quale il beneficio non spetti. Da notare che detto beneficio non è cumulabile con altri. Quindi devo scegliere: o prendo il bonus bebé, oppure chiedo nel 730 la detrazione (nella misura del 19%) delle spese sostenute per la frequenza di scuole (dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado), oppure uso il beneficio della corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro (ai sensi della legge n.92/2012 art. 24).
Buone notizie per le famiglie

Quali sgravi per le famiglie nel 2017?

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Una famiglia Salve, vorrei sapere se ci sono norme a favore delle famiglie nel bilancio dello Stato 2017. Grazie. Silvia B.


L'anno 2017 si apre all'insegna di alcune disposizioni recanti possibilità (o proroga) di detrazioni fiscali per opere di ristrutturazione edilizia, energetiche ed antisismiche, esenzioni ed agevolazioni per famiglie con disabili gravi, 'premi' per la nascita e l'adozione di minori e altri sussidi per la famiglia. Qualche tempo fa avevamo tentato di tracciare un profilo, ancora approssimativo, solo di alcune novità e disposizioni contenute in quello che al momento era ancora un 'disegno di legge sul Bilancio 2017', per coglierne speranze ed aspettative. Adesso quel disegno è diventato  legge approvata dal Parlamento (n.232/2016 su G.U. n.297 del 22.12.2016). Dal primo gennaio del corrente anno sono poi entrate in vigore altre norme di indubbio interesse per i nuclei familiari con soggetti disabili. La famiglia come ne esce? Ci sono novità apprezzabili? Magari anche con riferimento alla 'casa', bene prezioso per ogni nucleo familiare? Cerchiamo di spulciare nei provvedimenti ormai in vigore quelle disposizioni che, ad una prima lettura, possano sembrare di maggiore interesse in questa prospettiva. - Innanzitutto viene prorogato per l'ennesima volta il termine (fino al 31 dicembre 2017) per fruire del beneficio della detrazione dall'Irpef del 50%  delle spese sostenute per il recupero edilizio degli immobili residenziali. Ricordiamo che la detrazione si applica su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare, anche per lavori di manutenzione almeno straordinaria e che quella ordinaria è agevolata solo per le parti comuni condominiali; così come fino allo stesso termine resta confermata la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici almeno in classe A+ (A per i forni), destinati ad arredare una casa oggetto di ristrutturazione. In tal caso la detrazione si calcola su una spesa massima di 10mila euro, e non è legata ai costi per gli interventi di ristrutturazione. È ammessa anche la detrazione (fino al 70% o anche 75% in casi particolari) per opere di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali realizzate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021; anzi in tal caso, in luogo della detrazione, è possibile 'cedere' il credito d'imposta agli stessi fornitori degli interventi o anche a terzi, con modalità da definirsi con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Altre detrazioni poi sono previste per lavori antisismici su prime e seconde case e su edifici per le attività produttive situati in zone di rischio sismico. -  Sono poi entrate in vigore dal 1° gennaio 2017 le agevolazioni fiscali previste dalla legge sul «Dopo di noi» a favore dei disabili gravi. Tra le altre, è prevista l’esenzione dall’imposta su successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in trust o con vincolo di destinazione o destinati a fondi speciali istituiti a favore delle persone con disabilità grave. L’esenzione dall’imposta sulle successioni (insieme con l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro e ipocatastali) è prevista anche per il trasferimento di questi beni se il beneficiario muore prima di coloro che avevano costituito il trust o gli altri strumenti di attribuzione dei beni e diritti  (legge n.112/2016 art. 6) - Viene disposto un innalzamento delle spese detraibili (nella misura del 19% delle spese stesse) sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 per alunno o studente  (il 'vecchio' limite era di euro 400). - E' stabilito che possa attribuirsi  un assegno di 800 euro (su cui non si scontano tasse e considerato un 'premio alla nascita o all'adozione di un minore' verificatisi nel 2017)  erogato dall’Inps  in unica soluzione su richiesta della futura madre (al compimento del settimo mese di gravidanza) o dell'adottante al momento dell'adozione. - Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio  2016,  per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è prevista l'attribuzione, a partire dall'anno 2017, di un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità. Il buono è corrisposto dall'Inps al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. - Infine viene prevista una proroga dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati (600 euro mensili), in alternativa al congedo parentale: previsione che era già in scadenza al 31 dicembre 2016.
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