In questo momento di sforzo del Paese per reagire al Corona virus, può riassumere i decreti sicurezza dal punto di vista del cittadino?
Quali diritti in emergenza?
Dalla griglia di previsioni restrittive di cui ai recenti provvedimenti ‘emergenziali’ si desumono anche facoltà e aspettative, non solo divieti.
Nella ‘bagarre’ di provvedimenti annunciati, postati sui social network, e solo dopo pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (sì da darne efficacia legale), ognuno si sente un po’ frastornato, non sapendo poi alla fine – oltre le restrizioni e i limiti posti alla gestione di condotte di vita fino a qualche giorno ritenute normali e incoercibili – quali siano le sue legittime aspettative e facoltà, se non proprio i diritti che scaturiscano da questo tempo (definito, a questo punto, un po’ eufemisticamente) ‘emergenziale’.
Sono stati davvero numerosi i decreti legge, le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile, del Ministro della Salute (magari d’intesa con i Presidenti di talune Regioni), i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti e quasi accavallati più o meno dall’ultima settimana di febbraio sino ad oggi: troppi per potere definire con esattezza a cosa abbiamo diritto e non solo a cosa siamo tenuti. Ciò, ripetesi, al di là degli echi talora roboanti provenienti dai mass-media e dalla comunicazione digitale, troppo dinamica e talora sintetica, per non dire caotica.
E così val la pena richiamare qualcuna delle aspettative di ogni cittadino, che :
- recandoci presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni (quali che siano), oltre a dover trovare le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie ormai a tutti note, dovremmo legittimamente intercettare la presenza di soluzioni disinfettanti, messe lì a nostra disposizione per l’igiene delle mani (art. 3 DPCM dell’8.3.2020), e ciò in qualsiasi locale aperto al pubblico;
- in qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, anche a lunga percorrenza, dovrebbero essere apprezzabili gli interventi straordinari di sanificazione dei mezzi cui le aziende sono tenute;
- è possibile svolgere attività di ristorazione e bar, sia pure dovendo rispettare da parte del gestore la condizione per cui tra gli avventori intercorra la distanza di almeno un metro; nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,
Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, la detta attività può essere svolta dalle 6.00 alle 18.00 ;
- non può essere negata la facoltà di ottenere la sospensione delle rate dei mutui, fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, se relativi ad edifici ubicati nel territorio dei Comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 [e quindi i seguenti Comuni della Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini; e della Regione Veneto: a) Vo’];
ovvero mutui strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi Comuni; allo scopo dovrà essere presentata un’ autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con l’indicazione del danno subito.
È previsto che le banche e gli intermediari finanziari informino i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito Internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto da un Accordo del 2009 intercorso tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 novembre 2020, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data (così dispone l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 febbraio 2020, in G.U. n.53 del 2.3.2020);
- può essere applicata (per tutta la durata dell’emergenza) ogni buona forma di smart working (lavoro agile), e cioè ogni modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- laddove la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica sia avvenuta solo con modalità a distanza, dette Università e Istituzioni debbono assicurare, a beneficio degli studenti, se ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; inoltre le assenze maturate dagli studenti non devono essere computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
- dalla sospensione dettata fino al 15 marzo 2020 delle attività didattiche sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e dell’economia e delle finanze (fatta salva sempre la condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di un metro tra i partecipanti ai corsi e alle attività);
- viene raccomandato a Comuni ed altri Enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.
Talune delle previsioni sopra dette peraltro sono contenute nel DPCM dell’8 marzo 2020 dichiarato efficace sino al 3 aprile 2020, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure.
Ma è evidente che in prossimità della detta scadenza sarà presumibile l’emanazione di altro o altri decreti sostitutivi dei precedenti sino a tutta la durata della fase di ‘emergenza’.
Adriano Pischetola