Ho sentito che c’è l’esenzione IMU per gli anziani. È vero?
IMU per anziani e disabili
Dalle risposte date dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia Entrate nell’appuntamento annuale sulle novità portate dalla legge di Bilancio n.160/2019 (appuntamento nominato Telefisco), si evince una buona novità per disabili ed anziani.
L’ultima legge di Bilancio (2020) ha previsto una serie di ipotesi di esenzione dall’IMU (Imposta municipale propria) con riferimento a determinati immobili ricorrendo particolari condizioni.
In particolare al comma 741, lettera c punto 6, si legge che è possibile per i comuni di regolamentare l’assimilazione all’abitazione principale (con conseguente esenzione dall’imposta) dell’unità immobiliare «posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare». Tale regime non può essere aggravato e modificato, specie in peggio, dai comuni.
Nelle risposte fornite dal Dipartimento è stato infatti precisato che il Comune non può con il proprio regolamento decidere un’applicazione più restrittiva prevedendo che l’assimilazione operi magari solo con riferimento all’immobile che era precedentemente utilizzato come abitazione principale dall’anziano o disabile e prevedere. Inoltre l’abitazione in questione oltre a non essere locata non deve essere concessa in comodato, oppure può essere concessa in comodato solo a parenti, individuando il grado di parentela.
Il Dipartimento precisa al riguardo che la legge rimette all’autonomia dell’ente esclusivamente la scelta circa l’applicazione o meno di tale disposizione nell’ambito del proprio regolamento, alle condizioni però prescritte nella stessa.
Insomma il comune non potrebbe applicare tale disposizione restringendone al contempo l’ambito applicativo attraverso la previsione di requisiti ulteriori. Del resto altra normativa (l’articolo 52 del Dlgs 446/1997) sottrae espressamente agli enti locali la facoltà della individuazione e definizione delle ipotesi soggette a tassazione.
Invece, sempre dalle risposte fornite ad altro quesito posto al Dipartimento, si deduce che, a differenza di quanto già prevedeva la vecchia IMU (ora appunto modificata dalla legge di Bilancio 2020) che equiparava ai fini della esenzione all’abitazione principale la casa dei soggetti Aire, pensionati all’estero, non locata né concessa in comodato, ora tale previsione non è più contemplata dalla nuova normativa. Di conseguenza torna ad essere soggetta a tassazione la casa di tali soggetti, pensionati all’estero, anche se non risulti locata o concessa in comodato.
Il Dipartimento ha avuto modo di precisare, nelle sue risposte, che l’assimilazione all’abitazione principale e quindi il regime di esenzione dall’IMU stabilita dalla legge per la casa familiare assegnata , in caso di separazione tra coniugi, al coniuge affidatario della prole, riguarda, appunto, solo tale ipotesi, in cui con il coniuge convivano dei figli e non anche il caso di coniuge privo di prole, e quindi solo nel primo caso si intende costituito, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, un diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Diversamente infatti troveranno applicazione le regole ordinarie che disciplinano il tributo.
Resta inteso, nelle affermazioni del Dipartimento, che il concetto di ‘casa familiare’, va desunto anche da quanto sul punto ha affermato la Suprema Corte di cassazione (Sezioni unite n. 13603/2004) per la quale essa si identifica con «il luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l’esistenza della comunità familiare».