Vorrei affittare un mio appartamento. Quali sono i passi da fare (e i moduli da usare) per affittarlo per un mese o per un anno? E se invece voglio affittare solo una camera a degli studenti, quali adempimenti devo fare? (Cristina)
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli, sua città natìa, risiede a Perugia, ove svolge l’attività di notaio. È componente della Commissione Studi (Tributari) del Consiglio nazionale del notariato (Roma), è stato ed è tuttora relatore in molti convegni professionali e ha al suo attivo numerose pubblicazioni professionali. Altre informazioni al riguardo sul suo sito www.adrianopischetola.it
Vorrei affittare un mio appartamento. Quali sono i passi da fare (e i moduli da usare) per affittarlo per un mese o per un anno? E se invece voglio affittare solo una camera a degli studenti, quali adempimenti devo fare? (Cristina)
Innanzitutto va precisato che tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito (e ciò entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla decorrenza della locazione se anteriore). L’unico caso in cui non c’è l’obbligo di registrazione (se non ‘in caso d’uso’, cioé procedimenti di tutela minori, separazione, divorzio ecc.) è relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno.
Per provvedere alla registrazione (e provvedere al conseguente versamento dell’imposta) si può ricorrere ad una delle seguenti modalità:
Da ricordare: i nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, su l’attestazione della prestazione energetica dell’edificio (APE). La copia dell’APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari.
Le locazioni di immobili ad uso abitativo possono essere di vario tipo, e cioè
È possibile avvalersi altresì anche della facoltà di tassazione agevolata facendo opzione per la cosiddetta ‘cedolare secca’. Il legislatore ha consentito di applicare la cedolare secca anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 23/2011, locazioni turistiche, ad esempio) ed al riguardo il locatore deve comunicare la sua intenzione di applicare la cedolare secca all’Agenzia delle Entrate direttamente in sede di dichiarazione dei redditi (salvo il caso in cui il locatore, pur non essendo obbligato, provveda alla registrazione del contratto). E analogamente dicasi anche per le locazioni ‘brevi’, di durata non superiore ai 30 giorni (come ha disposto la recente ‘Manovrina’ emanata dal Governo con d,l, n.50/2017, con effetto a partire dal 1° giugno 2017).
Inoltre quanto detto prima vale anche per le locazioni di porzioni immobiliari a favore di studenti universitari, di durata da sei mesi a tre anni; in tal caso è possibile precisare nell’ambito del contratto quale sia la porzione locata, e altresì che il conduttore avrà l’uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone è stato imputato in proporzione alla superficie locata. I moduli per l’affitto di una stanza sono gli stessi degli altri tipi di affitto, si deve solo precisare che oggeto di locazione è una porzione dell’immobile (meglio allegare al contratto una piantina della porzione affittata).
Nel pieno della situazione drammatica in corso con riferimento alla guerra in Ucraina, abbiamo letto che la vasta maggioranza dei partiti che sostiene il governo Draghi si divide sulla questione della riforma del catasto. Di cosa si tratta? E perché esiste un così forte contrasto politico? Una famiglia preoccupata
In effetti l'approvazione da parte della VI Commissione Finanze della manovra di riforma del catasto contenuta nel disegno di legge di delega fiscale conferita al Governo necessita un momento di riflessione critica per individuare la sua effettiva incidenza sul piano economico-finanziario.
Un solo voto di differenza, espresso a favore (23 a 22), ha consentito nella riunione della VI Commissione Permanente (Finanze) della Camera dei deputati in sede referente, tenutasi il 3 marzo u.s, l'approvazione della manovra di riforma del catasto contenuta in un articolo del disegno di legge di delega fiscale al Governo (disegno n. C.3343). La notizia ha avuto una notevole eco, soprattutto per il segnale di non facile coesione e convergenza politica su di una questione che tocca evidentemente un nervo scoperto.
Soprattutto si è disegnato, da parte di chi dissente vuoi per il merito vuoi per la collocazione temporale di una siffatta opzione, uno scenario di aggravio fiscale a tutto campo, con particolare riferimento alla titolarità del patrimonio immobiliare, quello che interessa qualcosa come circa 39 milioni di persone fisiche e 1.500 persone giuridiche.
Ebbene, scorrendo la previsione di cui al disegno di legge relativa alla manovra di riforma del catasto, si legge, con sufficiente chiarezza, che tale manovra è destinata in primo luogo a modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, in secondo luogo ad apportare la modifica al sistema di rilevazione catastale prevedendo strumenti da porre a disposizione dei Comuni e dell'Agenzia delle entrate per facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili o dei terreni non correttamente censiti, e infine ad integrare le informazioni presenti nel catasto dei fabbricati, da rendere disponibili a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Insomma si vuole fare emergere quel 'sommerso' immobiliare che si identifica con i cd. immobili 'fantasma' (ovverossia mai censiti) o censiti i in maniera difforme rispetto allo stato di fatto ovvero che non rispettano la destinazione d'uso o la categoria catastale attribuita, nonché gli immobili abusivi e infine correttamente censire come 'edificabili' terreni accatastati come agricoli.
Ma soprattutto, si legge che le informazioni destinate ad integrare la banca dati catastali attualmente vigente "non saranno utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali" , in quanto si continueranno a tal fine a prendere in considerazione i dati di cui alla banca dati catastali ora in vigore. Tant'è che non si prevede nemmeno, per effetto dell'applicazione della riforma, una varianza di gettito fiscale.
Se ne trova conferma anche nella relazione esplicativa che accompagna il disegno di legge.
Tradotto in soldoni, ciò 'dovrebbe' significare che quei tributi (come l'IMU, l'imposta di registro, ipotecaria, catastale in caso di trasferimenti immobiliari, ecc...) la cui base imponibile (e cioè il 'quantum' su cui si applica l'imposta dovuta) è computata con riferimento ai dati catastali, continueranno ad essere assolti avendo a riferimento i dati catastali attuali.
E, quindi, se anche in affianco alle rendite catastali attuali potranno figurare rendite attualizzate con riferimento ai valori effettivi di mercato, ciò non dovrebbe comportare un aggravio del carico fiscale. Altro sarebbe il discorso se, una volta adeguati i valori della redditività catastale a quelli di mercato, si disponesse, con apposito provvedimento di legge, che al contrario la tassazione si debba applicare ai valori 'adeguati': ma ciò, come precisato, dovrebbe essere oggetto di una precisa volontà legislativa che, a quanto consta dalla lettura del disegno di legge in questione, difetta, sicché qualsiasi provvedimento di legge che disponesse in tal senso non sarebbe sicuramente in linea con i limiti della delega conferita al governo.
E allora? Tanto rumore per nulla? Beh, proprio no, se si pensa che talora i dati catastali aggiornati vengono presi in considerazione per altre valutazioni (anche di capacità reddituale dei soggetti, da parte del Fisco): come ad esempio per il noto Isee, l’indicatore che consente di ottenere agevolazioni e sconti (dalle bollette alle rette per i servizi quali asili, mense, RSA ecc.), con la conseguenza di un aumento delle rette o di un’uscita dalla protezione sociale. Ed infatti restando indifferente la prevista manovra di riforma sul piano 'fiscale', ogni altro aspetto, non strettamente legato all'assolvimento di un tributo, ne verrebbe coinvolto.
Probabilmente, anche nel processo di approvazione definitiva del disegno di legge verso quelli che possono essere i reali intendimenti del legislatore (e cioè l'emersione di immobili sforniti di rendita e non censiti, o censiti con destinazioni del tutto diverse da quelle reali), si potrebbe mettere nero su bianco su tale precisa finalità ed escludere che tale sottolineatura comporti aggravio alcuno ulteriore per i contribuenti titolari di immobili correttamente censiti sia in termini di redditività (anche se soggetta ad adeguamento attuale) che di destinazione .
In questo momento di sforzo del Paese per reagire al Corona virus, può riassumere i decreti sicurezza dal punto di vista del cittadino?
Ho sentito che c’è l’esenzione IMU per gli anziani. È vero?
Salve, ho sentito parlare delle Dat, le disposizioni anticipate di trattamento. Può spiegarmi di cosa si tratta e cosa cambierà dal primo febbraio? Francesco da Sassari
Sto acquistando un nuovo appartamento da un'impresa edile, che gode della detrazione prevista dalla legge in materia di ristrutturazioni edilizie, avendo provveduto alla riqualificazione di un'area urbana. La SCIA (segnalazione certificata inizio attività) è del luglio 2016 e il rogito è previsto entro settembre 2018; al momento ho già versato due rate del prezzo dovuto. La detrazione che andrò ad effettuare con la dichiarazione dei redditi 2018, da presentare nel 2019, potrà operare per intero con riferimento ai redditi da me prodotti, anche se la proprietà dell'immobile da acquistare (così come il conto corrente bancario utilizzato per il pagamento) risulteranno cointestati a me e mia moglie? Potrò godere del bonus mobili? In caso affermativo, in quale anno dovrò effettuare l’acquisto, nel 2017 o nel 2018? Anche questo bonus potrà essere utilizzato per intero solo da me (risultando mia moglie titolare di un reddito ai fini IRPEF esiguo)?
Salve, avrei un quesito da sottoporle: io, insieme ai miei 3 fratelli, abbiamo ereditato una palazzina di 5 appartamenti dai nostri genitori dopo la morte di nostro padre. La casa è stata costruita nel 1963, poi ha subito alcuni ampliamenti nel 1972, nel 1992 e nel 2003, tutti con regolare concessione edilizia, ma in corso d'opera ogni volta venivano fatte delle variazioni rispetto al disegno originale che a fine lavori non venivano regolarizzate. Nella richiesta successiva di ampliamento il disegno presentato al comune rappresentava il reale stato delle cose. Ora, su nostra richiesta di avere l'abitabilità di 4 appartamenti, l'ufficio tecnico è andato a verificare tutti i disegni delle varie concessioni (cosa mai fatta in precedenza) e ha evidenziato tutte le problematiche del caso: 1) nel 1963 la casa è stata costruita un po' più grande. 2) un appartamento costruito al piano terra è alto m 2,60 invece di m 2,70. 3) è stato realizzato un appartamento invece di un negozio. 4) la scala interna per il sottotetto invece di una botola. 5) una porzione di fabbricato ha una distanza dai confini inferiore ai 3 metri (dovuto a una erronea misurazione iniziale del lotto). Ora tra oneri vari e richieste di adeguamenti del comune (vogliono che nell'appartamento alto m 2.60 venga tolto il pavimento e scavato per portarlo a m 2,70) abbiamo preventivato circa € 60.000,00 di spesa, cifra che per alcuni di noi è molto difficile da reperire. Da notare che al catasto è tutto regolare e che gli appartamenti hanno sempre pagato l'imu regolarmente, alcuni sono stati affittati per lunghi periodi sempre con contratti regolari. Abbiamo qualche chance? Possiamo dire al comune che non ha mai fatto controlli prima d'ora? Grazie per l'attenzione. Giorgio Masini (Via di Mezzo 130 - Villa Verucchio-R)