L'esperto risponde / Economia e lavoro

Adriano Pischetola

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli, sua città natìa, risiede a Perugia, ove svolge l’attività di notaio. È componente della Commissione Studi (Tributari) del Consiglio nazionale del notariato (Roma),  è stato ed è tuttora relatore in molti convegni professionali e ha al suo attivo numerose pubblicazioni professionali. Altre informazioni al riguardo sul suo sito www.adrianopischetola.it

 

 

 

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I nostri soldi

Sono anziano e ho bisogno di un prestito…

Ho 68 anni, e sono in pensione da un paio di anni. Insieme con mia moglie, 64enne, che è stata sempre casalinga e percepisce la relativa pensione, avremmo pensato di eseguire dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della nostra modesta abitazione, che con il tempo si sono resi veramente urgenti. Ma avremmo bisogno di un finanziamento bancario e, allo stato, con le nostre pensioni non saremmo in grado di rimborsarlo. Abbiamo saputo, però, che esiste una formula che ci permette di ottenerlo senza rimborsarlo da subito: il rimborso cioè sarebbe effettuato dai nostri figli (che, interpellati, si sono dichiarati disposti a farlo per aiutarci) dopo la nostra morte. È vero? Alberto C. – Padova

 

anziani

La risposta è affermativa, gentile Alberto. La possibilità esiste ed è stata introdotta di recente (con legge n.44/2015). Le banche possono concedere infatti a persone fisiche, almeno sessantenni, finanziamenti a medio e lungo termine (e cioè che abbiano una durata di almeno 18 mesi e un giorno), garantiti da ipoteca su immobili residenziali, il cui rimborso integrale in unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato.

Ovviamente se il finanziamento è cointestato ad entrambi i coniugi, l’obbligo di rimborso (che graverà a carico degli eredi) scatta al momento della morte del soggetto finanziato che è sopravvissuto all’altro. Attenzione, perché la Banca finanziatrice potrebbe richiedere l’immediato rimborso (senza attendere l’evento morte dei soggetti finanziati) qualora gli immobili offerti in ipoteca (e quindi in garanzia) siano trasferiti, anche solo in parte, a terzi acquirenti o magari tali immobili vengano gravati da diritti costituti a favore di altri soggetti o risulti che si sia verificata una significativa riduzione del loro valore.

Inoltre se non si provvede al rimborso integrale della somma finanziata entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi sopra detti (decesso dei soggetti finanziati, trasferimento a terzi degli immobili garantiti, loro significativa riduzione di valore ecc.), la Banca potrebbe vendere gli immobili dati in garanzia (ad un valore stabilito da un perito) e utilizzare le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. In alternativa, in caso di mancata vendita nei successivi dodici mesi, la vendita può essere effettuata dall’erede stesso. Resta inteso che le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riversate al soggetto finanziato o ai suoi eredi. In ogni caso quanto ricavato dalla vendita estingue tutto il debito residuo anche se, per ipotesi, questo risulti di importo superiore al prezzo ricavato dalla vendita.

Da notare però che qualche Banca, nel pubblicizzare questa forma di finanziamento, ha precisato che lo concederà solo se vengano versate da subito dai soggetti finanziati almeno delle rate di interessi e spese (consentendo che solo il capitale finanziato venga rimborsato al verificarsi degli eventi sopra detti), e ha stabilito un’età minima e massima tra 65 e 85 anni. Il che (si intuisce bene) finisce con il rendere effettivamente l’operazione meno appetibile per i possibili soggetti finanziati.

 

 

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Fisco

Riforma del catasto: tanto rumore per nulla?

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Nel pieno della situazione drammatica in corso con riferimento alla guerra in Ucraina, abbiamo letto che la vasta maggioranza dei partiti che sostiene il governo Draghi si divide sulla questione della riforma del catasto. Di cosa si tratta? E perché esiste un così forte contrasto politico? Una famiglia preoccupata


In effetti l'approvazione da parte della VI Commissione Finanze della manovra di riforma del catasto contenuta nel disegno di legge di delega fiscale conferita al Governo necessita un momento di riflessione critica per individuare la sua effettiva incidenza sul piano economico-finanziario.

Un solo voto di differenza, espresso a favore (23 a 22), ha consentito nella riunione della VI Commissione Permanente (Finanze) della Camera dei deputati in sede referente, tenutasi il 3 marzo u.s, l'approvazione della manovra di riforma del catasto contenuta in un articolo del disegno di legge di delega fiscale al Governo (disegno n. C.3343). La notizia ha avuto una notevole eco, soprattutto per il segnale di non facile coesione e convergenza politica su di una questione che tocca evidentemente un nervo scoperto.

Soprattutto si è disegnato, da parte di chi dissente vuoi per il merito vuoi per la collocazione temporale di una siffatta opzione, uno scenario di aggravio fiscale a tutto campo, con particolare riferimento alla titolarità del patrimonio immobiliare, quello che interessa qualcosa come circa 39 milioni di persone fisiche e 1.500 persone giuridiche.

Ebbene, scorrendo la previsione di cui al disegno di legge relativa alla manovra di riforma del catasto, si legge, con sufficiente chiarezza, che tale manovra è destinata in primo luogo a modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, in secondo luogo ad apportare la modifica al sistema di rilevazione catastale prevedendo strumenti da porre a disposizione dei Comuni e dell'Agenzia delle entrate per facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili o dei terreni non correttamente censiti, e infine ad integrare le informazioni presenti nel catasto dei fabbricati, da rendere disponibili a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Insomma si vuole fare emergere quel 'sommerso' immobiliare che si identifica con i cd. immobili 'fantasma' (ovverossia mai censiti) o censiti i in maniera difforme rispetto allo stato di fatto ovvero che non rispettano la destinazione d'uso o la categoria catastale attribuita, nonché gli immobili abusivi e infine correttamente censire come 'edificabili' terreni accatastati come agricoli.

Ma soprattutto, si legge che le informazioni destinate ad integrare la banca dati catastali attualmente vigente "non saranno utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali" , in quanto si continueranno a tal fine a prendere in considerazione i dati di cui alla banca dati catastali ora in vigore. Tant'è che non si prevede nemmeno, per effetto dell'applicazione della riforma, una varianza di gettito fiscale.

Se ne trova conferma anche nella relazione esplicativa che accompagna il disegno di legge.

Tradotto in soldoni, ciò 'dovrebbe' significare che quei tributi (come l'IMU, l'imposta di registro, ipotecaria, catastale in caso di trasferimenti immobiliari, ecc...) la cui base imponibile (e cioè il 'quantum' su cui si applica l'imposta dovuta) è computata con riferimento ai dati catastali, continueranno ad essere assolti avendo a riferimento i dati catastali attuali.

E, quindi, se anche in affianco alle rendite catastali attuali potranno figurare rendite attualizzate con riferimento ai valori effettivi di mercato, ciò non dovrebbe comportare un aggravio del carico fiscale. Altro sarebbe il discorso se, una volta adeguati i valori della redditività catastale a quelli di mercato, si disponesse, con apposito provvedimento di legge, che al contrario la tassazione si debba applicare ai valori 'adeguati': ma ciò, come precisato, dovrebbe essere oggetto di una precisa volontà legislativa che, a quanto consta dalla lettura del disegno di legge in questione, difetta, sicché qualsiasi provvedimento di legge che disponesse in tal senso non sarebbe sicuramente in linea con i limiti della delega conferita al governo.

E allora? Tanto rumore per nulla? Beh, proprio no, se si pensa che talora i dati catastali aggiornati vengono presi in considerazione per altre valutazioni (anche di capacità reddituale dei soggetti, da parte del Fisco): come ad esempio per il noto Isee, l’indicatore che consente di ottenere agevolazioni e sconti (dalle bollette alle rette per i servizi quali asili, mense, RSA ecc.), con la conseguenza di un aumento delle rette o di un’uscita dalla protezione sociale. Ed infatti restando indifferente la prevista manovra di riforma sul piano 'fiscale', ogni altro aspetto, non strettamente legato all'assolvimento di un tributo, ne verrebbe coinvolto.

Probabilmente, anche nel processo di approvazione definitiva del disegno di legge verso quelli che possono essere i reali intendimenti del legislatore (e cioè l'emersione di immobili sforniti di rendita e non censiti, o censiti con destinazioni del tutto diverse da quelle reali), si potrebbe mettere nero su bianco su tale precisa finalità ed escludere che tale sottolineatura comporti aggravio alcuno ulteriore per i contribuenti titolari di immobili correttamente censiti sia in termini di redditività (anche se soggetta ad adeguamento attuale) che di destinazione .

Salute

Quali diritti in emergenza?

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In questo momento di sforzo del Paese per reagire al Corona virus, può riassumere i decreti sicurezza dal punto di vista del cittadino?


Dalla griglia di previsioni restrittive di cui ai recenti provvedimenti ‘emergenziali’ si desumono anche facoltà e aspettative, non solo divieti. Nella ‘bagarre’ di provvedimenti annunciati, postati sui social network, e solo dopo pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (sì da darne efficacia legale), ognuno si sente un po’ frastornato, non sapendo poi alla fine – oltre le restrizioni e i limiti posti alla gestione di condotte di vita fino a qualche giorno ritenute normali e incoercibili – quali siano le sue legittime aspettative e facoltà, se non proprio i diritti che scaturiscano da questo tempo (definito, a questo punto, un po’ eufemisticamente) ‘emergenziale’. Sono stati davvero numerosi i decreti legge, le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile, del Ministro della Salute (magari d’intesa con i Presidenti di talune Regioni), i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti e quasi accavallati più o meno dall’ultima settimana di febbraio sino ad oggi: troppi per potere definire con esattezza a cosa abbiamo diritto e non solo a cosa siamo tenuti. Ciò, ripetesi, al di là degli echi talora roboanti provenienti dai mass-media e dalla comunicazione digitale, troppo dinamica e talora sintetica, per non dire caotica. E così val la pena richiamare qualcuna delle aspettative di ogni cittadino, che :
  • recandoci presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni (quali che siano), oltre a dover trovare le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie ormai a tutti note, dovremmo legittimamente intercettare la presenza di soluzioni disinfettanti, messe lì a nostra disposizione per l’igiene delle mani (art. 3 DPCM dell’8.3.2020), e ciò in qualsiasi locale aperto al pubblico;
  • in qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, anche a lunga percorrenza, dovrebbero essere apprezzabili gli interventi straordinari di sanificazione dei mezzi cui le aziende sono tenute;
  • è possibile svolgere attività di ristorazione e bar, sia pure dovendo rispettare da parte del gestore la condizione per cui tra gli avventori intercorra la distanza di almeno un metro; nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,
Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,  Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, la detta attività può essere svolta dalle 6.00 alle 18.00 ;
  • non può essere negata la facoltà di ottenere la sospensione delle rate dei mutui, fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, se relativi ad edifici ubicati nel territorio dei Comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23  febbraio 2020 [e quindi i seguenti Comuni della Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini; e della Regione Veneto: a) Vo’];
ovvero mutui strettamente connessi alla gestione di attività di  natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi Comuni; allo scopo dovrà essere presentata un’ autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e  successive modificazioni ed integrazioni, con l'indicazione del danno subito. È previsto che le banche e gli intermediari finanziari informino i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito Internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto da un Accordo del 2009 intercorso tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 novembre 2020, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data (così dispone l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 febbraio 2020, in G.U. n.53 del 2.3.2020);
  • può essere applicata (per tutta la durata dell’emergenza) ogni buona forma di smart working (lavoro agile), e cioè ogni modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
  • laddove la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica sia avvenuta solo con modalità a distanza, dette Università e Istituzioni debbono assicurare, a beneficio degli studenti, se ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; inoltre le assenze maturate dagli studenti non devono essere computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
  • dalla sospensione dettata fino al 15 marzo 2020 delle attività didattiche sono esclusi i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze (fatta salva sempre la condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di un metro tra i partecipanti ai corsi e alle attività);
  • viene raccomandato a Comuni ed altri Enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.
Talune delle previsioni sopra dette peraltro sono contenute nel DPCM dell’8 marzo 2020 dichiarato efficace sino al 3 aprile 2020, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure. Ma è evidente che in prossimità della detta scadenza sarà presumibile l’emanazione di altro o altri decreti sostitutivi dei precedenti sino a tutta la durata della fase di ‘emergenza’. Adriano Pischetola
Diritto

IMU per anziani e disabili

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Ho sentito che c’è l’esenzione IMU per gli anziani. È vero?


Dalle risposte date dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia Entrate nell'appuntamento annuale sulle novità portate dalla legge di Bilancio n.160/2019 (appuntamento nominato Telefisco), si evince una buona novità per disabili ed anziani. L'ultima legge di Bilancio (2020) ha previsto una serie di ipotesi di esenzione dall'IMU (Imposta municipale propria) con riferimento a determinati immobili ricorrendo particolari condizioni. In particolare al comma 741, lettera c punto 6, si legge che è possibile per i comuni di regolamentare l’assimilazione all’abitazione principale (con conseguente esenzione dall'imposta) dell’unità immobiliare «posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare». Tale regime non può essere aggravato e modificato, specie in peggio, dai comuni. Nelle risposte fornite dal Dipartimento è stato infatti precisato che il Comune non può con il proprio regolamento decidere un’applicazione più restrittiva prevedendo che l’assimilazione operi magari solo con riferimento all’immobile che era precedentemente utilizzato come abitazione principale dall’anziano o disabile e prevedere. Inoltre l’abitazione in questione oltre a non essere locata non deve essere concessa in comodato, oppure può essere concessa in comodato solo a parenti, individuando il grado di parentela. Il Dipartimento precisa al riguardo che la legge rimette all’autonomia dell’ente esclusivamente la scelta circa l’applicazione o meno di tale disposizione nell’ambito del proprio regolamento, alle condizioni però prescritte nella stessa. Insomma il comune non potrebbe applicare tale disposizione restringendone al contempo l’ambito applicativo attraverso la previsione di requisiti ulteriori. Del resto altra normativa (l’articolo 52 del Dlgs 446/1997) sottrae espressamente agli enti locali la facoltà della individuazione e definizione delle ipotesi soggette a tassazione. Invece, sempre dalle risposte fornite ad altro quesito posto al Dipartimento, si deduce che, a differenza di quanto già prevedeva la vecchia IMU (ora appunto modificata dalla legge di Bilancio 2020) che equiparava ai fini della esenzione all’abitazione principale la casa dei soggetti Aire, pensionati all’estero, non locata né concessa in comodato, ora tale previsione non è più contemplata dalla nuova normativa. Di conseguenza torna ad essere soggetta a tassazione la casa di tali soggetti, pensionati all'estero, anche se non risulti locata o concessa in comodato. Il Dipartimento ha avuto modo di precisare, nelle sue risposte, che l’assimilazione all’abitazione principale e quindi il regime di esenzione dall’IMU stabilita dalla legge per la casa familiare assegnata , in caso di separazione tra coniugi, al coniuge affidatario della prole, riguarda, appunto, solo tale ipotesi, in cui con il coniuge convivano dei figli e non anche il caso di coniuge privo di prole, e quindi solo nel primo caso si intende costituito, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, un diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Diversamente infatti troveranno applicazione le regole ordinarie che disciplinano il tributo. Resta inteso, nelle affermazioni del Dipartimento, che il concetto di 'casa familiare', va desunto anche da quanto sul punto ha affermato la Suprema Corte di cassazione (Sezioni unite n. 13603/2004) per la quale essa si identifica con «il luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l’esistenza della comunità familiare».  
Trattamenti sanitari

Cosa sono le Dat, le disposizioni anticipate di trattamento?

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Salve, ho sentito parlare delle Dat, le disposizioni anticipate di trattamento. Può spiegarmi di cosa si tratta e cosa cambierà dal primo febbraio? Francesco da Sassari


Dal 1° febbraio prossimo sarà possibile inviare ad una Banca dati nazionale il documento che contiene le cosiddette 'DAT' (disposizioni anticipate di trattamento), e cioè disposizioni attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Si tratta di disposizioni delle quali il medico è tenuto al rispetto, anche se possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il "fiduciario" (e cioè il soggetto eventualmente nominato dall'interessato e di fiducia di quest'ultimo, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie), qualora le disposizioni stesse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. La legge prevede che dette disposizioni vengano redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (quindi con l'intervento di un notaio), ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora, in tale ultimo caso, risulti che le Regioni abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni. Con il decreto 10 dicembre 2019, n. 168, e con effetto dal 1° febbraio 2020, come si diceva, viene ora istituita la banca dati nazionale ove dovranno affluire tutte le comunicazioni che riguardano i cittadini interessati a dare pubblicità alle disposizioni da essi formulate, allo scopo anche di garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e di assicurare la piena accessibilità delle stesse sia da parte del medico che ha in cura il paziente, allorché per questi sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente stesso sia da parte del fiduciario dal medesimo nominato.
Tasse

Detrazioni fiscali e proprietà

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Sto acquistando un nuovo appartamento da un'impresa edile, che gode della detrazione prevista dalla legge in materia di ristrutturazioni edilizie, avendo provveduto alla riqualificazione di un'area urbana. La SCIA (segnalazione certificata inizio attività) è del luglio 2016 e il rogito è previsto entro settembre 2018; al momento ho già versato due rate del prezzo dovuto. La detrazione che andrò ad effettuare con la dichiarazione dei redditi 2018, da presentare nel 2019, potrà operare per intero con riferimento ai redditi da me prodotti, anche se la proprietà dell'immobile da acquistare (così come il conto corrente bancario utilizzato per il pagamento) risulteranno cointestati a me e mia moglie? Potrò godere del bonus mobili? In caso affermativo, in quale anno dovrò effettuare l’acquisto, nel 2017 o nel 2018? Anche questo bonus potrà essere utilizzato per intero solo da me (risultando mia moglie titolare di un reddito ai fini IRPEF esiguo)?    


Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. Per godere della detrazione bisogna risultare proprietari o nudi proprietari, o titolari di un diritto reale di godimento, inquilini o comodatari, ecc. Inoltre si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione è stata prorogata dall’ultima legge di bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel corrente anno 2017, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1 gennaio 2016. Con molta probabilità anche nella legge di bilancio per il 2018, la medesima misura fiscale sarà prorogata per l’anno prossimo. La detrazione però è utilizzabile da chi effettivamente sostiene la spesa e nella misura in cui la spesa è sostenuta, e solo con riferimento ai redditi dal soggetto stesso prodotti; pertanto se l'acquisto è effettuato da entrambi i coniugi (ad esempio in quote paritarie), la detrazione sarà effettuabile nelle stesse quote in cui è seguito l'acquisto, senza che il contribuente possa imputarla discrezionalmente a quello tra i coniugi che risulti aver prodotto un reddito più rilevante ai fini IRPEF.
Edilizia

Come posso sanare le irregolarità edilizie?

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Salve, avrei un quesito da sottoporle: io, insieme ai miei 3 fratelli, abbiamo ereditato una palazzina di 5 appartamenti dai nostri genitori dopo la morte di nostro padre. La casa è stata costruita nel 1963, poi ha subito alcuni ampliamenti nel 1972, nel 1992 e nel 2003, tutti con regolare concessione edilizia, ma in corso d'opera ogni volta venivano fatte delle variazioni rispetto al disegno originale che a fine lavori non venivano regolarizzate. Nella richiesta successiva di ampliamento il disegno presentato al comune rappresentava il reale stato delle cose. Ora, su nostra richiesta di avere l'abitabilità di 4 appartamenti, l'ufficio tecnico è andato a verificare tutti i disegni delle varie concessioni (cosa mai fatta in precedenza) e ha evidenziato tutte le problematiche del caso: 1) nel 1963 la casa è stata costruita un po' più grande. 2) un appartamento costruito al piano terra è alto m 2,60 invece di m 2,70. 3) è stato realizzato un appartamento invece di un negozio. 4) la scala interna per il sottotetto invece di una botola. 5) una porzione di fabbricato ha una distanza dai confini inferiore ai 3 metri (dovuto a una erronea misurazione iniziale del lotto). Ora tra oneri vari e richieste di adeguamenti del comune (vogliono che nell'appartamento alto m 2.60 venga tolto il pavimento e scavato per portarlo a m 2,70) abbiamo preventivato circa € 60.000,00 di spesa, cifra che per alcuni di noi è molto difficile da reperire. Da notare che al catasto è tutto regolare e che gli appartamenti hanno sempre pagato l'imu regolarmente, alcuni sono stati affittati per lunghi periodi sempre con contratti regolari. Abbiamo qualche chance? Possiamo dire al comune che non ha mai fatto controlli prima d'ora? Grazie per l'attenzione. Giorgio Masini (Via di Mezzo 130 - Villa Verucchio-R)   condominio


Gentile sig.Masini, in riscontro alla Sua domanda corre obbligo di precisare che purtroppo le irregolarità edilizie rilevate nella palazzina da Lei descritte non sono 'superabili' se non attraverso regolari procedure di sanatoria. La circostanza che nei documenti grafici catastali (cosiddette 'planimetrie') l'immobile risulti correttamente raffigurato, non esclude la irregolarità rilevata dai tecnici del Comune; ragione per cui appare legittima la loro richiesta di regolarizzazione, anche al fine di ottenere la certificazione (o rendere la auto-dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti a ciò legittimati) di agibilità. Anche l'assolvimento dell'imposta IMU non attenua la irregolarità edilizia e non ha valenza sostitutiva o surrogatoria delle procedure di sanatoria prevista dalla legge. Adriano Pischetola
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