Ergastolo, sentenza della Corte costituzionale
Partiamo allora dal dispositivo della Corte Costituzionale. «La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo».
La sentenza stabilisce che i giudici di sorveglianza dovranno sempre valutare la “pericolosità sociale” del detenuto e non sarà più motivo di rifiuto (“ostativo”) il fatto che l’ergastolano non abbia collaborato con la magistratura.
Si può dire che, in attesa di conoscere nel dettaglio le motivazioni della sentenza, il pronunciamento della Corte ha preso di mira l’automatismo della norma, insito nell’art. 4 bis dell’Ordinamento penitenziario, in forza del quale i condannati o gli internati per reati gravissimi, dettagliatamente indicati, possono accedere ai benefici penitenziari solo se “collaborano con la giustizia”.
È probabile, adesso, che chi ha sempre reclamato la certezza della pena, alzerà il tono della voce ancora di più. Ma fino a quando non si sarà capaci di un ragionamento pacato e obbiettivo, i problemi della giustizia rischiano di essere affrontati con lo spirito della tifoseria.
Bisogna perciò aver presente che la Corte ha dichiarato l’illegittimità solamente per quanto riguarda la concessione dei permessi. Mentre per quanto riguarda le procedure di valutazione nulla è mutato: la decisione spetta al magistrato dopo un’attenta valutazione di tutti gli elementi e le informazioni acquisite sia dall’Amministrazione penitenziaria che dagli organi di polizia operanti sul territorio.
È stato sancito così che la parte della norma esaminata, non poteva prevalere sul principio costituzionale della rieducazione del condannato solo sulla base dell’esistenza di un dato di fatto: l’assenza di collaborazione con la giustizia. Va invece valutata, caso per caso, di volta in volta l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata.
Inoltre, la tipologia dei reati per i quali il detenuto è stato condannato, non esclude automaticamente, in virtù della mancata collaborazione, che egli non possa dare piena prova di partecipazione al percorso rieducativo. Questa sentenza quindi è un pronunciamento chiaro sul dovere dello Stato di attivare percorsi rieducativi individualizzati per tutti i condannati, nessuno escluso.
Chiudere la cella e buttare la chiave non è previsto dalla nostra Costituzione. Attivare un percorso rieducativo comporta che ci sia dagli organi a ciò preposti un’attenta ed accurata valutazione sulla prova data di partecipazione del condannato all’azione rieducativa. La Corte specifica inoltre che questa prova debba essere piena.
La pena dell’ergastolo rimane, il regime previsto dal 41 bis non è toccato. Si è aperta però una finestra di speranza in un contesto dal quale essa era bandita. Lo Stato dimostra la sua autorità ed autorevolezza quando assicura alla giustizia gli autori di reato e quando offre a tutti la possibilità di voltare pagina. Se nessuna piena prova viene data in tal senso, va da sé che è il condannato stesso che si chiude tutte le prospettive alternative.
Ritengo che fra gli elementi che concorrono a delineare una piena prova di partecipazione al percorso rieducativo debba essere una esplicita espressione di possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.
Se un condannato non può più o non vuole collaborare con la giustizia ciò non può significare che può ignorare di assumersi le sue responsabilità nei confronti delle vittime delle sue azioni criminose. Spesso è impossibile perché nessun risarcimento può restituire la vita che è stata violentemente sottratta. Ma si possono mettere in campo gesti significativi ed azioni concrete che dimostrino chiaramente che certi valori fondamentali della convivenza umana sono stati riattivati.
Da taluni esponenti della magistratura si è affermato che porre la responsabilità della decisione caso per caso in capo ad un singolo magistrato potrebbe esporlo a indebite pressioni e condizionarne la decisione stessa.
Il legislatore potrebbe individuare qualche rimedio legislativo in merito. Ma perché questo tipo di preoccupazione viene avanzata solo nei confronti della magistratura di sorveglianza e non anche per tutti gli altri passaggi giudiziari dove la decisione è presa da un solo giudice? Quello che più conta è invece legato all’attualità e validità degli elementi relativi sia alla partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, al pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Elementi questi forniti sia dagli organi dell’Amministrazione penitenziaria che da parte degli organi di polizia presenti sul territorio.
Il problema dell’ergastolo sarà ancora al centro del dibattito giuridico specialmente dopo i pronunciamenti della Corte di Strasburgo che della Corte Costituzionale. Stranamente il legislatore si muove con timidezza su questo campo richiamando talora il risultato del referendum in proposito. Molti referendum sono stati disattesi con riferimento al pronunciamento popolare ma per l’ergastolo fa comodo appellarsi alla volontà popolare.
Personalmente ritengo “inumano” un ergastolo senza prospettiva di speranza che equivale ad una pena di morte. La possibilità che, a determinate condizioni, un ergastolo cessi di essere “per sempre” o con “fine pena mai”, non mi angoscia. Turba molto invece l’assoluta indifferenza di taluni collaboratori di giustizia, preoccupati solo di se stessi, senza il minino afflato di compassione verso le vittime.
Sono dell’opinione che una maggiore considerazione dello Stato verso le vittime del reato agevolerebbe un cambiamento nella pubblica opinione. Non intendo affermare che i benefici penitenziari debbano essere concessi con il parere favorevole delle vittime, ma non è accettabile che le ragioni delle vittime scompaiano dall’orizzonte sociale e siano solo sventolate opportunisticamente da chi spera un ritorno magari sotto forma di consenso elettorale.