Domanda di disoccupazione 2018, come ottenerla
Tutti i lavoratori dipendenti che nel corso dell’anno, a causa della crisi o comunque per causa involontaria, perdono il posto di lavoro, hanno diritto alla nuova indennità di disoccupazione erogata dall’Inps chiamata Naspi, “nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego”.
Questa indennità o assegno di disoccupazione entrato in vigore con il Jobs Act, ha avuto recenti modifiche sui requisiti e su come ottenerla sostituendo di fatto le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI. Vediamo meglio come funziona e come ottenerla.
Chi ne ha diritto
Questa indennità Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Non possono accedere alla prestazione:
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la Naspi.
Chi intende avviare un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata e in un’unica soluzione della Naspi.
Requisiti
L’indennità Naspi è riconosciuta ai lavoratori che presentino congiuntamente i requisiti di seguito indicati.
- Stato di disoccupazione involontario: Si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, concordate con il centro per l’impiego.
- Requisito contributivo: Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989).
- Requisito lavorativo: Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Le giornate di effettivo lavoro sono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.
Decorrenza e durata
L’indennità spetta:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo al licenziamento ma entro i termini di legge;
- dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda è presentata entro detto trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione (articolo 9, decreto legislativo n. 22/2015).
L’indennità Naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.
Quanto spetta
La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo stabilito annualmente dalla legge (1.195 euro per il 2015 e per il 2016), rivalutata ogni anno sulla base della variazione dell’indice Istat. A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all’indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.
L’indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
Sospensione
La prestazione è sospesa in caso di:
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per calcolare il periodo di sospensione si considera la durata del rapporto di lavoro e non le giornate effettivamente lavorate. Dopo un periodo di sospensione di massimo sei mesi, l’indennità riprende per il periodo residuo (circolare 12 maggio 2015 n. 94);
- nuova occupazione con contratto di massimo sei mesi in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, o in paesi extracomunitari;
- mancata comunicazione all’Inps del reddito annuo presunto, entro un mese dall’inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore a sei mesi.
Decadenza
La prestazione decade se il lavoratore:
- perde lo stato di disoccupazione;
- inizia un’attività di lavoro subordinato, senza comunicare all’Inps il reddito presunto che ne deriva, entro un mese dal suo inizio;
- la mancata comunicazione, entro un mese dalla Naspi, del reddito derivante da altro rapporto di lavoro part time, nei casi di cessazione di almeno uno, tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale, che ha dato diritto alla NASpI
La domanda
La domanda deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica e, a pena di decadenza, entro 68 giorni, che decorrono:
- dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Il termine è sospeso per tutta la durata della maternità qualora si verifichi entro i 68 giorni dal licenziamento e riprende a decorrere per la parte residua al termine del periodo di maternità. Il termine è sospeso per tutta la durata di una malattia comune indennizzabile o di un infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’Inail qualora si verifichi entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- dalla fine del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro poi cessato.
Per ulteriori approfondimenti, si può consultare il sito dell’Inps.